SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 875 2025 – N. R.G. 00000194 2022 DEPOSITO MINUTA 09 01 2026 PUBBLICAZIONE 09 01 2026
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 3437 del 20/10/2021 Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente (relatore)
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Giudice Ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza , in grado d’appello, iscritta al n. 194/2022 del RAGIONE_SOCIALE, promossa da
pro tempore , rappresentata in persona del suo legale rappresentante AVV_NOTAIO
APPELLANTE
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
APPELLATO contumace
e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e , in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
APPELLATI contumaci
All’udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3437 del 20/01/2021, il Tribunale di Lecce dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione proposta, con ricorso del 30.07.2019 dalla società avverso l’avviso di addebito n. 359 2018000 0026134000, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro
e difesa, come da mandato in atti, dall’
9.134,18 in favore dell ‘ a titolo di contributi previdenziali e sanzioni (modello DM 10 riferito all’anno 2017 ).
Parte soccombente ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che venisse dichiarata la inesistenza della notifica del l’atto opposto , in quanto notificato da un soggetto non abilitato; ha inoltre dedotto che, sul punto ( ovvero sulla eccezione di inesistenza della predetta notifica), si fosse formato giudicato interno attesa l’o messa motivazione da parte del Tribunale.
Con il secondo motivo di censura, la società opponente ha evidenziato la tempestività della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, la quale non sarebbe soggetta ad alcun termine in quanto opposizione all’esecuzione (e non agli atti esecutivi).
Infine, l’appellante ha dedotto che, stante l’inesistenza della notifica de ll ‘ avviso di addebito opposto, sarebbe altresì decorso il termine di prescrizione rispetto agli anni di imposta del 2017.
Tanto premesso, la società ha rassegnato le seguenti conclusioni: A) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l’effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che l’atto opposto deve essere dichiarato inesistente come stabilito dalla Corte di Cassazione sentenza n. 19704/2015 stante l’omessa produzione della relata di notifica, e per l’omessa produzione di elenco degli indirizzi pec abilitati da REDINGE, INIPEC o IPA e per l’effetto accertare e dichiarare che sulla circostanza si è formato il giudicato interno per la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc; B) accertare e dichiarare che la parte ricorrente ha proposto opposizione l’atto oggetto del presente giudizio, appena né venuta a conoscenza, mediante l’estratto di ruolo; C) accertare e dichiarare che è decorso il termine di dec adenza dal diritto di riscuotere le somme richieste con l’atto tributario opposto e per l’effetto, che sul punto si è formato il giudicato interno, per la violazione degli artt. 112, 115 e 116; D) accertare e dichiarare, stante l’inesistenza della notifica dell’atto opposte, che rispetto all’anno di imposta 2017, è decorso il termine di decadenza e di prescrizione ; E) per l’effetto condannare i convenuti alle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO.
Le parti appellate sono rimaste contumaci in questo grado di giudizio.
All’udienza del 21.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato.
L ‘ opposizione si fonda sul presupposto della irregolarità/inesistenza della notifica dell’avviso di addebito oggetto di impugnazione.
L’ , costituitosi nel giudizio di primo grado, ha prodotto la ricevuta di accettazione e consegna della relativa pec all’indirizzo de lla società appellante. Secondo la società opponente detta notifica sarebbe inesistente in quanto proveniente da un indirizzo pec -t
non presente nei pubblici registri INIPEC, REDINGE e/o IPA.
Ebbene, la Corte di Cassazione è intervenuta in più battute sul tema della mancata iscrizione in un pubblico registro della casella pec dell’Ente mittente dell’atto impositivo : in tali ipotesi non è invero inficiata ex se la riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente , occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell’atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. ord. n. 14417 del 29/05/2025, Cass. sent. n. 18684/2023).
Nella fattispecie l’odierno appellante non ha fornito una prova di tal fatta . Aderendo ad una applicazione della disciplina non meramente formalistica sul tema (in linea alla odierna direzione ermeneutica degli che danno rilevanza alla conoscibilità dell ‘ atto notificando e non alla sua conoscenza certa, Cass., SS.UU. n. 10012/2021), tale motivo di censura va pertanto respinto.
Ritenuta la regolarità della notifica dell’avviso di addebito de quo , il Tribunale ha rilevato che, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (30.07.2019), era decorso il termine per l’opposizione previsto dall ‘ art. 24 d. lgs. n°46/1999 ovvero il termine di 40 giorni dalla data di notificazione dell’avviso di addebito opposto , avvenuta il 15.02.2018, via pec.
Tali considerazioni vanno condivise, considerato che l ‘opposizione tardiva all’avviso di addebito preclude l’esame delle contestazioni relative al merito della pretesa contributiva cristallizzata nell’avviso medesimo .
L ‘ opposizione è ovviamente tardiva anche con riferimento ai vizi formali eccepiti dalla società opponente. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure ‘ nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto – è prevista dall’art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall’art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (…)’ (cfr. Cass. n.18691/2008).
Va rigettata anche l ‘eccezione di prescrizione del credito , sollevata in questo grado di giudizio, stante la validità della notifica di cui sopra.
Va precisato che l ‘ eccezione di inesistenza della notifica dell ‘ avviso di addebito opposto nonché l ‘ eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs 46/99, non sono coperte da giudicato interno solo perché non sono state specificamente valutate dal giudice di prime cure. Quest’ultimo , applicando il principio della ‘ragione più liquida’, ha ritenuto tali motivi assorbiti dalla pronuncia di rigetto della domanda attorea ( ‘ In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni del l’assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta ‘assorbente’ , Cass. ord. n. 32977/2022, conf. Cass. sent. 28995/2018).
L’appello va pertanto respinto.
P.Q.M.
v isto l’art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 06/04/2022 da
nei confronti di
,
e
avverso la sentenza del 20/10/2021 n. 3437/2021 del Tribunale di Lecce, così provvede:
rigetta l’appello;
b) nulla sulle spese di questo grado.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell ‘art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 21.11.2025.
IL PRESIDENTE dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME