SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 237 2026 – N. R.G. 00001521 2021 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
,
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e
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tutti elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: ‘ voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, a) in tesi e nel merito, accertare e dichiarare, in riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento del primo motivo di appello, l’estinzione ex art. 305 c.p.c. del procedimento per mancata tempestiva riassunzione a seguito della interruzione dello stesso ed al contempo accertare e dichiarare la nullità insanabile della sentenza impugnata; b) in subordine e nel merito: accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che il Signor , in quanto mero usufruttuario, non è tenuto ad ottemperare alle condanne demolitoria e risarcitoria erroneamente disposte nei suoi confronti dal Tribunale di Prato, nonché accertare e dichiarare nei confronti di tutti gli appellanti principiali l’illegittimità e l’ingiustizia della condanna risarcitoria e della condanna alla demolizione integrale del balcone e della portafinestra, pronunciate entrambe in primo grado a loro carico. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di merito ‘ .
Per la parte appellata: ‘ Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis: a) In tesi, dichiarare l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza dell’appello e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Prato 26 maggio 20121 n° 407, pubblicata il 28 maggio 2021; b) In ipotesi, rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Prato per la rinnovazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. e l’emissione di nuova sentenza di primo grado; c) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ‘.
MOTIVAZIONE
1)
e
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 407/2021 del Tribunale di Prato, con la quale erano state accolte le domande avanzate dal NOME concernenti la violazione delle distanze legali ad opera di alcuni manufatti realizzati su un fondo limitrofo, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in € 7.500,00.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto NOME originariamente nei confronti di e di allegando che:
era proprietario di un complesso edilizio sito in Prato, confinante tra l’altro con immobili di (nuda) proprietà della NOMEra dove questa, assieme al marito, NOME (usufruttuario), aveva realizzato varie opere;
in particolare, erano state realizzate a distanza inferiore a quella legale le seguenti opere:
o un manufatto di legno (poi rimosso);
o una fossa biologica, con illegittimo scolo delle acque attraverso la proprietà attorea (non rimossa, nonostante gli accordi in tal senso raggiunti in sede di procedura di mediazione precedentemente instaurata);
o una veranda con parapetti in muratura e superficie vetrata, su un preesistente balcone, parimenti realizzato in violazione delle distanze;
sussisteva il diritto dell’attore alla rimozione delle opere tuttora presenti in loco , oltre che al risarcimento del danno.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni era stato quindi chiesto: ‘ Piaccia al Tribunale Prato, respinta e disattesa ogni diversa e contraria domanda e/o eccezione In tesi: a) accertare e dichiarare che la fossa biologica realizzata dai Sigg. e sul terreno di loro proprietà, sito in Prato, INDIRIZZO (identificato al N.C.T. di Prato al foglio di mappa 78, part.lle 754 e 756) è ubicato a distanza inferiore a 200 cm dal confine con la proprietà del Sig. ( identificata al N.C.T. del Comune di Prato al foglio di mappa 70, particelle 962, 997 e 1140; foglio di mappa 78, particella 755) e, per l’effetto, condannare parte convenuta alla demolizione della fossa biologica; Sempre in tesi: b) accertare e dichiarare che il balcone dell’appartamento per civile abitazione di proprietà della Sig.ra ubicato al piano primo della INDIRIZZO a Prato (identificato al N.C.E.U. al foglio di mappa 78, part.lla 502 sub 4) è ubicato a distanza inferiore a 150 cm dal confine con la proprietà del Sig. (identificato al foglio di mappa 70, part.lla 962) e, per l’effetto, condannare parte convenuta alla demolizione del balcone. Sempre in tesi: c) accertare e dichiarare che la porta finestra per l’accesso dall’appartamento sopra identificato al N.C.E.U. al foglio di mappa 78, part.lla 502 sub 4 al terrazzo/veranda è ubicato a distanza inferiore rispetto a quella minima di 5,00 ml prescritta dal Regolamento Edilizio di Prato dal confine con la proprietà del Sig. (identificato al foglio di mappa 70, part.lla 962) e, per l’effetto, condannare parte convenuta alla demolizione della portafinestra Sempre in tesi: d) accertare e dichiarare che la veranda realizzata dai Sigg. e sul balcone dell’appartamento sopra identificato al N.C.E.U. al foglio di mappa 78, part.lla 502 sub 4 è ubicato a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta fra le costruzioni dall’art. 873 del cod. civile e dal Regolamento Edilizio di Prato dal terreno di proprietà del Sig. (identificato al foglio di mappa 70, part.lla 962) e, per l’effetto, condannare parte convenuta alla demolizione della veranda. e) Sempre in INDIRIZZO principale:
al risarcimento di tutti i danni arrecati all’attore che si quantificano in Euro 10.000,00 (diecimila/00) e/o nella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, ovvero, in via equitativa. f) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva, si chiede fin d’ora ammettersi CTU al fine di accertare quanto esposto in fatto, in diritto e documentato dagli elaborati peritali e dagli altri documenti prodotti agli atti di causa, ossia, la violazione delle norme di legge e del Regolamento locale. In ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle di CTU e di CTP e, competenze del presente giudizio oltre alle competenze di entrambi i procedimenti di mediazione. Con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in via istruttoria negli assegnandi termini per memorie ed art. 183 comma VI cpc che il giudice vorrà concedere ‘.
