Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27228 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 27228 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 11663-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 616/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2021 R.G.N. 334/2021;
Oggetto
R.G.N. 11663/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
PU
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Per quanto in questa sede rileva, in giudizio proposto per la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione NASpI, il giudice di prime cure, non costituitosi l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla prima udienza, ha rilevato l’irregolarità RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante la notificazione del ricorso e il mancato rispetto del termine minimo a comparire, e assegnato nuovo termine perentorio per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica; alla successiva udienza, sempre in assenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha assunto la causa a riserva «in ordine all’ esame RAGIONE_SOCIALEa notifica» e, sciogliendo la riserva, ha dichiarato l’estinzione del processo e ordina to la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa causa dal ruolo.
Detta sentenza è stata gravata dall’assicurato, chiedendo la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al primo giudice, accertata la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso introduttivo.
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, verificata ex actis la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica telematica avvenuta entro il termine perentorio fissato dal primo giudice, ha argomentato nel senso che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la
contumacia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non costituito e proseguire il giudizio.
In particolare, per la Corte di merito la notifica del ricorso introduttivo, eseguita a mezzo pec, del 26.3.2021 (entro il termine perentorio fissato dal giudice di prime cure), alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Cuneo e all’indirizzo presente nell’indice IPA era pienamente valida tenuto conto che, in attesa RAGIONE_SOCIALE‘approntamento RAGIONE_SOCIALEe specifiche tecniche, gli avvocati ben potevano adoperare, per la notifica degli atti introduttivi dei giudizi in forma telematica, anche l’indirizzo contenuto nell’elenco , ex art. 6ter d.lgs. n. 82 del 2005, denominato indice dei domicili digitali RAGIONE_SOCIALEa P.A. (IPA).
Per la Corte di merito, al tempo RAGIONE_SOCIALEo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva, da parte del primo giudice, il fascicolo telematico conteneva già la prova pienamente valida RAGIONE_SOCIALEa notifica telematica, avvenuta entro il termine perentorio assegnato, sicché, instaurato correttamente il contraddittorio, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la contumacia RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non costituito in giudizio, e proseguire il giudizio.
La Corte di merito, riformata l ‘ordinanza estintiva del processo, ha rimesso la causa al primo giudice.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale resiste NOME COGNOME, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, RAGIONE_SOCIALE‘art. 415 cod.proc.civ. e assume che il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALEa parte, che aveva depositato la prova RAGIONE_SOCIALE‘a vvenuta
notifica quando la causa era stata trattenuta in riserva per la decisione, aveva determinato irreversibilmente l’ estinzione del giudizio, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod.civ., degli artt.187,420,307 cod.proc.civ., 111 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto legittima la possibilità di depositare documentazione attinente alla controversia anche nella fase in cui il giudice aveva trattenuto la causa in decisione, in contrasto con il diritto di difesa giacché l’ente previdenziale, ove pure si fosse costituito, non avrebbe potuto controllare la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica perché la controparte, per tale udienza, non aveva ancora depositato la documentazione sufficiente comprovante la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notificazione all’amministrazione intimata.
Il ricorso è da rigettare.
L a rituale costituzione del contraddittorio dev’essere verificata esclusivamente , nella vicenda all’esame, con riferimento alla regola fissata dall’intervento ordinatorio del giudice (v. Cass. n. 7360 del 2001), per cui, pur corretta la decisione del primo giudice, che non ha tenuto conto del deposito telematico RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante la rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio, nondimeno la Corte di merito, ha riscontrato, ex actis, l’ottemperanza all’intervento ordina torio del giudice di prime cure e ben avrebbe potuto, nell’esercizio dei poteri officiosi, ex art. 437 cod.proc.civ., pervenire al medesimo esito al fine di validare la corretta instaurazione del contraddittorio.
Si è trattato di un controllo dovuto degli atti che il giudice d’appello ben poteva compiere esulando detto controllo dal divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 345 cod.proc.civ., inerente a documenti o prove relativi al merito RAGIONE_SOCIALEa causa e non già agli atti volti a dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale (Cass. n.5610 del 2019, 17062 del 2019).
Neanche va sottaciuto che la parte controricorrente, contumace nel giudizio di primo grado, si è difesa in sede di gravame (pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata) e, dunque, ha avuto modo di approntare appieno ogni difesa, non risultando compromesso il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale , diversamente da quanto si assume nei motivi di censura svolti.
In definitiva, la valida instaurazione del contraddittorio, nei termini imposti dall’intervento ordinatorio del primo giudice, accertata d’ufficio dalla Corte di merito, rende la sentenza impugnata immune da ogni censura.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME