DECRETO TRIBUNALE DI PALERMO – N. R.G. 00000811 2026 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 16 03 2026
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Presidente delegato
Letta l’istanza in data 1 6 febbraio 2026 con la quale ed hanno chiesto di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami dell’ atto di citazione per essere riconosciuti proprietari per usucapione dei seguenti fondi rustici con annessi fabbricati rurali siti in Carini, c/da Mirceni, iscritti al catasto terreni del comune al fgl. Mappale n. 37, p.lle 151,166,168,168,172 e 172, in testa a di
nudi proprietari e usufruttuaria;
che l ‘istanza si fonda sul fatto che i predetti non sarebbero identificabili, poiché dalla visura catastale non emerge il codice fiscale e quindi non è possibile risalire alla loro residenza o alla loro dimora per procedere alla notifica della citazione;
ritenuto, preliminarmente, che i ricorrenti non hanno dimostrato di avere esperito alcuna indagine presso i pubblici uffici al fine di identificare gli intestatari delle unità immobiliari di cui sopra tant ‘è che non risulta documentato l’esito negativo delle stesse.
D ifetta qualunque dimostrazione dell’avvenuta richiesta di informazioni presso l’ Ufficio anagrafe o presso l’ Ufficio dello Stato civile del Comune di Palermo, volta a conseguire ad es. un certificato attestante lo stato di famiglia storico degli intestatari catastali, oppure certificazioni di residenze storiche.
E’ del tutto carente la dimostrazione delle avvenute ricerche presso i pubblici registri immobiliari, ovvero una richiesta al AVV_NOTAIO per ricostruire la storia del dominio degli immobili dei quali si intende invocare l’usucapione nel futuro giudizio.
Né va taciuto, che la titolarità del bene in capo ai soggetti indicati nelle visure è stata desunta da una certificazione catastale, la quale, com’è noto, quanto alla prova della titolarità dominicale, ha un valore meramente indiziario e, che, nell’ipotesi di usucapione, sarebbe opportuno richiedere una relazione notarile che ricostruisca il dominio del bene oggetto della domanda e i soggetti che sono indicati come proprietari.
Considerato, infine, che la procedura notificatoria di cui all’art. 150 cpc è ammissibile solo nell’ipotesi in cui la notificazione nei modi ordinari si presenti sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti e che tale ipotesi non ricorre nel caso in esame; che inoltre, mancando qualunque indicazione dei destinatari cui notificare l’atto anche per pubblici proclami, tale forma di notifica, ove ammessa, sarebbe inesistente, non essendo possibile indirizzarla avverso un soggetto in particolare.
Ritenuto pertanto che non ricorrono le condizioni per autorizzare la notifica nelle forme richieste; preso atto del visto apposto dal P.M.
dichiara inammissibile l’istanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo 16 marzo 2026
Il Presidente del. NOME COGNOME