Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30139 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30139 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21249/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2593/2022 depositata il 08/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME impugnò il testamento di NOME chiedendo fosse annullato per incapacità naturale della testatrice, fosse, in subordine, annullato per ‘dolo perpetrato dall’AVV_NOTAIO, nominato amministratore di sostegno della NOME, in danno della stessa, o, in ulteriore subordine, fosse annullato nella sola parte dispositiva in favore di NOME COGNOME, per incapacità a ricevere di quest’ultimo. L’adito Tribunale di Napoli con sentenza n.4064 del 2020 rigettò tutte le domande. NOME COGNOME propose appello limitatamente al rigetto della seconda e terza domanda. L’appello venne notificato a NOME COGNOME il 16 luglio 2020 e ‘ai soli fini della denuntiatio litis, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME le quali erano state convenute davanti al Tribunale essendo ulteriori eredi testamentarie della NOME.
L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 2593 del 2022 sulla base di questa argomentazione:
la sentenza di primo grado era stata notificata all’indirizzo di posta elettronica di uno dei difensori della appellante, da parte del difensore di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 53 del 1994, con messaggio ‘partito dalla mittente ( TARGA_VEICOLO ) e accettato dal sistema alle 21:08′ del 15 giugno 2020;
l’appello era stato notificato il 16 luglio quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.;
non era condivisibile la tesi della appellante per cui avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione solo la notifica della sentenza di primo grado eseguita il 19 giugno 2020 dall’AVV_NOTAIO (in causa in proprio) e non la suddetta, precedente notifica da parte del difensore della COGNOME dato che l’appello era stato proposto per ottenere la riforma della sentenza di primo grado solo per quanto concerneva la disposizione testamentaria a favore di NOME COGNOME;
la non condivisibilità di questa tesi derivava dall’essere la causa unica e inscindibile dato che l’appellante aveva chiesto anche in appello l’annullamento, per dolo del COGNOME, dell’intero testamento;
NOME COGNOME ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2593 del 2022;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 16 septies del d.l. 18/2012 n. 179, conv. dalla l. 17/2012 n. 221, inserito dall’art. 45 bis del d.l. 90/2014, conv. dalla l.114/2014 e dell’art. 325 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che, essendo stato il messaggio ricevuto nella casella di posta elettronica del proprio difensore alle 21:08 del 15 giugno 2020, come accertato dalla stessa Corte di Appello, e dovendosi in base ai suddetti articoli di legge ritenere che la notifica effettuata oltre le ore 21 abbia effetto per il destinatario dal giorno successivo, la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere l’appello, notificato il 16 luglio 2020, tardivo;
2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 332 c.p.c. e 325 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. La ricorrente ripropone la tesi per cui, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, dato che l’impugnazione era stata proposta solo contro l’AVV_NOTAIO COGNOME ed era stata notificata alla COGNOME e alla COGNOME ‘ai soli fini della denuntiatio litis’ – avrebbe dovuto aversi riguardo alla data in cui la sentenza di primo grado era stata notifica dell’AVV_NOTAIO COGNOME;
3.il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto restando il secondo assorbito.
3.1. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che ‘In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario -soluzione che consente la “reductio ad legitimitatem” dell’art. 16 cit.- implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa’ (Cass. n.29584 del 22/10/2021; Cass. n.1383 del 18/01/2022; Cass. n.4712 del 21/02/2020). La Corte di Appello ha disatteso questi principi perché ha ritenuto che il termine per impugnare avesse preso a decorre dal 15 giugno 2020 invece che dalle ore 7 del 16 e fosse quindi scaduto prima del giorno -il 16 luglio 2020in cui l’appello è stato notificato; 4. la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione. Roma 14 novembre 2024
Il Presidente NOME COGNOME
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