Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17202/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato (c.f. NUMERO_DOCUMENTO, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 352 del 10/3/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della ricorrente;
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ‘ atto di pignoramento mobiliare eseguito in suo danno,
il 13/2/2018, dall ‘ ufficiale di riscossione di Agenzia delle Entrate -Riscossione , per un credito di oltre € 286 milioni ;
-sosteneva l ‘ opponente che il verbale di pignoramento ex art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973 non era stato notificato alla società, ma consegnato a mani del dipendente, nominato custode dei beni, omettendo di darne comunicazione ai sensi dell ‘ art. 60, comma 1, lett. bbis , d.P.R. n. 600 del 1973; pertanto, solo dopo aver avuto notizia (il 29/11/2018) della fissazione degli incanti, in data 10/12/2018 la RAGIONE_SOCIALE depositava il ricorso in opposizione;
-il giudizio di merito si concludeva con la sentenza del Tribunale di Pescara n. 352 del 10/3/2023, che dichiarava inammissibile l ‘ opposizione: «RAGIONE_SOCIALE ha spiegato una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell ‘ art. 617 c.p.c. avendo sollevato una serie di contestazioni circa la mera regolarità formale dell ‘ atto di pignoramento del 13/02/2018 e della notifica ad esso relativa. … Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, detto termine non risulta essere stato osservato tenuto conto del fatto che il verbale di pignoramento veniva notificato al debitore in data 13/02/2018 e il ricorso in opposizione al G.E. risulta essere stato depositato soltanto in data 6/12/2018, dunque a distanza di parecchi mesi. Contrariamente a quanto asserito dall ‘ odierna opponente, infatti, la notifica del verbale di pignoramento così come effettuata deve ritenersi perfettamente valida ed efficace anche in difetto della spedizione della raccomandata informativa non potendosi in alcun modo dubitare che l ‘ atto de quo sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario e che, pertanto, proprio da allora (13/02/2018) iniziassero a decorrere i termini ex art. 617 c.p.c. per proporre opposizione. Dalla lettura del verbale di pignoramento si evince, infatti, che esso veniva consegnato nelle mani di tale COGNOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, qualificatosi incaricato alla ricezione delle notificazioni, il quale veniva, in ragione di ciò, nominato dall ‘ ufficiale giudiziario custode dei beni
pignorati. Chiaro, pertanto, deve ritenersi il legame con il debitore ovvero con il titolare dell ‘ azienda pignorata, sì che può pacificamente operare una presunzione di effettiva conoscenza in capo allo stesso debitore dell ‘ atto esecutivo; elemento questo che rende senz ‘ altro superflua, ai fini del perfezionamento della notifica, la spedizione della raccomandata informativa.»;
-avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso;
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis DPR 29/9/1973 n. 600, art. 65 DPR 29/9/1973 n. 602, e artt. 139-145 cpc», per avere il giudice di merito dichiarato inammissibile l ‘ opposizione in quanto tardiva, facendo decorrere il termine per la sua proposizione dall ‘ atto di pignoramento, benché invalido per esserne stata omessa la notizia a mezzo di lettera raccomandata prescritta dall ‘ art. 60, comma 1, lett. bbis del citato d.P.R. n. 600 del 1973;
-la RAGIONE_SOCIALE Levante ritiene che il pignoramento ex art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato perfezionato dalla notificazione all ‘ esecutata prescritta dall ‘ art. 60, comma 1, lett. bbis , del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che il verbale dell ‘ atto esecutivo è stato consegnato al dipendente NOME COGNOME «qualificatosi incaricato alla ricezione delle notificazioni», come rileva la sentenza impugnata (pag.
