Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30640 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30640 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25862/2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME INDIRIZZO COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-ricorrenti –
contro
Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE Spa;
– intimata –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, non in proprio ma nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME
COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 599/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Cons. NOME COGNOME
Rilevato che
Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE SpA, con atto di citazione notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., dichiarandosi creditrice dei fideiussori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di decreto ingiuntivo emesso per l’importo di € 285.047 ,98 oltre accessori, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ivrea gli stessi fideiussori al fine di sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto immobili di proprietà dei convenuti;
i convenuti non si costituirono in giudizio e vennero dichiarati contumaci né comparvero successivamente per rendere l’interrogatorio formale loro deferito;
Il Tribunale di Ivrea, accertata l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, ravvisò i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione ex art. 2901 c.c. ed accolse la domanda;
I COGNOME e COGNOME proposero appello invocando, in primis , la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio affermando che erroneamente il notificante aveva fatto riferimento all’art. 143 c.p.c.;
la Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 5/6/2020, ha invece ritenuto che, avendo l’Ufficiale Giudiziario trovato
al civico indicato nella relata solo il negozio di abbigliamento, vi erano tutti i requisiti per procedere alla notifica per irreperibili ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ;
avverso la sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di diritto;
ha resistito RAGIONE_SOCIALE non in proprio ma nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 221 c.p.c. 2699 e 2700 c.c. in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. -i ricorrenti lamentano che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la notifica per irreperibili, non avendo l’Ufficiale Giudiziario reperito, alla luce dei certificati di residenza, i destinatari all’indirizzo indicato nella relata di notifica;
invocano, a sostegno del motivo, il principio affermato da questa Corte secondo cui ‘ Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell’ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e
cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall’ordinaria diligenza ‘ (Cass., 2, n. 12589 del 28/8/2002; Cass., 1, n. 1180 del 20/1/2006);
con il secondo motivo di ricorso -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’assenza di alcuna indagine da parte dell’ufficiale giudiziario nell’ambito della notifica ex art. 138 c.p.c.lamentano che la Corte d’Appello non ha tenuto in considerazione che la ragione dell’inapplicabilità dell’art. 143 c.p.c. non afferiva al luogo di effettiva dimora ma all’omissione delle doverose ricerche che avrebbero consentito l’agevole reperimento dell’abita zione e il perfezionamento della notifica a mani evitando il ricorso allo strumento previsto dall’art. 143 c.p.c.
i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.
Pur prospettando censure in iure, in effetti attengono al l’accertamento svolto dal giudice del merito circa le condizioni di reperibilità dei destinatari, accertamento meramente fattuale che esula dai limiti del giudizio di legittimità;
va aggiunto che i ricorrenti non riportano debitamente nel ricorso la relata di notificazione censurata:
all’ inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi € 6.2 00 (di cui € 200 per esborsi), oltre ad accessori di legge e spese generali al 15%, in favore della controricorrente.
A i sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza