Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 28173  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19249/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO  e domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata  e  difesa  dall’Avvocatura  generale  dello  Stato  e  domiciliata  in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
 nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME  COGNOME  e NOME COGNOME;
-resistente-
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  DI  PERUGIA  n.  147/2022, pubblicata il 16 maggio 2022.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  26/09/2025  dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE ha  proposto  opposizione  contro  l’intimazione  di pagamento emessa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativa mente a una pluralità  di  cartelle  di  pagamento  e  di  avvisi  di  addebito  concernenti  una molteplicità di crediti contributivi e assicurativi vantati da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e, quindi, la prescrizione dei crediti.
Il Tribunale di Perugia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, con sentenza n. 110/21, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine a uno dei crediti e rigettato nel merito il resto del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Perugia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, con sentenza n. 147/2022, ha rigettato.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si sono difese con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura.
La sola RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo  parte  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 3 -bis, comma 1, secondo capoverso, legge n. 53 del 1994, e dell’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla legge n. 221 del 2012, in quanto la C orte territoriale avrebbe errato nell’affermare che il citato art. 3-bis riguarderebbe le notifiche del difensore e non quelle degli atti formati dagli enti
pubblici.  In  particolare,  non  sarebbe  stato  il  solo  indirizzo  del  destinatario  a dovere risultare dagli appositi elenchi indicati dall’art. 16 -ter del d.l. n. 179 del 2012, ma anche quello del mittente.
Con il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che non vi sarebbe stato alcun obbligo, a carico dei contribuenti, di aprire messaggi  provenienti da indirizzi non riconducibili con assoluta certezza all’RAGIONE_SOCIALE.
Le  censure,  che  possono  essere  esaminate  insieme,  stante  la  stretta connessione, sono infondate.
La giurisprudenza (Cass., SU, n. 15979 del 18 maggio 2022; Cass., Sez. L, n. 23731 del 22 agosto 2025, non massimata; Cass., Sez. 6-L, n. 31160 del 21 ottobre 2022, non massimata) ha chiarito che non è nulla neppure la notifica di un atto giudiziario effettuata da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all ‘ oggetto, tenuto conto che:
la più stringente regola, di cui all ‘ art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994,  detta  un  principio  generale  riferito  alle  sole  notifiche  eseguite  dagli avvocati;
 ai  fini  della  notifica  nei  confronti  della  RAGIONE_SOCIALEA.,  può  essere  utilizzato  anche l ‘ Indice di cui all ‘ art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005;
in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta  per  l ‘ individuazione  dell ‘ indirizzo  del  destinatario,  cioè  del  soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Queste  considerazioni  rendono  prive  di  pregio  le  contestazioni  di  parte ricorrente.
Peraltro,  ad  esse  si  aggiunge  la  circostanza  che  parte  ricorrente  non  ha neppure negato l ‘ effettiva consegna RAGIONE_SOCIALE notifiche telematiche presso la propria casella di posta elettronica , ma l’ha esplicitamente ammessa .
Trova applicazione, dunque, il principio giurisprudenziale (Cass., Sez. V, n. 24086 del 30 ottobre 2020, non massimata) per il quale anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, in particolare, la sanatoria di cui all ‘ art. 156, comma 3, c.p.c.
In particolare, con ordinanza n. 6417 del 5 marzo 2019, la Sezione 6-V della Suprema Corte ha affermato che la «natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all ‘ applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall ‘ art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all ‘ art. 60 del d.P.R. n. 60 del 1973 (in materia di notificazione dell ‘ avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione e della cartella di pagamento, l ‘ applicazione dell ‘ istituto della sanatoria del vizio dell ‘ atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell ‘ art. 156 c.p.c.» (Cass., Sez. 5, n. 27561 del 30 ottobre 2018).
2) Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Non è nulla l a notifica di un atto predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto ; in particolare, anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, soprattutto, la sanatoria di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c.’.
Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti.
Nessuna statuizione  sul  punto  deve  esservi  quanto  all’RAGIONE_SOCIALE,  attesa  la  sua condotta processuale.
Si attesta, altresì, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; pone le spese di lite a carico di parte ricorrente che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 7.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15% per ciò che concerne l’IN AIL e al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME