Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17127 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17127 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5287 – 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. NOME COGNOME giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1742/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 9/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/7/2024 dal consigliere NOME COGNOME lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 17/2/2017, RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Milano, RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti per Euro 5.163,63 a titolo di rimborso di un’ammenda «anticipata» dalla società convenuta all’Agenzia delle Dogane per un servizio di trasporto effettuato; era accaduto che lo sdoganamento fosse avvenuto sulla base di documentazione ricevuta dalla mittente della spedizione, condivisa con la destinataria NOME; secondo DHL, pertanto, la variazione di valore dei beni importati successivamente accertata in sede di verifica e la conseguente sanzione elevata ai sensi dell’art. 303 del d.P.R. n. 43/1973 non era a lei imputabile.
In accoglimento dell’eccezione di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 9684/2018, il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione, perché proposta oltre quaranta giorni dopo il perfezionamento della notifica.
Con sentenza n. 1742/2020, la Corte d’Appello di Milano respinse l’appello e confermò la sentenza del Tribunale.
In particolare, la Corte rilevò che, vertendosi in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge n. 890/1982 la notificazione doveva considerarsi eseguita «decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore»; considerò, quindi, che, in data
28/12/2016 era stata tentata, con esito negativo, la consegna a PCube del piego postale contenente il ricorso e il decreto ingiuntivo; nella stessa data, era stata spedita, alla società ingiunta, la lettera raccomandata che non era stata ritirata prima del termine; la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata, perciò, dopo dieci giorni (dal 28/12/2016) dalla data di spedizione, in data 7/1/2017, sicché l’opposizione notificata in data 17/2/2017 risultava tardiva ; rimarcò che a nulla rilevava, come invece rappresentato da COGNOME, il fatto che nella lettera rac comandata l’agente postale avesse indicato, quale data di deposito del piego presso l’ufficio postale, quella del 29/12/2016 , perché, ai fini del calcolo della compiuta giacenza, doveva invece aversi riguardo esclusivamente alla data di spedizione della lettera raccomandata (28/12/2016), secondo la formulazione letterale della norma.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, a cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., PCube ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 e dell’art. 8 commi 2 e 4 della legge n. 890/1982 e degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello individuato erroneamente il termine di decorrenza iniziale dei 40 giorni, previsti dall’art. 641 cod. proc. civ. per l’opposizione , nel giorno 7 gennaio 2017, un sabato, invece che nel giorno 9 gennaio 2017, un lunedì.
In particolare la Corte territoriale avrebbe comunque disatteso la lettera della norma ratione temporis applicabile, secondo cui il momento perfezionativo della notificazione era da calcolarsi non dalla
spedizione della lettera raccomandata, avvenuta il 28/12/2016, bensì dal deposito del piego presso l’ufficio postale , invece avvenuto il 29/12/2016.
1.1. Il motivo è fondato.
Premesso che alla fattispecie era applicabile, ratione temporis , l’art. 8 della legge 20/11/1982 n. 890, nella formulazione introdotta dall’articolo 2, comma 4, lettera c), numero 3) del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, secondo cui la notificazione si aveva comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di avviso del deposito di cui al secondo comma, il motivo merita accoglimento con riguardo alla censura relativa alla erronea individuazione da parte della Corte di appello del dies a quo per la proposizione dell’opposizione , laddove ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata, con il maturarsi del termine di dieci giorni dalla spedizione dell’avviso, il giorno 7 gennaio 2017, che era sabato, invece che il lunedì successivo, 9 gennaio.
Questa Corte ha invero chiarito che il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale e che esso deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. Sez. unite, 01/02/2012, n. 1418). In applicazione di tale principio, la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata il 9/11/1/2017 e l’opposizione, essendo stata notificata in data 17/2/2017, doveva considerarsi
tempestiva, risultando rispettato il termine di 40 giorni stabilito dall’art. 641, primo comma, cod. proc. civ..
La sentenza impugnata deve, perciò, essere cassata.
Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento in senso tecnico della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 4 della legge n. 890/1982 , proposta in subordine come secondo motivo di impugnazione e del terzo motivo con cui è stata invece lamentata la violazione dell’art. 153 cod. proc. civ., per omessa considerazione della scusabilità del suo errore sul compimento della notifica e la sua mancata rimessione in termini.
Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione perché provveda all’esame dell’opposizione in corretta applicazione dei principi e dei rilievi suesposti.
Statuendo in rinvio, la Corte deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda