Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31857 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
Oggetto: Notifica eseguita per posta a persona giuridica e ricevuta da familiare convivente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22849/2022 R.G. proposto da
LAVORGNA AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con elezione di domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso l’indirizzo pec di quest’ultimo;
-controricorrente –
e
NOME COGNOME e COGNOME NOME;
-intimati – a vverso la sentenza n. 2012/2022 resa dalla Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 10/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. COGNOME NOME, titolare dell’omonima ditta, già RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE in proprio e COGNOME NOME, onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 8.000,00 a titolo di compensi per l’attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita dell’immobile di proprietà di COGNOME NOME, non conclusa per fatto e colpa della citata società RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME non si costituirono in giudizio.
Con sentenza n. 1955/2015, il Tribunale di Benevento accolse la domanda limitatamente alla società, condannandola al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 8.000,00, oltre alle spese di lite.
Il giudizio di gravame, instaurato dalla RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione notificato il 4/03/2016, che eccepì la nullità della notifica dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio, invocandone l’integrale riforma, si concluse, nella resistenza di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e nella contumacia di COGNOME NOME, con la sentenza n. 2012/2022 pubblicata il 10/05/2022, con la quale la Corte d’Appello di Napoli accolse l’appello, dichiarando la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado alla RAGIONE_SOCIALE e disponendo la rimessione della causa al primo giudice, con condanna di COGNOME NOME alla rifusione delle spese giudiziali.
La Corte territoriale ritenne, in particolare, invalida la notifica effettuata nei confronti della Società appellante siccome effettuata a mani di un familiare convivente, potendosi, invece, considerare legittimamente soltanto a mezzo della consegna ai soggetti indicati dall’articolo 145 cod. proc. civ., ovvero al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sulla base di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre NOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia nullità della sentenzaprocedimento per violazione di norme processuali; la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 139, 145, 148, 149, 160, 164 e 354 cod. proc. civ., 1 e 7 legge 20 novembre 1982, n. 890, perché la Corte d’Appello di Napoli, riformando la statuizione del Tribunale che aveva dichiarato la contumacia della RAGIONE_SOCIALE, aveva considerato nulla la notifica dell’atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado nei confronti di quest’ultima, affermando che l’atto potesse essere consegnato soltanto ai soggetti di cui all’art. 145 cod. proc. civ. e che tra essi non rientrasse il familiare convivente.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello non aveva considerato che i limiti posti dall’art. 145 cod. proc. civ. si riferivano alla notifica eseguita dall’Ufficiale giudiziario, ma non anche alle modalità della notifica, che, in caso di notifica mediante servizio postale, avrebbe potuto essere eseguita, alla stregua del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 7 legge n. 890 del 1982, anche nei confronti di COGNOME NOME, in quanto sorella-familiare convivente del legale rappresentante; che la notifica della citazione era stata eseguita presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE, come pacifico in causa, e anche nei confronti di COGNOME NOME, amministratore pro tempore della società al momento in
cui era sorta l’obbligazione, presso la propria personale residenza in INDIRIZZO; e che, come affermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte con la sentenza n. 20473 del 24/10/2005, le disposizioni sulla notificazione a mezzo del servizio postale erano estensibili anche alle persone giuridiche con possibilità di consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, anche a persona all’uopo addetta.
Il motivo è privo di fondamento e deve essere respinto.
Premesso che, quando si debba stabilire la regolarità della notificazione di un atto giudiziario compiuta per posta occorre fare esclusivo riferimento ai dati emergenti dall’avviso di ricevimento, che costituisce il solo documento idoneo a fornire la prova dell’eseguita notificazione, della data in cui questa è avvenuta e della qualità della persona cui il plico venne consegnato (Cass., 17/5/1986, n. 3277; Cass., Sez. Un., 3/4/1989, n. 1605; Cass., 7/4/1992, n. 4242; Cass., 21/5/1992, n. 6146), occorre osservare che la disciplina applicabile alla specie è quella di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, il cui art. 7 stabilisce, nei primi tre commi, che l’agente postale consegna il plico nelle mani proprie del destinatario, e, qualora la consegna non possa essere fatta personalmente, ” a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario “; in difetto, il plico può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. La consegna del plico che non possa farsi personalmente al destinatario deve essere effettuata alle persone indicate gradatamente dall’art. 7 cit., cui non possono essere equiparati altri soggetti (Cass., 21/11/1990 n. 11235). Il quarto comma del medesimo art. 7, stabilisce, allo scopo di assicurare il buon esito della notificazione e a maggior tutela del destinatario, che « l’avviso di ricevimento e il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il plico e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa
dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo ».
Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 20473 del 24/10/2005, hanno chiarito che, per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente, l’art. 7, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, con disposizioni estensibili alle persone giuridiche, consente la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, a persona all’uopo addetta, e, allorché il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo. Pertanto, soltanto quando colui che riceve l’atto si presenti come addetto si presume l’esistenza di tale incarico, che esonera l’agente postale da ulteriori accertamenti, ma non anche quando, come nella specie, la persona che riceve il plico si presenti come familiare convivente, atteso che l’art. 7 legge n. 890 del 1982 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 145, primo comma, prima parte, cod. proc. civ., a mente del quale « la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabilire in cui è la sede ». Deve, quindi, trovare conferma il principio di diritto secondo cui la notificazione alle persone giuridiche, ed a società non aventi personalità giuridica, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Ne consegue che
tale specificazione rileva ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale della società, atteso che dalla lettura dell’art. 145 c.p.c. appare evidente che i limiti posti dal legislatore si riferiscono ai soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l’atto da notificare, ossia al “rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”, tra i quali, pertanto, non è compreso il “familiare convivente” (cfr., per tutte, Cass. 6/4/2018, n. 8472).
Consegue da quanto argomentato l’infondatezza della censura, avendo la Corte di appello correttamente deciso conformemente ai principi costantemente affermati da questa Corte.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
condanna, altresì, il ricorrente , ai sensi dell’art. 96 , commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 1.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 750,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME