Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8685 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 8685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 7898-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3036/2021 AVV_NOTAIO CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/09/2021 R.G.N. 4385/2016; udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
NOME adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per chiedere la condanna AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE al pagamento AVV_NOTAIO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
PU
complessiva somma di euro 8.059,38 per TFR e per differenze retributive maturate a vario titolo in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 6.8.2009 al 30.4.2013 e risoltosi per licenziamento.
Il Tribunale adito, contumace la società, respingeva la domanda.
Il lavoratore proponeva appello e, non riuscendo a notificare l’atto perché nelle more del giudizio il legale rappresentante AVV_NOTAIO società era deceduto senza essere sostituito da altro organo, chiedeva la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc, poi individuato nella persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, del Foro di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, con ordinanza del 9.6.2021, concedeva all’appellante termine per rinotificare l’atto di gravame alla società in persona del curatore speciale: notifica che veniva effettuato all’indirizzo ‘ EMAIL ‘ estratto dal registro del RAGIONE_SOCIALE.
La società non si costituiva e la Corte territoriale dichiarava estinto il giudizio ex art. 307 cpc nulla disponendo in ordine alle spese di lite.
A fondamento AVV_NOTAIO decisione i giudici di seconde cure rilevavano che: a) la notifica era nulla perché eseguita presso l’indirizzo pec del RAGIONE_SOCIALE che non era ricompreso tra i pubblici elenchi utilizzabili al fine secondo la legge n. 53/1994; b) non erano invocabili i principi di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite AVV_NOTAIO Corte di cassazione n. 23620/2018 che riguardavano le notifiche eseguite al procuratore AVV_NOTAIO parte costituita in giudizio e non la figura del curatore speciale che rappresentava un ufficio di diritto privato; c) non era concedibile un ulteriore termine per la rinotifica in quanto, con ordinanza del 9.6.2021, era stato già concesso ex art. 291 cpc un nuovo termine, non suscettibile di rinnovazione, con cui era stato evidenziato che la notifica via pec fosse eseguita estraendo l’indirizzo del notificato da uno dei registri di legge.
Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: ricorso notificato a RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore speciale ex art. 78 e ss. cpc all’indirizzo ‘ EMAIL ‘.
La società non ha svolto attività difensiva.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni AVV_NOTAIO decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità AVV_NOTAIO sentenza e/o del procedimento presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, per essere stato dichiarato estinto il processo senza avere fissato un ulteriore termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto contumace ex art. 291 cc. Si sostiene che erroneamente il Collegio aveva ritenuto il decreto di fissazione di udienza emesso il 9.6.2021 come ordine di rinnovazione AVV_NOTAIO notifica del ricorso in appello mentre si trattava, invece, di un provvedimento di prima fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti ex art. 435 cpc (in particolare, il lavoratore, da un lato, e il curatore speciale per la società, dall’altro): ciò veniva avvalorato dal dato letterale del provvedimento (ordine di notificazione e non di rinotificazione) e dalla mancanza di un termine perentorio per la notificazione stessa, che si sarebbe dovuto assegnare in ipotesi di rinnovo AVV_NOTAIO notifica.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente RAGIONE_SOCIALE artt. 3 bis, 16 ter AVV_NOTAIO legge n. 53/94, artt. 6 bis 6 quater del d.lgs. n. 82/2005, art. 16 sexies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal .l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, per non avere la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ritenuto valido, ai fini AVV_NOTAIO effettuata notifica, l’indirizzo pec RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO,
sebbene corrispondente ex lege con quello indicato nei Registri RAGIONE_SOCIALE e Re.G.Ind.E.
E’ preliminare l’esame del secondo motivo la cui valutazione incide anche sull’accertamento AVV_NOTAIO correttezza AVV_NOTAIO notifica del ricorso per cassazione, effettuata pure essa al curatore speciale AVV_NOTAIO società, AVV_NOTAIO, presso l’indirizzo pec ‘ EMAIL ‘.
Orbene, la questione di diritto che si pone è quella di accertare se l’indirizzo pec di un avvocato, inserito nel RAGIONE_SOCIALE, sia anche valido ai fini di eventuali notifiche al professionista di atti che non lo vedono quale procuratore costituito di una parte processuale nell’ambito del giudizio cui la notifica si riferisce.
In altri termini, deve valutarsi se l’indirizzo pec di un avvocato del RAGIONE_SOCIALE sia automaticamente legittimo, in quanto inserito nei registri IN-PEC e Re.G.Ind.E., anche per atti estranei alla sua costituzione in un giudizio quale procuratore.
E’ pacifico che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis legge n. 53/94, la notificazione telematica si esegue mediante posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto AVV_NOTAIO normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 ter AVV_NOTAIO stessa legge, sono pubblici elenchi RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec : il cd. RAGIONE_SOCIALE, ossia l’indice nazionale dei domicili digitali RAGIONE_SOCIALEe imprese e dei professionisti tenuto dal RAGIONE_SOCIALE; il cd. Domicilio digitale del cittadino; il cd. RAGIONE_SOCIALE P.A; il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indirizzi di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALEe imprese costituite in forma societaria nonché RAGIONE_SOCIALEe imprese individuali; il cd. Re.G.Ind.E. ossia il registro RAGIONE_SOCIALE indirizzi elettronici.
Giova precisare che, nella fattispecie in esame (ove la notifica è avvenuta nel giugno 2021) non è applicabile l’art. 3 ter AVV_NOTAIO legge n. 53/94 (valido solo per i procedimenti instaurati dopo
il febbraio 2023) secondo cui i professionisti che hanno già l’obbligo di essere presenti in INI-PEC e quindi nel Re.G.Ind.E.- devono essere obbligatoriamente presenti anche in INAD (pubblico elenco che offre la possibilità, ai cittadini vogliano eleggere il proprio domicilio digitale di ricevere notifiche ufficiali, avvisi di pagamento, documenti amministrativi e altre comunicazioni importanti da parte RAGIONE_SOCIALEe Pubbliche Amministrazioni in una modalità totalmente digitale, attivo dal 6 luglio 2023) o con il medesimo indirizzo pec o con indirizzo pec diverso da quello comunicato al RAGIONE_SOCIALE, per evitare che notifiche di atti di natura privata possano essere consultate anche da collaboratori o da altri addetti allo studio del professionista.
Infatti, alla base AVV_NOTAIO suddetta modifica normativa che ha differenziato i registri a seconda AVV_NOTAIO natura di alcuni atti, deve ricordarsi il parere del Garante AVV_NOTAIO privacy del 27.10.2021 che aveva sostenuto che un verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni al codice AVV_NOTAIO strada non avrebbe dovuto essere notificato presso la casella di posta certificata assegnata dal RAGIONE_SOCIALE, proprio per esigenze di riservatezza del destinatario.
E la giurisprudenza di merito, su tale problematica, non era univoca (Trib. RAGIONE_SOCIALE 26.1.2019; Trib. Bologna 7.7.2021, sulla nullità AVV_NOTAIO eventuale notifica, e RAGIONE_SOCIALE Torino sent. n. 128 del 27.1.2016 sulla sua ammissibilità).
Per completare il quadro normativo giurisprudenziale, vanno poi ricordati i fondamentali orientamenti di questa Corte che, con la sentenza a Sezioni Unite n. 23620/2018, ha affermato che in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai
sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri RAGIONE_SOCIALE, sia nel Re.G.Ind.E., di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza n. 2460 del 2021 si è precisato che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni RAGIONE_SOCIALE atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dall’art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall’art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché dal registro generale RAGIONE_SOCIALE indirizzi elettronici, gestito dal RAGIONE_SOCIALE e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.
Ciò premesso, la questione da risolvere cui si è fatto cenno deve essere affrontata, con particolare riguardo al caso in esame, in relazione a due profili: il primo, certamente, relativo alla validità AVV_NOTAIO notifica presso l’indirizzo pec del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; il secondo concernente la natura RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico assegnato all’AVV_NOTAIO.
Con riguardo al primo, non vietando la normativa ratione temporis vigente la notifica di atti riguardanti un contenzioso estraneo alla nomina di procuratore costituito (le cui diverse modalità sono state disposte, come detto, solo dal 2023), deve ritenersi, anche in ossequio al principio di tassatività RAGIONE_SOCIALEe
nullità processuali, che non vi era, all’epoca dei fatti, alcun impedimento processuale in ordine alla possibilità di notifica, dei già menzionati atti cd. estranei, via pec all’indirizzo del professionista inserito nel RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
I registri IN-PEC e RAGIONE_SOCIALE.GRAGIONE_SOCIALE.E. sono pubblici elenchi dai quali poter estrarre l’indirizzo pec del destinatario AVV_NOTAIO notifica, di talché la notifica presso questi indirizzi era sempre valida a prescindere dal contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto che fosse o meno riferibile all’attività di procuratore costituito in giudizio.
Con riferimento al secondo profilo, deve sottolinearsi che l’incarico conferito ex art. 78 cpc, definito dalla Corte territoriale come ufficio privato, è in realtà finalizzato ad individuare un curatore speciale ad processum , la cui nomina (in ipotesi di persona giuridica priva di legale rappresentante) è diretta appunto a superare l’ empasse costituito da siffatta assenza (Cass. n. 10754/2019), e che resta in carica finché non viene meno la situazione contingente che ha reso necessaria la nomina stessa (Cass. n. 30253/2017).
In siffatta ipotesi, pertanto, non venendo in rilievo profili di tutela AVV_NOTAIO privacy in quanto si tratta di incarico conferito dall’Autorità giudiziaria connesso alla professione di avvocato svolto dalla nominata, alcuna preclusione ostativa, in relazione agli aspetti AVV_NOTAIO natura privatistica RAGIONE_SOCIALE‘incarico e del contenuto RAGIONE_SOCIALE atti, può rilevarsi in ordine alla notifica effettuata alla professionista presso l’indirizzo pec presente nel RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Alla stregua di quanto esposto il secondo motivo deve essere accolto in quanto la notifica effettuata all’AVV_NOTAIO presso il suo indirizzo inserito nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era da considerarsi valida.
L’accoglimento di tale motivo ha come diretta conseguenza la corretta instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio e determina la cassazione AVV_NOTAIO gravata sentenza (con assorbimento AVV_NOTAIO trattazione del primo motivo) la quale ha
affermato erroneamente la nullità AVV_NOTAIO notifica effettuata presso l’indirizzo ‘ EMAIL ‘, con la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di appello stante la impossibilità di rinnovare la notifica stessa.
La causa va rinviata, pertanto, alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che procederà all’esame AVV_NOTAIO