Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22945 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22945 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
APPELLO -INAMMISSIBILITA’
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31763/2021 R.G. proposto da CONDOMINIO ‘ RAGIONE_SOCIALE DI VEDANO AL LAMBRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1728/2021 della CORTE D’APPELLO D I MILANO, depositata il giorno 1° giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 687/2020 del 23 giugno 2020, il Tribunale di Monza accolse la domanda formulata dall’attore NOME COGNOME e
condannò il convenuto Condominio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ di Vedano al Lambro, in sua dichiarata contumacia, all’esecuzione delle opere occorrenti per l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua.
Avverso detta sentenza interpose appello il Condominio e ne invocò declaratoria di nullità quale conseguenza della nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, siccome effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo ( ) non riferibile all’amministratore condominiale, NOME COGNOME
La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello, sul rilievo che la sentenza di prime cure era stata notificata all’indirizzo PEC sopra indicato il giorno 4 settembre 2020, mentre l’atto di appello era stato notificato in data 22 gennaio 2021, elasso quindi il termine breve previsto dall’art. 325 cod. proc. civ..
Ricorre per cassazione il Condominio, articolando due motivi.
Resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, siccome proposto dall’amministratore del Condominio in mancanza di una preventiva autorizzazione (o di una successiva ratifica) da parte dell’assemblea condominiale.
1.1. Il rilievo è destituito di fondamento.
La controversia da cui scaturisce la presente impugnazione ha ad oggetto la richiesta di condanna del Condominio all’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio: materia sulla quale, a mente dell’art. 1131 cod. civ., la rappresentanza dei partecipanti al Condominio spetta all’amministratore, munito di autonoma a legittimazione ad agire (ed a
resistere), anche nei gradi di impugnazione (sul tema, cfr. Cass. 21/05/2018, n. 12525).
Il ricorso è articolato in due motivi.
2.1. Il primo, riferito all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta violazione degli artt. 3bis e 11 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, degli artt. 137, 156 e 327 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1131 del codice civile.
Assume l’erroneità della dichiarata inammissibilità dell’appello, rilevando che la notifica della sentenza di prime cure era affetta da inesistenza, nullità o comunque invalidità in quanto eseguita ad un indirizzo PEC non riconducibile all’amministratore del Condominio.
Contesta altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rituale ed efficace la notifica della citazione introduttiva della lite in prime cure, per essere « raggiunta la prova del fatto che, nonostante l’eventuale esistenza di errori materiali, il destinatario NOME COGNOME sia venuto a conoscenza » dell’atto.
2.2. Il secondo eccepisce, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., vizio di motivazione apparente della sentenza per aver ritenuto applicabile al caso di specie il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. senza illustrarne le ragioni o con motivazione illogica.
È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.
3.1. Rappresentano circostanze rilevanti ai fini della decisione, pacifiche tra le parti ed accertate dalla gravata sentenza, le seguenti:
) l’ amministratore del Condominio originariamente convenuto ed oggi ricorrente era, all’epoca di introduzione della lite, ed è rimasto tale, per tutta la sua pendenza, NOME COGNOME
) la notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata all’indirizzo PEC , di cui, in base alle risultanze dei pubblici elenchi ad hoc predisposti, è titolate NOME COGNOME altro
professionista facente parte dello studio (‘RAGIONE_SOCIALE‘) cui afferiva pure il menzionato amministratore.
Tanto precisato, giova osservare, in linea generale, che l’utilizzo della PEC quale modalità di notificazione degli atti giudiziari -ed in particolare l’attribuzione dell’effetto della conoscenza legale dell’atto alla avvenuta consegna dello stesso alla casella di posta del soggetto destinatario -concreta un sistema valido ed efficiente (perciò ulteriormente valorizzato con la modifica all’art. 149 -bis cod. proc. civ. recentemente operata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), in quanto realizza un equilibrato contemperamento delle esigenze dei soggetti interessati dal procedimento notificatorio.
Per un verso, lo strumento consente al notificante la individuazione -in modo agevole e non gravoso o vessatorio, trattandosi di consultare pubblici registri facilmente reperibili da chiunque -un «luogo virtuale» di effettuazione della notifica, ovvero l’indirizzo PEC, di cui, per previsione positiva, è stabilita la certa riferibilità al destinatario.
Per altro verso, esso garantisce al notificato l’ingresso dell’atto nella sua sfera di conoscibilità con modalità sicure e protette, ponendo a carico di tale soggetto, onde conseguire la conoscenza effettiva dell’atto stesso, l’onere -consentaneo al canone dell’ordinaria diligenza ed espressione del principio di autoresponsabilità -di consultazione periodica della casella di posta elettronica a lui intestata, adoperando le credenziali (o chiavi di accesso) nella sua (esclusiva) disponibilità.
Presupposto indefettibile per il perfezionamento della notificazione così eseguita risiede nella titolarità nei pubblici elenchi della casella PEC in capo al soggetto destinatario della notifica: versandosi in fattispecie di predeterminazione positiva di un meccanismo di conoscenza legale (e non già di un accertamento, devoluto al giudice, sulla conoscenza effettiva dell’atto acquisita dal destinatario) irrilevante è, a tal fine, salvo ipotesi di malfunzionamento dei servizi informatici, ogni indagine
sugli accessi alla casella realmente compiuti dal titolare di essa oppure sull’utilizzo della stessa quale mezzo di comunicazione da parte di altri soggetti, avvenuto con il consenso del titolare o anche contro la sua volontà, cioè in maniera abusiva.
Le esposte notazioni conducono a ritenere la invalidità della notifica della sentenza di primo grado nei confronti del Condominio, in quanto eseguita ad un indirizzo PEC non intestato all’amministratore dell’ente, e la sua conseguente inidoneità a far decorrere il termine c.d. breve per l’impugnazion e della sentenza stessa.
Ha dunque errato la Corte milanese nel dichiarare inammissibile l’appello, sulla base di opposte (ma contrarie a diritto) premesse.
3.2. Le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla (ritenuta) ritualità ed efficacia della notifica della citazione introduttiva del primo grado di giudizio concretano argomentazioni ad abundantiam , come tali prive di decisività e non sindacabili in questa sede: esse, infatti, investono il merito del formulato motivo di appello, sul quale, tuttavia, la Corte territoriale non era più munita di potestas iudicandi, di cui si era spogliata per avere reso statuizione (logicamente preliminare) di inammissibilità dell’appello (sul tema, sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155).
Sol per dovere nomofilattico, non ci si può esimere dall’osservare come la sanatoria di nullità degli atti processuali per convalidazione soggettiva contemplata dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. richieda, per il raggiungimento dello scopo, un comportamento della parte destinataria dell’atto nullo tenuto nell’àmbito del processo in cui il vizio si è verificato e non può invece desumersi da contegni serbati all’infuori di (o da fatti estranei ad) esso.
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.
Va in definitiva disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame della causa, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione