Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 708/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 15767 del 26/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l’atto di precetto notificatogli il 3/11/2020 da Fino 2
RAGIONE_SOCIALEe, per essa dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE -congiuntamente e in base al decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo) n. 12309, emesso dal Presidente del Tribunale di Roma il 5/6/1995 nei confronti di NOME COGNOME di cui l’opponente era erede ;
-per quanto qui rileva, il Tribunale di Roma -con la sentenza n. 15767 del 26/10/2022 -respingeva il motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposto dal COGNOME, il quale aveva eccepito che il precetto gli era stato notificato unitamente al menzionato titolo esecutivo, senza rispettare il termine minimo di dieci giorni prescritto dall’art. 477, comma 1, c.p.c.;
-per rigettare l’opposizione il giudice di merito richiamata la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015, Rv. 63629001 («L’art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l’uno che l’altro. Tale obbligo sussiste invece se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l’uno né l’altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.») -rilevava che l’opponente non aveva dedotto l’originario difetto di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto al de cuius ;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;
-resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., «in relazione agli artt. 477 cpc e 2697 c.c., violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in materia di individuazione dell’onere di allegazione spettante alle parti, con specifico
riferimento all’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 477 1 c. cpc., per avere la sentenza impugnata onerato l’opponente anziché l’opposto, dell’allegazione del difetto originario della notifica al de cuius del titolo esecutivo e del precetto»;
-in altri termini, i l ricorrente sostiene l’erroneità della decisione del giudice di merito, il quale ha onerato il destinatario del precetto -che deduce la violazione dell’art. 477, comma 1, c.p.c. -dell’onere di allegare la mancata notificazione al de cuius del titolo esecutivo e dell’atto di intimazione;
-la censura è fondata;
-rispetto alla denunciata mancanza dello spatium temporis (di dieci giorni minimo) prescritto dalla succitata disposizione, dimostrata dal deposito del precetto notificato all’erede unitamente al titolo formato contro il de cuius , sarebbe spettato al creditore opposto l’onere di allegare e dimostrare l’inapplicabilità dell’art. 477, comma 1, c.p.c. in ragione della previa notifica di entrambi gli atti prodromici al de cuius , ovviamente prima dell’apertura della successione; trattasi, infatti, di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, interessato a farla valere;
-la controricorrente afferma , infondatamente, l’inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente mancato di indicare «in quale parte dell’atto introduttivo del processo definito con la sentenza 15767/2022 egli avrebbe contestato l’omessa notifica del titolo esecutivo e/o del prece tto al de cuius NOME COGNOME», circostanza che, per quanto già esposto, doveva essere dedotta dalla creditrice opposta;
-la medesima controricorrente sostiene, inoltre, che la decisione impugnata si fonda sull’art. 115 c.p.c. e sull’omessa contestazione, da parte dell’opponente, dell’intervenuta notifica al de cuius »: l’argomentazione è infondata, sia perché non consta che il giudice di merito abbia fatto applicazione della citata norma, vieppiù perché non risulta che la creditrice opposta abbia mai affermato nei propri atti giudiziali (e, invero, nemmeno nel precett o notificato, al quale non può comunque attagliarsi l’art. 115
c.p.c. , trattandosi di atto stragiudiziale) di aver notificato l’atto di intimazione al de cuius NOME COGNOME;
-il mancato rispetto del termine ex art. 477, comma 1, c.p.c. pregiudica in maniera autoevidente il diritto dell’erede intimato («trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell’azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore», come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015), sicché -come più volte statuito da questa Corte in relazione ad altri vizi autoevidenti (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023, Rv. 669114-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024, Rv. 669741-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, Rv. 671165-01) -non è necessario allegare, con l’opposizione agli atti esecutivi, uno specifico pregiudizio patito;
-ciò non toglie, tuttavia, che il vizio denunciato possa risultare irrilevante -in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. -in conseguenza del raggiungimento, con altre modalità, del medesimo scopo sotteso alla disposizione dell’art. 477, comma 1, c.p.c. : in particolare, l’odierna resistente deduce che la conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei confronti del de cuius derivava all’opponente in ragione di pregresse controversie a cui quest’ultimo aveva partecipato unitamente al dante causa e del l’intervento spiegato nella procedura esecutiva contro NOME COGNOME in forza del medesimo titolo esecutivo;
-si tratta di circostanze che richiedono un accertamento in fatto e una valutazione di merito, adempimenti demandati al giudice del rinvio;
-in accoglimento del motivo d’impugnazione , perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità;
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,