e conferma l ‘ odierna ricorrente (che lo qualifica, a pag. 12 del ricorso, «dipendente incaricato di ricevere le notificazioni») – dando atto del predetto adempimento, in realtà mai eseguito (come accertato dal giudice di merito);
-con la censura si afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto superfluo l ‘ invio della raccomandata informativa in ragione della predetta consegna e, di conseguenza, ha considerato tardivamente proposta l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c.;
-il motivo è infondato;
-la norma di riferimento è costituita dall ‘ art. 65 d.P.R. 29/9/1973, n. 602 (oggi sostituito dall ‘ art. 162 del D.Lgs. 24/3/2025, n. 33), secondo cui « Il verbale di pignoramento è notificato al debitore. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.»;
-nel caso di specie, il pignoramento è stato eseguito presso la RAGIONE_SOCIALE e il verbale è stato notificato mediante consegna all ‘ addetto incaricato della ricezione delle notificazioni (presente alle operazioni compiute dall ‘ ufficiale di riscossione), il quale, pacificamente, non era il legale rappresentante della società;
-innanzitutto, si osserva che la norma che la ricorrente assume violata – art. 60, comma 1, lett. bbis , d.P.R. n. 600 del 1973 – è inapplicabile alla fattispecie de qua : infatti, come già statuito da Cass. Sez. T, 22/2/2019, n. 5278, non massimata, «L ‘ art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 detta – per la «notificazione della cartella di pagamento» (questa è la rubrica della norma) e per gli atti relativi al procedimento di espropriazione forzata ( ex art. 49, comma2, D.P.R. n. 602 del 1973) – una disciplina speciale rispetto a quella dell ‘ art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973, il quale – riguardando in generale «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» trova applicazione solo «nei casi previsti dall ‘ articolo 140 del codice di
procedura civile» (comma 3 dell ‘ art. 26 ratione temporis vigente), in caso di notifica «a mezzo posta elettronica certificata» (secondo il vigente comma 2 dell ‘ art. 26, inserito dall ‘ art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e sostituito dall ‘ art. 14, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159) e soltanto «per quanto non è regolato dal presente articolo » (ultimo comma dell ‘ art. 26);
-occorre, dunque, verificare se il verbale di pignoramento ex art. 65 – atto relativo al procedimento di riscossione coattiva – sia stato correttamente notificato a norma dell ‘ art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 (oggi, art. 102 del D.Lgs. 24/3/2025, n. 33), in base al quale, oltre che «nelle forme previste dalla legge» (comma 1), gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati dall ‘ agente della riscossione possono eseguire la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento» (comma 1), «Quando la notificazione … avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all ‘ ufficio o all ‘ azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell ‘ originale da parte del consegnatario» (comma 3) e solo «nei casi previsti dall ‘ articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall ‘ articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l ‘ avviso del deposito è affisso nell ‘ albo del comune» (comma 4);
-dalla norma richiamata si evince che l ‘ ufficiale di riscossione può procedere alla notificazione nelle forme previste dalla legge in alternativa all ‘ invio della raccomandata e dal riferimento all ‘ art. 140 c.p.c. si desume che la disposizione intende rinviare agli artt. 137 ss. c.p.c. in quanto non derogati dallo stesso art. 26 e, nelle sole e limitate ipotesi di sua applicabilità, all ‘ art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973;
-la norma applicabile alla fattispecie in esame va dunque individuata nell ‘ art. 145, comma 1, primo periodo, c.p.c., secondo cui «La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell ‘ atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.»;
-l ‘ Agenzia delle Entrate – Riscossione ha consegnato il verbale di pignoramento alla RAGIONE_SOCIALE facendone notifica a NOME COGNOME «dipendente incaricato di ricevere le notificazioni»; come già statuito da Cass. Sez. 3, 26/05/2020, n. 9878, «con il termine «destinatario» deve intendersi non solo il legale rappresentante della persona giuridica, ma anche le persone indicate dalla disposizione generale di cui all ‘ art. 145 cod. proc. civ., che equipara al legale rappresentante della società le persone ivi indicate» (peraltro, secondo Cass. Sez. 6T, 22/10/2014, n. 22493, «ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica, o a società di persone, mediante consegna a soggetto addetto alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, di quello incaricato di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall ‘ incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica stessa. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell ‘ ufficiale giudiziario risulti la presenza di soggetto che si trovava nei locali della sede, è da presumere che il medesimo fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l ‘ onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere
una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno»);
-per quanto esposto, la consegna all ‘ incaricato perfeziona la notificazione senza necessità di ulteriori adempimenti, non prescritti dal citato art. 145 c.p.c., né potendosi applicare alla fattispecie de qua l ‘ art. 140 c.p.c. (peraltro, inapplicabile alle persone giuridiche) o l ‘ art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui si riferisce all ‘ impiego della posta raccomandata, la Legge 20/11/1982, n. 890 (pure riguardante la notificazione a mezzo del servizio postale, ma non gli atti della riscossione) o l ‘ art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973;
-conseguentemente, la notificazione del verbale di pignoramento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE si è perfezionata il 13/2/2018, al momento della consegna dell ‘ atto all ‘ incaricato della ricezione delle notificazioni, ed è, dunque, corretta la decisione di merito, che ha ravvisato la tardività dell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta in data 10/12/2018, ben oltre il termine decadenziale prescritto dalla citata norma;
-col rigetto del primo motivo – che conferma il perfezionamento della notificazione – resta assorbito il secondo motivo («Violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2727 c.c., e 115 cpc nonché art. 2 Cost.», per avere il giudice di merito «presunto erratamente un ‘ attività informativa del dipendente, il quale, invece, aveva fatto affidamento sulla correttezza e buona fede del creditore pignorante»), che – si osserva incidentalmente – è comunque del tutto eccentrico rispetto all ‘ art. 1335 c.c., applicato dal Tribunale;
-al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione all ‘ ammontare del credito per cui era stato eseguito il pignoramento opposto), nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 80.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione