SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 76 2026 – N. R.G. 00000502 2024 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente Giudice Giudice Relatore
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 11/10/2024
da
,
P.
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME della Sede di RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’ sita in INDIRIZZO,
Parte appellante
contro
, NOME.F.
C.F.
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio in Brescia, Villaggio INDIRIZZO, INDIRIZZO,
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 273/2024 resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 18 aprile 2024, non notificata, a definizione del procedimento sub R.G.L. 800/2022 In punto: Opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: ‘Voglia l’On.le Corte d’Appello di Venezia -Sezione Controversie di Lavoroprevia fissazione dell’udienza di discussione della causa ex art 435, comma 1, c.p.c., accogliere il presente atto di appello e, per l’effetto, riformare integralmente l’impugnata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emessa in data 18/04/2024 con n. 273/2024 a definizione del procedimento sub R.G.L. 800/2022. IN INDIRIZZO, Voglia, previa declaratoria dell’irregolarità della notifica all’ del ricorso introduttivo del giudizio, statuire che la costituzione dell convenuto non essendo tardiva non ha comportato le preclusioni e decadenze delle relative produzion entali e conseguentemente riformare
integralmente l’impugnata sentenza perché viziata sia in punto di fatto e diritto rigettando in toto il ricorso e la domanda giudiziale. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.’
Per parte appellata: alla luce di quanto sopra dedotto, Voglia la Corte d’Appello rigettare l’appello proposto dall’ e quindi confermare la sentenza n. 273/2024, pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con vittoria d e compensi professionali anche del secondo grado di giudizio, ex D.M. 55/2014; per ragioni di scrupolo, la signora insiste in questa sede anche per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel o, e in particolare nel ricorso introduttivo, istanze da intendersi qui come integralmente trascritte.
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Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento della richiesta dell’odierna parte appellata, ha annullato l’ ordinanza-ingiunzione n. OI-000315481 del 14/4/2022, notificata in data 10/5/2022, portante la somma di € 21.000,00 poi ridotta in autotutela ad € 3.258,00, con la quale faceva valere in danno della – quale legale rappresentante di -l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in violazione dell’art. 2, co. 1 -bis , DL 463/1983.
1.1. In particolare il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, affermata la validità della notifica via EMAIL del ricorso introduttivo del giudizio, riteneva tardiva la costituzione di (intervenuta tra la prima e la seconda udienza) e, da ciò faceva discendere l’impossibilità per l’Ente previdenziale di contestare le avverse allegazioni e depositare documenti cosicché, in assenza di questi, mancava qualsiasi prova della responsabilità della atteso che non era stata fornita dimostrazione dell’omesso versamento, della responsabilità amministrativa della ricorrente e, soprattutto, della interruzione della prescrizione.
1.2. Nello specifico, quanto alla notificazione, evidenziava il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che <>, che la notificazione al suddetto indirizzo era rituale posto che <>; ciò anche perché <>.
1.2. Quanto alle conseguenze della tardiva costituzione in giudizio il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE evidenziava che <>, ed inoltre che <>.
1.3. Seguiva pertanto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione e la condanna dell’ alle spese di lite.
Con atto depositato in data 11/10/2024, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico ed articolato motivo di impugnazione.
2.1. quanto alla correttezza della notificazione la parte appellante, senza invero prendere in considerazione il provvedimento impugnato e, quindi, senza contrastarne l’iter argomentativo, si è limitata ad affermare che <>.
2.2. Parte appellante, affermando comunque l’irrilevanza della propria eventuale costituzione tardiva, ha argomentato in merito alla utilizzabilità, comunque, della documentazione dimessa al fine di dar prova del compimento di atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione posto che <>; ciò sul presupposto che <> .
2.3. Nel merito, non avendo il giudice di prime cure affrontato le ragioni sostanziali addotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi, la parte appellante ha evidenziato essere stata certamente interrotta la prescrizione posto che <>.
Ha poi chiarito parte appellante come del tutto irrilevante sia l’avversa difesa <>.
Quanto alla misura della sanzione, rileva l’appellante come <> .
Con memoria depositata in data 23/1/2026 si è costituita prendendo posizione sulle difese assunte dalla parte appellante.
3.1. Con riferimento alla correttezza della notificazione dell’atto introduttivo, rileva parte appellata come questa sia stata effettuata nell’anno 2022, prima che attivasse, nel 2024, gli indirizzi PEC indicati come ‘corretti’ nel proprio atto di appello. Sottolinea quindi come la notifica sia stata effettuata, regolarmente, presso indirizzo PEC presente nel registro IPA secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di Cassazione e del Consiglio di Stato tesa ad <>.
3.2. Secondo parte appellata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha ben deciso nel ritenere inutilizzabili i documenti dimessi da comunque tenuta a dar prova del fatto costitutivo del diritto affermato posto che <> (cass. civ. 1921/2019).
Conclude la parte appellata che <> atteso che >.
3.3. Il credito di così in definitiva la parte appellata, è prescritto vertendosi in tema di violazione asseritamente verificatasi nell’anno 2012 e negando la parte di avere ricevuto in data 3/10/2017, il verbale di accertamento n. 9000.03/10/2017.0289721 visto anche come <>.
3.4. La ha infine riproposto le ulteriori difese esposte in primo grado:
Questione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 – ex art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87 -per violazione delle norme di cui agli articoli 3, 25, 27 e 117 della Costituzione -e degli articoli 6 e 7 della CEDU
Insussistenza della violazione contestata per sussistenza di causa di forza maggiore e per difetto dell’elemento soggettivo.
La controversia, iscritta a ruolo in data 11/10/2024, è stata trattata nel corso dell’udienza del 5/2/2026 e quindi in tale sede decisa come da dispositivo letto in udienza.
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5. L’appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Del tutto condivisibili, peraltro in assenza di una specifica contestazione da parte dell’appellante in merito alla ricostruzione normativa effettuata dal giudice di prime cure circa la correttezza della notifica effettuata dalla ell’atto introduttivo del giudizio, sono le difese esposte dalla parte appellata.
Ed infatti, in base alle considerazioni esposte nella pronuncia di primo grado, come detto non avversate da nel proprio atto di appello, può dirsi ben fatta da parte dell’appellata la notifica al primo indirizzo pec indicato nel registro previsto dall’art. 6-ter del DLgs 82/2005.
In particolare, deve essere innanzitutto rilevato come che evidentemente ammette di non aver tempestivamente inserite il proprio indirizzo pec in RegIndE e non contesta poi che alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio il 22/06/2022 non aveva provveduto a tale adempimento, non contesti la iniziale affermazione di cui alla sentenza di primo grando secondo cui, in assenza di tale adempimento, il cittadino che voglia effettuare una notifica di un atto giudiziario può utilizzare i dati emergenti da altro registro e, in particolare, dal registro ini-pec e, quindi, possa notificare al primo indirizzo inserito nel suddetto registro.
Ed allora, se è così e, in ogni caso, su tale aspetto non vi è motivo di appello, certamente è corretta la notifica effettuata dalla all’indirizzo EMAIL
Quindi se la notifica di cui si discute è corretta, in effetti essendolo, la costituzione in giudizio di primo grado da parte di è stata tardiva.
Conseguentemente, se la costituzione di in giudizio è stata tardiva, da ciò ne viene che la produzione documentale -che non ha chiesto né chiede di effettuare ai sensi dell’art. 421 cpc né contesta che il giudice di prime cure non abbia provveduto in tal senso -è tardiva.
Dalla suddetta tardività consegue poi, ai sensi dell’art. 416, co., 3 cpc., l’inammissibilità della produzione documentale e, a cascata, l’assenza di prova
della sussistenza e della tempestività dell’attività asseritamente posta in essere da al fine della interruzione del decorso della prescrizione.
In definitiva, in assenza di prova dell’interruzione della prescrizione posto che la stessa non contesta che di tale prova vi sia la necessità in funzione dell’accoglimento delle proprio pretese né viene che il credito di sulla quale evidentemente incombe l’onere della prova, non è stato dalla parte appellante dimostrato.
La sentenza di primo grado è certamente da confermare.
Infine, le spese di lite non possono che essere poste a carico della parte appellante soccombente nella misura indicata in dispositivo, ciò secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di controversia (scaglione tra € 5.200 ed € 26.000 come affermato anche in sentenza primo grado che sul punto non è contestata), della limitata complessità della stessa e del fatto che in codesta sede non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
-rigetta l’appello;
condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.966,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 febbraio 2026.
Il giudice rel. dott. NOME COGNOME
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME