Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36042 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36042 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29151/2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME E COGNOME;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO IN CASTELLAMMARE DI STABIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1872/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Condominio INDIRIZZO in Castellammare di Stabia (d’ora innanzi , per brevità, anche solo ‘ il Condominio ‘ ) otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che lo autorizzava ad accedere alla proprietà di NOME COGNOME per ispezionare un pozzetto collegato al sistema fognario condominiale ed eseguire i necessari interventi manutentivi.
Esaurita la fase cautelare, l’ odierna ricorrente introduceva la causa di merito, domandando l’accertamento negativo del diritto di accesso reclamato dal Condominio, nonché il risarcimento del danno, ovvero, in subordine, l’indenni tà ex art. 843 c.c. Nelle more del giudizio, essendo stata eseguita l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. , il procuratore della COGNOME ‘ chiedeva la rinuncia alla domanda dell’allora attrice con compensazione di tutte le spese ‘ (così a pag. 4 del ricorso). Il Condominio, che si era costituito resistendo alla domanda, non si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, domandando tuttavia la condanna dell’attrice alle spese di lite. A seguito di taluni rinvii, fatte precisare alle parti le conclusioni, con sentenza n. 760/2019, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava cessata la materia del contendere e condannava la COGNOME alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto.
La COGNOME interponeva appello, dolendosi dell’erroneità della pronuncia gravata.
Il Condominio si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell’impugnazione.
5. Con sentenza n. 1872/2020, la Corte di Appello di Napoli dichiarava il gravame improcedibile ai sensi dell’art. 348, primo comma, c.p.c., sulla scorta delle seguenti ragioni: (a) l’appellante si era costituita telematicamente, in data 01.08.2019, depositando la nota di iscrizione a ruolo, l’atto di appello del 23.07.2019, la procura alle liti e mere copie analogiche della relata e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione dell’impugnazione , eseguita a mezzo EMAIL; (b) l’appellante non aveva dato prova dell’avvenuta notificazione dell’appello tramite la produzione in originale dei files di posta elettronica certificata, il che comportava la nullità della costituzione; (c) la COGNOME avrebbe potuto, e dovuto, sanare tale vizio entro l’udienza ex art. 350 c.p.c., in occasione della quale il giudice è tenuto ad eseguire, anche d’ufficio, i controlli sulla regolarità della costituzione in giudizio, nella fattispecie resi impossibili in mancanza di prova certa circa la data di notificazione dell’appello , che solo i files in originale avrebbero potuto dare; (d) i documenti riproduttivi della relata e delle ricevute di accettazione e consegna versati in atti, d’altra parte, in quanto consistenti nella rappresentazione grafica di pagine di files pdf, non avrebbero in nessun caso potuto servire a dare prova dell’avvenuta notificazione, in quanto i nidonei a garantire certezza della corrispondenza tra quanto in essi rappresentato e il vero; (e) la costituzione dell’appellato non aveva comportato la sanatoria della nullità della costituzione dell’appellante, in quanto il convenuto non aveva prodotto alcun atto da cui poter ricavare la prova dell’avvenuta notifica zione del gravame; (f) pertanto, anche in relazione ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 16598/2016 e
22418/2018, coordinati con la disciplina del processo civile telematico all’epoca già introdotto nei gradi di merito, il vizio di nullità della costituzione dell’appellante doveva ritenersi consolidato, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello ex art. 348, primo comma, c.p.c.
Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Il INDIRIZZO INDIRIZZO in Castellammare di Stabia, ancorché ritualmente intimato, non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art . 11 Legge 53/1994 e dell’art. 156 comma 3 c.p.c. ‘ : afferma che dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna versate in atti, ancorché in formato pdf, la Corte d’Appello avrebbe potuto trarre ogni elemento utile per risalire sia alla data della notificazione del gravame, sia al relativo destinatario; deduce, altresì, che l’inosservanza delle regole tecniche relative al deposito dell’atto notificato telematicamente non avrebbe potuto essere sanzionata con la declaratoria di improcedibilità, risolvendosi in una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; scopo che, nel caso di specie, prosegue la ricorrente, era stato raggiunto per effetto della costituzione dell’appellato, il quale nulla aveva eccepito circa l’esecuzione della notifica e la sua regolarità .
1.1 La censura è fondata.
Il giudice di seconde cure non ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle
sentenze n. 16598 del 05/08/2016 e n. 22418 del 24/09/2018, benché espressamente citate nella decisione impugnata.
1.2 Con la pronuncia del 2016, le Sezioni Unite hanno affermato che ‘ La tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello ‘ (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv, 640829-01).
1.3 Risulta pertanto errata l’affermazione della Corte distrettuale, secondo cui la nullità della costituzione della COGNOME, conseguente al deposito unicamente della copia analogica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione dell’appello, avrebbe potuto essere sanata solamente ‘ in uno dei seguenti modi, e cioè per effetto del deposito da parte dell’appellante al più tardi entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. dell’originale della citazione con la prova della sua notific azione all’appellato oppure per effetto del deposito da parte dell’appellato ,
al più tardi entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., della copia notificatagli di detta citazione, dalla quale risulti la data in cui gli è stata notificata o comunque che contenga indicazioni tali da fornire la necessaria certezza che l’appellante si sia costituito nel rispetto del termine di cui all’art. 347, co. 1, c.p.c. ‘ (cfr. pag. 4 della sentenza). Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha infatti omesso di considerare che, avendo la COGNOME provveduto a depositare copia analogica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (dunque, copia delle ricevute attestanti il perfezionamento della notifica e la relativa data), sussisteva un’ulteriori ipotesi di sanatoria collegata al comportamento dell’appellato , consistente nel mancato disconoscimento da parte di quest’ultimo della conformità agli originali delle copie prodotte dall ‘attrice . Si deve infatti ribadire che la tempestiva costituzione dell’appellante mediante il deposito della copia dell’atto di citazione , in luogo dell’originale , non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, primo comma, c.p.c. (il cui regime, siccome derogatorio al sistema generale della nullità, è di stretta interpretazione), ma integra un vizio di nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., che soggiace, come tale, al principio del raggiungimento dello scopo. Tale insegnamento, già espresso dalle sezioni semplici di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6912 del 08/05/2012, Rv. 623670; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15715 del 21/06/2013, Rv. 626894), ha trovato definitiva conferma proprio nel precedente sopra richiamato delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che: ‘ Qualora l’appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale notificatogli, poiché l’esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del
perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell’appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell’appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originale risulta sanata ‘ (cfr. par. 7.3.2. della sentenza n. 16598/2016; in senso conforme, nella giurisprudenza successiva, cfr. ex plurimis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8951 del 30/03/2023, Rv. 667514).
1.4 Tali conclusioni sono state ribadite ne ll’ulteriore arresto delle Sezioni Unite citato nella decisione impugnata (sentenza n. 22418/2018), con la quale il Supremo Consesso nomofilattico ha dato atto di dover rimeditare un precedente orientamento di questa Corte (espresso ne ll’ ordinanza n. 30918/2017, parimenti citata dalla Corte di Appello di Napoli), circa la necessaria declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione notificato telematicamente e depositato in formato analogico privo dell’attestazione di conformità all’originale, a prescindere dalla mancata formulazione di eccezioni in proposito da parte del controricorrente, in ragione della rilevabilità d’ufficio dell’improcedibilità e, dunque, della sua sottrazione alla disponibilità delle parti. Ebbene, in disparte la non perfetta sovrapponibilità della fattispecie processuale sottesa a tale precedente rispetto a quella oggetto del presente giudizio, le Sezioni Unite hanno, come detto, ritenuto di superare tale orientamento, affermando il seguente principio di diritto (ovviamente riferibile alla disciplina vigente ratione temporis ) : ‘ In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della
notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.) ‘ (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462). Rimeditazione , quest’ultima, fondata su ‘ Ragioni che muovono da una prospettiva convergente con l’esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU) ‘ (cfr. par. 12 della sentenza n. 22438/2018). Le Sezioni Unite hanno in particolare osservato che nel caso di notificazione eseguita con modalità telematiche la parte destinataria viene a trovarsi in possesso non di una copia, ma dell’ (unico) originale dell’atto , firmato digitalmente dall’avvocato notificante, ed è dunque posta ‘ nella condizione di operare una verifica di conformità all’originale (in suo possesso) della copia analogica del ricorso che è stata depositata in cancelleria ‘ (così al par. 21); cosicché, il mancato disconoscimento della conformità all’originale della copia analogica prodotta dal notificante può essere riguardato come
comportamento concludente del destinatario della notifica, ‘ che esprime una saldatura concettuale, in termini di affidamento nella verifica della condizione di procedibilità, con la condotta asseverativa imposta al notificante ‘ (così al par. 23).
1.5 E’ infine destituito di fondamento l’ulteriore rilievo del RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la COGNOME avrebbe dovuto necessariamente depositare con modalità telematiche gli originali dei messaggi di posta elettronica certificata contenenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del gravame, poiché all’epoca dell’iscrizione a ruolo dell’impugnazione era già consentita – nel giudizio di appello – la produzione di atti e documenti con le forme del processo civile telematico. Invero, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l’appellante , allorquando si è costituita in data 01.08.2019, non aveva alcun obbligo di produrre le ricevute in modalità telematica, ben potendo procedere, alternativamente, al deposito delle copie analogiche (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023, Rv. 667247; Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023, Rv. 668321); copie comunque idonee a comprovare l’avvenuta notificazione dell’impugnazione , ancorché nella fattispecie non certificate conformi agli originali, poiché non disconosciute da ll’appellato .
1.6 Orbene, calando i suesposti principi di diritto nella fattispecie all’esame , si deve concludere che il giudice di merito non avrebbe potuto dichiarare improcedibile l’appello proposto dalla COGNOME: come infatti si ricava dalla stessa sentenza impugnata (si veda lo svolgimento processuale riportato a pag. 2), l’appellante aveva iscritto la causa a ruolo in data 01.08.2019, producendo
mere copie analogiche della relata e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del gravame del 23.07.2019; inoltre, come dedotto e documentato dall ‘odierna ricorrente, e come ancora risulta dalla decisione di seconde cure, il Condominio appellato si era costituito senza nulla osservare in ordine alla regolarità della notificazione (così si legge a pag. 2 della sentenza : ‘ Si costituiva in giudizio il Condominio INDIRIZZO, che contestava la fondatezza dell’appello e concludeva per il suo rigetto con vittoria di spese di lite ‘). La Corte d’Appello avrebbe pertanto dovuto ritenere sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di nullità del la costituzione dell’appellante , per effetto del mancato disconoscimento da parte dell’appellato della conformità all’originale della copia della notificazione prodotta; circostanza, quest ‘ultima , che aveva posto il giudice di merito nella condizione di verificare il rispetto del termine di costituzione dell’appellante , alla luce della data di perfezionamento della notifica dell’ appello risultante dalla documentazione in atti.
1.7 Il primo motivo va pertanto accolto.
Il secondo motivo di ricorso, relativo al merito delle censure veicolate con l’atto di appello, non esaminate dalla Corte territoriale in ragione della definizione del gravame con la pronuncia di mero rito qui impugnata, è assorbito.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione