Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34446 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4524/2023 R.G. proposto da : COGNOME, NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in FERRARA INDIRIZZO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COGNOME, elettivamente domiciliati in FERRARA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2450/2022 depositata il 05/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.in causa di regolamento di confini tra i fondi, in Comune di Ferrara, appartenenti a COGNOME NOME, COGNOME Marina e COGNOME Franca, distinti in catasto al foglio 153, mappali 22,24,30, 31, 93 e 204, ed a NOME COGNOME, distinti al foglio 153, mappali 12 e 29, il Tribunale di Ferrara, con sentenza n.1027/2014, determinava il confine tra i fondi sulla base della relazione del CTU e rigettava le domande ‘di usurpazione e risarcimento danni’ proposte dalla COGNOME. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata in data 5.12.2022, rigettava l’appello di NOME a cui, nel corso del giudizio, erano succedute NOME e NOME COGNOME. La sentenza veniva notificata a queste ultime in data 7.12.2022. Contro questa sentenza le COGNOME ricorrevano per cassazione, con tre motivi. Il ricorso veniva notificato, ai sensi della l.53/1994, in data 7 febbraio 2023 al difensore dei COGNOME. Le ricorrenti, in data 27 febbraio 2023, in relazione al fatto che il ricorso era stato notificato oltre il termine di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., scaduto il 6 febbraio, presentavano istanza di rimessione in termini deducendo che il ricorso era stato inviato alle 23 e 59 del 6 febbraio, che la ricevuta di accettazione era stata generata dal sistema il 7 febbraio alle ore 00:01:06 a causa di un malfunzionamento del sistema stesso, che il malfunzionamento aveva interessato ‘i più noti
gestori di accesso a internet, fra cui Tim e Vodafone, utilizzati (l’ultimo in wifi) dal procuratore’ delle ricorrenti’;
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione presentata dalle ricorrenti dopo che era stato loro comunicata la proposta di definizione ex art. 380 bis. c.p.c. per ‘inammissibilità del ricorso per tardività’ e, in ogni caso, per inammissibilità o infondatezza dei tre motivi di doglianza;
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato controricorso;
le parti hanno depositato memoria; considerato preliminarmente che:
non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1, c.p.c., atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (v. SSUU n. 9611/2024);
il ricorso per cassazione è stato notificato in ritardo rispetto al termine stabilito dall’art. 325 c.p.c. Il termine scadeva infatti il 6 febbraio 2023, essendo la notifica della sentenza di appello stata eseguita il 7 dicembre 2022. Il messaggio di accettazione dell’invio del ricorso per cassazione è delle ore 00:01:04 del giorno 7 febbraio e il messaggio di accettazione della notifica del ricorso da parte del server del destinatario è stato generato dal sistema il giorno 7 febbraio alle ore 00:01:06. I dati risultano dalla documentazione allegata al ricorso e all’istanza di rimessione in termini.
Le SU della Corte (ordinanza n. 32091 del 20/11/2023) hanno precisato che in virtù del principio di scissione del momento
perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell’ultimo giorno utile del termine. Si legge in particolare nella ordinanza delle SSUU che, in tema di perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, la Corte costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta»; ha infatti osservato che «il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta … introdotto … allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica»; «ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale -senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta -viene, invece,
impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno» (Corte cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019); ciò posto, appare chiaro dalla formulazione della norma, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è ─non quello della spedizione del messaggio p.e.c., né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma ─ quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
Ora, nel caso di specie, non solo la ricevuta di accettazione generata dal gestore della posta elettronica certificata della destinataria è del 7 febbraio ore 00:01:06 -come evidenziato dalle ricorrenti- ma è del 7 febbraio ore 00:01:04 anche la ricevuta di accettazione generata dal gestore della posta elettronica certificata della mittente.
Né sussistono i presupposti per la rimessione in termini.
L’istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. trova applicazione anche riguardo al termine per l’impugnazione (v. Cass. 19384/2023) a condizione che la richiesta di rimessione in termine sia tempestiva e sia corredata da una adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento. Nel caso di specie l’istanza è del 27 febbraio 2023 mentre il termine era scaduto il 6 febbraio 2023 e va ricordato che la disciplina della rimessione in termini presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (tra le varie, Cass., sez. 3, 27 settembre 2016, n. 19290). L’attesa di ben venti giorni prima di attivarsi non può dunque giustificarsi, discutendosi di termini
perentori. Inoltre, non solo l’assolutezza del fatto impeditivo del rispetto del termine è assai dubbia alla luce delle stesse allegazioni della ricorrente dalle quali pare evincersi che il malfunzionamento del sistema, tale da impedire la generazione della ricevuta di accettazione, si sarebbe verificato nel giorno 5 febbraio ed anche nei giorni successivi ma non continuativamente, ma il verificarsi del malfunzionamento non è dimostrato con certezza essendosi la ricorrente limitata a qualificare il malfunzionamento come fatto, a suo dire, ‘ notorio ‘ e a rinviare a generiche notizie di stampa;
la intempestività del ricorso ne determina l’inammissibilità con conseguente non luogo all’esame dei tre motivi a cui il ricorso è affidato;
le spese seguono la soccombenza;
poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;
sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115-, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € . 2. 000,00 per compensi professionali, € . 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge;
condanna le ricorrenti in solidi al pagamento, ai sensi dell’art.96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € . 2.000,00 in favore dei controricorrenti nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 1 .000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024.