Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34808 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27554-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 272/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/04/2021 R.G.N. 480/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione proposta
Oggetto
Gestione separata
ingegneri
R.G.N. 27554/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
dall’ing. NOME COGNOME avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ai contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2008 alla Gestione separata per l’attività di libero professionista svolta, e non potendo essere egli iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa. Nella contumacia dell’appellato, riteneva la Corte che fosse dovuta l’iscrizione, in aderenza all’orientamento di questa Corte di cassazione assunto in materia.
Avverso la sentenza, NOME ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
L’Inps è rimato intimato.
A seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione di questa Corte, la causa era rinviata alla pubblica udienza, in vista della quale l’ufficio della Procura Generale concludeva con nota scritta per l’accoglimento del terzo motivo.
La causa era poi rinviata in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull’ordinanza di rimessione resa da questa Corte nel giudizio n.26314/17.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la causa veniva fissata all’odierna udienza camerale.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.330 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. per avere la Corte giudicato in contumacia senza dichiarare la nullità della notifica dell’atto d’appello, notificato via pec a un difensore diverso da quello che aveva assistito la parte in primo grado, e in un domicilio diverso da quello eletto.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c. in combinato disposto con l’art.3 l. n.335/95, poiché il dies a quo della prescrizione quinquennale doveva individuarsi nella data del 16.6.2009 mentre l’atto interruttivo era prevenuto l’1.7.2014. Né era riscontrabile un occultamento doloso del debito.
Con il terzo motivo di ricorso, NOME deduce violazione dell’art.116, co.8, lett. a) l. n.388/00 per avere la Corte confermato l’avviso di addebito anche nella parte relativa all’applicazione delle sanzioni civili correlate all’evasione contributiva.
Il primo motivo è fondato.
Esso si presenta autosufficiente, individuando in maniera sufficientemente precisa il contenuto dei documenti cui si riferisce e localizzandoli nel fascicolo di parte.
Dall’esame degli stessi, in particolare dalla sentenza di primo grado, dal ricorso di primo grado e dalla notifica dell’atto d’appello, emerge che la notifica dell’atto d’appello fu effettuata via pec all’avvocata NOME COGNOME mentre risulta che in primo grado la difesa fu assunta dall’avvocata NOME COGNOME
La notifica va allora dichiarata nulla, siccome effettuata presso un difensore diverso da quello del primo grado. L’error in procedendo, non rilevato dalla sentenza qui impugnata, rende nulla la stessa ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio. La Corte deciderà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
I restanti motivi restano assorbiti.
P.Q.M.