Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22550-2022 proposto da:
THURING THOMAS, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 98/2022 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 130/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/11/2025 CC
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Terni, conveniva in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e impugnava due avvisi di addebito, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assumeva notificati rispettivamente in data 22/12/2016 e 2/12/2017. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Terni accoglieva solo la domanda di annullamento dell’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato in data 2/12/2017, dichiarando inammissibile l’impugnazione proposta avverso l’alt ro avviso di addebito n. NUMERO_CARTA, perché proposta oltre il termine stabilito dal d.lgs. n. 46/1999.
Avverso detta sentenza proponeva appello NOME COGNOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con autonomo atto di appello l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva parzial mente accolto l’opposizione. La Corte di Appello di Perugia, sezione lavoro, riuniti gli appelli, li rigettava con la sentenza n. 98/2022 depositata in data 05/04/2022.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato al deposito della procura.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2025.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs 26 febbraio 1999, n. 46, e/o in combinato disposto con il d.l. n. 185 del 2008, ex art. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012) e/o dell’art. 5 del d.l. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221
del 2012), e con gli artt. 10 e 15 della legge fallimentare, il tutto in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la notifica effettuata a mezzo PEC avverso avviso di addebito n. NUMERO_CARTA e perché, nel motivare, avrebbe richiamato noti principi giurisprudenziali circa la validità della notifica a mezzo PEC alla casella dell’imprenditore dell’istanza di fallimento (o di liquidazione giudiziale) entro un anno successivo dalla can cellazione dell’imprenditore dal registrato delle imprese e, così, avrebbe fatto indebita applicazione di questi principi al di fuori della materia fallimentare; secondo la parte ricorrente, al di fuori dell’ambito fallimentare non sussisterebbe alcuna disposizione che varrebbe a imporre l’obbligo di mantenere attivo la PEC ed a sancire la validità delle notifiche presso la casella effettuate pur dopo la cancellazione dal registro delle imprese.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La validità della notifica effettuata quanto all’ avviso di addebito in contestazione non discende dall ‘ applicazione delle disposizioni dettate in materia fallimentare. Quelle dettate, ratione temporis , dalla legge fallimentare (ed oggi riproposte dal codice della crisi di impresa) sono, innanzi tutto e con riguardo all’art. 10 della legge fallimentare, disposizioni di carattere sostanziale che servono ad affermare il principio secondo il quale l’imprenditore può essere convenuto in giudizio per la declaratoria di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale) pur dopo la cancellazione dal registro delle imprese, tanto perché la soggezione alla disciplina e alla tutela concorsuale dei creditori persiste per un anno dopo la cancellazione a tutela degli interessi di natura anche pubblicistica tutelati dalla disposizione. La legge fallimentare e
il codice della crisi di impresa (all’art. 15 l.f. e all’art. 40, commi 6 e 7, del d.lgs. 14 del 2019) disciplinavano e disciplinano, poi, l’utilizzo della PEC a fini di instaurazione del procedimento concorsuale attribuendo all’imprenditore le conseguenze della sua irreperibilità ai fini delle notifiche della istanza di fallimento e ora della istanza liquidazione giudiziale.
2.2. Nella fattispecie dette disposizioni non vengono direttamente in rilievo e non sono nemmeno decisive nella motivazione della sentenza impugnata.
2.3. Ad avviso del Collegio ciò che appare decisivo rilevare, come peraltro già osservato dalle sentenze di merito e nemmeno contestato tra le parti, è che la casella PEC in questione era indubitabilmente ancora attiva e funzionante e valeva quindi a costituire il domicilio digitale del ricorrente. Dal momento che la casella era attiva valeva quale domicilio digitale e quanto indirizzato alla PEC costituiva notifica ricevuta dal ricorrente.
2.4. In questa osservazione risiede la motivazione della sentenza impugnata e si tratta di affermazione non censurabile in diritto.
Sotto diverso profilo il ricorrente contesta che la notifica fosse valida perché la PEC riguarderebbe l’attività imprenditoriale esercitata, appunto, dal l’imprenditore individuale e non poteva essere utilizzata per notifica « all’omonimo titolare in proprio ».
Il motivo è infondato perché l’imprenditore individuale e la persona fisica coincidono e non sussiste alcuna limitazione all’utilizzo della PEC secondo quanto dedotto nel motivo di ricorso.
4.1. Si consideri che questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo il quale la casella PEC professionale vale
quale valido domicilio digitale anche per atti diversi da quelli relativi all ‘ attività professionale o imprenditoriale principale se riconducibili alla medesima persona fisica. Per una conferma del principio e una approfondita disamina della questione, vale richiamare Cass. 22/01/2025, n. 1615 che ha osservato: «in tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INIPEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto» ed ha a sua volta richiamato Cass. n. 12134/2024.
Il ricorso deve essere, allora, respinto.
Nulla per le spese dal momento che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si è formalmente costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025. Il Presidente
NOME COGNOME