1.2) Si erano costituiti i sigg.ri e contestando le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che:
o la citazione era nulla per assegnazione di un termine a comparire inferiore a 90 giorni;
o era inammissibile la domanda volta alla rimozione della fossa biologica, disponendo già il NOME di un titolo esecutivo in tal senso, costituito dal verbale di conciliazione indicato dallo stesso attore e, comunque, dando atto che la fossa era già stata rimossa nell’ottobre 2013;
o era improcedibile la domanda di rimozione della finestra, non avendo costituito oggetto della procedura di mediazione;
o era inammissibile la domanda di rimozione del balcone e della porta finestra, in quanto oggetto di transazione intercorsa tra le parti;
o il comunque, aveva acconsentito alla realizzazione della veranda;
o la finestra esisteva da oltre venti anni, e la relativa servitù era dunque stata acquisita per usucapione;
o peraltro, la presenza di vetri fissi ostacolava, e non ampliava, la possibilità di inspicere e prospicere sul fondo del vicino;
o il confine tra i fondi era incerto;
o la domanda risarcitoria era infondata, in quanto priva in radice di supporti.
1.2.1) I predetti convenuti avevano quindi concluso nel merito ‘ …per la declaratoria di nullità o inammissibilità e comunque per il rigetto della domanda come proposta; in ogni ipotesi, qualora a carico dei convenuti fossero riscontrate violazioni delle norme sulle distanze, per l’adozione di tutti gli accorgimenti idonei a salvaguardare il diritto di proprietà del fondo dei convenuti senza ricorrere alla demolizione ‘.
1.3) Il processo era stato dichiarato interrotto all’udienza del 7.12.2007, in conseguenza del decesso della NOMEra per poi essere riassunto dal NOME con ricorso del 15.2.2018, al cui esito era avvenuta la costituzione unicamente del NOME
(con deposito di dichiarazione di rinuncia all’eredità nei confronti della moglie), mentre gli altri eredi della NOMEra erano rimasti contumaci e come tali erano stati collettivamente dichiarati.
1.4) Il Tribunale aveva infine ritenuto, all’esito di istruttoria espletata esclusivamente in via documentale e mediante consulenza tecnica d’ufficio, che:
-la notifica dell’atto di citazione era regolare;
-dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio era emerso che:
o la fossa biologica era ancora presente in loco al momento delle operazioni di consulenza e non risultava rispettare le distanze legali;
o non sussisteva in atti alcuna autorizzazione alla realizzazione del balcone e della porta finestra, realizzati (nel 1984) in violazione delle distanze legali;
-non poteva condividersi l’assunto del CTU secondo cui sarebbe insorta una servitù a carico del fondo attoreo, in considerazione dei numerosi interventi interruttivi posti in essere dal
-‘ Per la costante giurisprudenza nel caso in cui vi sia la violazione della distanza minima il danno consiste nella limitazione del godimento del bene da parte del vicino e nella riduzione del valore commerciale del medesimo immobile; pertanto non è necessario che il danneggiato dimostri in causa il pregiudizio ma esso è implicito nell’eventuale ordine del giudice di ripristinare la distanza minima secondo ( cfr. Cass., sent. n. 2848 del 12.02.2016 fra le tante )’, stimando congruo in tal senso l’importo di € 7.500,00.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: ‘ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e, per gli effetti, dichiara che la fossa biologica realizzata da e sul terreno di proprietà sito a Prato in INDIRIZZO ( identificato al NCT del Comune di Prato al foglio di mappa 78, part. 754 e 756) è ubicato a distanza inferiore a cm. 200 dal confine con la proprietà di ( identificata al NCT del Comune di Prato al foglio di mappa 70, particelle 962, 997 e 1140; foglio di mappa 78 part. 755) e condanna la parte convenuta alla demolizione della fossa biologica; dichiara che il balcone dell’appartamento per uso civile abitazione ubicato al piano primo della INDIRIZZO a Prato ( identificato al NCEU del Comune di Prato al foglio di mappa 78, part. 502 sub 4) è ubicato a distanza inferiore a 150 cm dal confine con la proprietà di
(identificato al foglio di mappa 70, part. 962) e condanna la parte convenuta alla demolizione del balcone; dichiara che la porta finestra per l’accesso dall’appartamento sopra identificato al NCEU al foglio di mappa 78, part. 502 sub 4 terrazzo/veranda è ubicato a distanza inferiore rispetto a quella minima di 5,00 ml prescritta nel Regolamento Edilizio di Prato dal confine con la proprietà di (identificato al foglio di mappa 70, part. 962) e condanna la parte convenuta alla demolizione della porta finestra; dichiara che la veranda realizzata da e sul balcone dell’appartamento sopra identificato al NCEU al foglio di mappa 78, part. 502 sub 4 è ubicato a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta fra le costruzioni dall’art. 837 c.c. e dal Regolamento Edilizio di Prato dal terreno di proprietà di (identificato al foglio di mappa 70, part. 962) e condanna la parte convenuta alla demolizione della veranda; condanna i convenuti al risarcimento di tutti i danni arrecati all’attore che si liquidano in via equitativa in €. 7.500,00; condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € €. 5.500,00 per compensi oltre a €. 477,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e oltre alle spese di CTU e di CTP ‘.
2)
Nei confronti di tale sentenza hanno proposto appello
NOME
e
(gli ultimi tre quali eredi della
.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. ‘ Violazione di legge (art. 111 Cost.; artt. 101, 139, 300, 303 e 305 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c.). Violazione dei principi sulla instaurazione del contraddittorio processuale. Nullità della sentenza impugnata ‘, eccependo che la notifica agli eredi della NOMEra era avvenuta collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio di quest’ultima, nonostante fosse trascorso oltre un anno dal suo decesso, con conseguente inesistenza della notifica stessa ed intervenuta estinzione del processo di prime cure per omessa tempestiva riassunzione dello stesso dopo l’interruzione;
2°. ‘ Violazione di legge (art. 100 c.p.c.). Difetto di legittimazione passiva del Signor ‘, atteso che quest’ultimo era unicamente usufruttuario (per la quota di ½) dei beni oggetto di causa, di cui era nuda proprietaria la NOMEra e, adesso, i figli della stessa, collettivamente e pro indiviso : conseguentemente, avendo peraltro il NOME rinunciato all’eredità, questi non poteva essere destinatario di ordini di demolizione delle opere in questione, non disponendo della titolarità passiva del rapporto;
3°. ‘ Violazione di legge (artt. 2043 e 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c.). Difetto dei presupposti della condanna risarcitoria a carico del Signor ‘, lamentando l’erroneità della condanna in questione, non essendo stato in alcun modo dimostrato che le opere oggetto delle domande del NOME fossero state realizzate dal NOME ed anzi risultando espressamente che talune di esse (come il balcone e la portafinestra) erano state realizzate dai danti causa della
4°. ‘ Violazione di legge (artt. 873 e 905 c.c.; Regolamento Edilizio del Comune di Prato) ‘, rilevando come le operazioni di consulenza avessero attestato che solo una parte del balcone era realizzata in violazione delle distanze legali, non essendo quindi corretta la condanna alla demolizione integrale di tale manufatto; parimenti scorretta era la condanna alla demolizione della porta-finestra, dal momento che ciò era stato disposto in forza della ritenuta violazione delle distanze legali dal confine (e non ex art. 905 c.c.) ma, nel caso di specie, l’opera in questione non poteva ritenersi una costruzione edilizia;
5°. ‘ Violazione di legge (artt. 1226, 2056 e 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c.). Erronea applicazione dell’istituto della determinazione equitativa del danno extracontrattuale e difetto di motivazione ‘, stigmatizzando l’assenza di motivazione a fondamento della determinazione della misura della condanna in questione e rilevando come la liquidazione equitativa non potesse comunque supplire ai deficit istruttori in cui era incorso l’attore in prime cure.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il NOME ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, esponendo che:
-il processo era stato tempestivamente riassunto mediante il deposito del relativo ricorso, mentre l’eventuale nullità della notifica dell’atto di riassunzione non comportava l’estinzione del processo ma, se del caso, la nullità della sentenza appellata e degli atti successivi alla riassunzione, con rimessione della causa in prime cure (salva l’ipotesi della ritenuta manifesta infondatezza del gravame);
-era inammissibile, in quanto tardiva, l’allegazione del NOME in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva;
-erano infondate le argomentazioni relative alle caratteristiche della porta-finestra;
-non era stato proposto appello avverso la condanna alla rimozione della fossa biologica e della veranda.
Su tali basi l’appellato ha concluso nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l’appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno argomentato nel senso dell’intervenuta estinzione del processo di prime cure, in conseguenza del fatto che la notifica del ricorso per riassunzione (all’esito dell’interruzione del processo per il decesso della NOMEra era stata notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della stessa NOMEra nonostante fosse decorso oltre un anno dal decesso stesso.
3.1.1) Gli appellanti hanno sostenuto tale impostazione ricostruttiva adducendo in particolare che:
→ la notifica in questione era da considerarsi inesistente (e dunque non sanabile), e non semplicemente nulla, con ricadute anche sulla validità del ricorso in riassunzione, dal momento che gli eredi della NOMEra non erano stati individuati singolarmente, ma in modo collettivo e solo con riferimento alla predetta qualità di eredi;
→ non poteva applicarsi l’orientamento giurisprudenziale (invocato dalla controparte) concernente l’irrilevanza della sorte della notifica, una volta preso atto della tempestività del ricorso, trattandosi di orientamento sorto con riferimento a pronunce in cui era stata erroneamente dichiarata l’estinzione del processo senza che fosse stato concesso un termine per rinnovare la notifica dell’atto in riassunzione.
3.1.2) In proposito occorre anzitutto rilevare, su un piano meramente fattuale e cronologico, che:
-la NOMEra è deceduta in data 22.7.2016 (come da certificato in atti);
-il processo è stato dichiarato interrotto all’udienza del 7.12.2017;
-il ricorso in riassunzione è stato depositato in data 15.2.2018;
-il decreto di fissazione dell’udienza di prosecuzione (fissata al 13.9.2018) è stato emesso, e depositato, in data 22.3.2018;
-il ricorso ed il decreto sono stati notificati in data 30.3.2018;
-tale notifica è avvenuta:
o personalmente, nei confronti del NOME
o collettivamente ed impersonalmente, nei confronti degli ‘ eredi della Sig.ra presso l’ultima residenza di quest’ultima (in INDIRIZZO).
3.1.3) In quest’ottica deve quindi rilevarsi come il ricorso in riassunzione sia stato tempestivamente depositato, mentre la notifica dello stesso sia invalidamente avvenuta, in
quanto effettuata con le modalità indicate dall’art 303, comma 2, c.p.c., nonostante fosse ormai decorso il termine annuale (decorrente dal decesso della parte) legittimante tali modalità.
In proposito deve peraltro rilevarsi come non presenti particolare rilevanza, ai fini in esame, se tale invalidità ricada nel novero delle ipotesi di nullità o integri la più grave categoria dell’inesistenza (come sostenuto già da Cass. 9432 del 21.9.1998, seguita da Cass. 6622 del 26.6.1999 e come in effetti deve ritenersi maggiormente condivisibile; cfr anche Cass. 25548 del 20.10.2008).
Ciò in quanto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è attestato nel senso che ‘ La riassunzione del processo dopo l’interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente adito; tale tempestivo deposito impedisce l’estinzione del processo, con la conseguenza che l’eventuale vizio o l’inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., e previa fissazione di un’altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all’ordine di rinnovazione ‘ (così già Cass. n. 37 del 3.1.2001), come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr Cass. S.U. n. 14854 del 28.6.2006) laddove è stato indicato che ‘ Verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica
dell’art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma ‘.
Tale approccio, seguito dalla giurisprudenza successiva (cfr, tra tante, Cass. 6023 del 15.3.2007, Cass. 13683 del 31.7.2012, Cass. 2174 del 4.2.2016, Cass. 9819 del 20.4.2018, Cass. 2526 del 3.2.2021, Cass. 30802 del 6.11.2023) deve essere seguito anche nella decisione della presente causa.
La decisione della Suprema Corte da ultimo menzionata (cfr la citata Cass. 30802 del 6.11.2023) ha preso in considerazione un’ipotesi pienamente assimilabile a quella qui in esame, avendo deciso una controversia in cui, all’esito dell’interruzione del giudizio in prime cure, la riassunzione dello stesso (con ricorso tempestivamente depositato) era avvenuta mediante notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte, ma dopo il decorso di un anno dal decesso e senza che fosse stato concesso nuovo termine per effettuare nuova notifica (non essendo stato rilevato dal giudice di prime il vizio della notifica – peraltro qualificato in termini di inesistenza della stessa -).
In proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto che:
-‘ La Corte d’appello ha puntualmente richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la notifica avvenuta ex art. 303, co. 2, c.p.c. oltre l’anno dalla morte della parte è affetta da giuridica inesistenza (Cass. n. 9432/1998; Cass. n. 3979/1998; Cass. n. 20872/2005), ma ha fatto altrettanto corretta applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte che ha invece sottolineato come, ai fini dell’impedimento della causa di estinzione correlata alla mancata riassunzione del processo interrotto, rilevi essenzialmente il tempestivo deposito del ricorso, essendo poi irrilevanti ai fini auspicati dalle ricorrenti incidentali la successiva sorte della notifica del decreto di fissazione di udienza e del relativo ricorso ‘;
-‘ A tal fine è stata richiamata in maniera condivisibile Cass. n. 2174/2016, secondo cui la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell’udienza, senza che rilevi l’eventuale inesatta identificazione della controparte nell’atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell’unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”, sicché, ove essa sia viziata o
inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l’estinzione del processo (Cass. n. 21869/2013; Cass. n. 6921/2019, in relazione all’omessa notifica, cui può essere giuridicamente assimilata l’ipotesi di notifica affetta da giuridica inesistenza) ‘;
-‘ Risulta, quindi, incensurabile la soluzione del giudice di appello che, riscontrata l’omessa ed incolpevole partecipazione degli eredi della parte deceduta alla prosecuzione del giudizio di primo grado, per non essere state validamente notiziate della riassunzione, ha tratto la conseguenza della nullità degli atti posti in essere successivamente all’interruzione, e tra questi anche della sentenza appellata, escludendo però sia che potesse dichiararsi l’estinzione (impedita appunto dal tempestivo deposito del ricorso per riassunzione), sia che potesse rimettersi la causa al Tribunale, attesa la tassatività delle ipotesi di rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c. ‘;
-‘ Né è pertinente il richiamo all’inoperatività della disciplina in tema di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. per l’ipotesi di inesistenza della notifica, atteso che tale regola deve essere temperata nella vicenda de qua, in ragione del diverso e sopra richiamato principio secondo cui, una volta avvenuto il deposito del ricorso per riassunzione, il giudice, anche in caso di omissione della notifica, prima di dichiarare l’estinzione deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione (ove la notifica sia affetta da nullità), ovvero per l’esecuzione per la prima volta della notifica, conseguendo l’estinzione solo alla violazione del termine perentorio a tal fine assegnato ‘.
3.1.4) Il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, declinato in decisioni omogenee assunte nell’arco di decenni, comporta dunque nel caso di specie come debba ritenersi tempestivamente riassunto il processo di prime cure, con conseguente impossibilità di dichiarare l’estinzione dello stesso, mentre l’invalidità della notifica dell’atto di riassunzione determina la nullità della sentenza impugnata.
3.1.5) Quanto alle conseguenze dell’invalidità della notifica dell’atto di riassunzione e della nullità della sentenza, si rileva come, a fronte della valutazione incidentale espressa dalla Suprema Corte nella decisione sopra ricordata (Cass. 30802/2023, secondo cui era incensurabile la decisione della Corte d’Appello di non rimettere la causa al giudice di prime cure), si pongano le diverse valutazioni emergenti della Suprema Corte per cui ‘ E’ vero che la riassunzione del processo, dopo un evento interruttivo, deve eseguirsi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, sicché, qualora
sia stata omessa la notifica dell’atto riassuntivo ad uno dei litisconsorti necessari (nel caso, come si assume, ad un coerede), ed il giudice di primo grado abbia deciso, ciò nonostante, nel merito, il giudice di appello, rilevando la non integrità del contraddittorio in primo grado (sopravvenuta in seguito alla incompleta riassunzione, e corrispondente, quindi, di fatto, alla estromissione di un litisconsorte), deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e di tutti gli atti successivi al provvedimento di interruzione, nonché rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. ‘ (così, in motivazione, Cass. 29923 del 30.12.2020).
Ritiene il collegio di aderire al secondo degli orientamenti sopra indicati, anche in considerazione del fatto che la notificazione del ricorso in riassunzione, nella presente causa, deve ritenersi inesistente (in aderenza all’orientamento della giurisprudenza di legittimità già in precedenza richiamato) con la conseguenza di rendere equiparabile siffatta inesistenza della notifica ad una notifica tout court omessa: un siffatto deficit della notifica in questione, verso gli eredi della NOMEra si riverbera dunque nell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, quale parte necessaria del processo in esito al decesso della stessa NOMEra
3.1.5.1) Ne consegue come la causa debba essere rimessa al Tribunale di Prato, ex art. 354, comma 1, c.p.c.
3.2) Va poi rilevato come non possa accedersi alla prospettazione dell’appellato secondo cui, comunque, non sarebbe dato procedere alla rimessione della causa in prime cure in considerazione della manifesta infondatezza del gravame, come tale comportante l’inutilità della regressione.
3.2.1) Tale approccio interpretativo, effettivamente delineato nella giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso, la citata Cass. 29923 del 30.12.2020) non può infatti trovare applicazione al caso di specie.
Nella pronuncia in questione, in effetti, la Suprema Corte (dopo la valutazione secondo cui, normalmente, la causa dovrebbe essere rimessa in prime cure in ipotesi di omessa notifica nei confronti di un litisconsorte necessario dopo un evento interruttivo) ha precisato che ‘ …il giudice del gravame, il quale pur constati l’omessa integrazione del contraddittorio, può evitare di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c., ove l’impugnazione risulti assolutamente infondata, in quanto l’integrazione del contraddittorio (e dunque la rimessione del giudizio alla prima fase), si rivelerebbe, in forza del principio della ragionevole durata del processo, del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (così Cass. Sez. 1, 27/02/2017, n. 4917; si veda anche Cass. Sez. 2, 26/09/2019, n. 24071) ‘ (evidenziando come tale irrilevanza fosse stata desunta dalla
ritenuta inammissibilità delle domande degli appellanti, già attori in prime cure, per effetto di giudicato esterno).
3.2.2) Nel caso di specie, tuttavia, non è ravvisabile una siffatta assoluta infondatezza del gravame.
Per quanto uno scrutinio approfondito del gravame sia, allo stato, precluso dalla constatazione della necessità di dover rimettere le parti avanti al giudice di prime, rileva il Collegio – ai limitati fini che qui interessano – come non sia dato ravvisare elementi alla cui stregua poter emettere un giudizio ictu oculi di infondatezza del gravame stesso.
Si evidenzia, anzi, come il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo al NOME pur rappresentando una questione rilevabile su eccezione di parte, risulti tuttavia correlato anche al difetto di legittimazione passiva dello stesso (suscettibile invece di rilievo d’ufficio), dal momento che – avendo a riferimento l’originaria domanda avanzata in prime dure dal e la correlata prospettazione dei fatti costitutivi del diritto di quest’ultimo – il predetto NOME risulta espressamente essere stato convenuto in giudizio quale usufruttuario dei beni sui quali erano state eseguite le opere lamentate dal con necessità dunque di specifico vaglio in ordine a tale profilo.
Parimenti apparirebbe necessaria una valutazione non superficiale con riferimento alla motivazione addotta dal giudice di prime cure a fondamento della quantificazione del danno operata in via equitativa, di cui non si scorgono prima facie i compiuti elementi individuativi.
3.3) Dunque, dichiarata l’inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione del processo interrotto in prime cure e parimenti dichiarata la nullità della sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa avanti al Tribunale di Prato.
In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. ‘basso’) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
e
avverso la sentenza n. 407/2021 del Tribunale di Prato, così statuisce:
1) in accoglimento dell’appello:
dichiara l’inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione del processo interrotto avanti al Tribunale di Prato;
dichiara la nullità della sentenza impugnata;
condanna parte appellata
a rifondere agli appellanti
e
le spese di lite
di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
rimette la causa avanti al Tribunale di Prato, ex art. 354, primo comma, c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Il Consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni