Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34893 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34893 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15808/2019 R.G. proposto da:
AUTORITA GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 2171/2018 depositata il 09/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. n. 2171/2018, pubblicata il 9/11/2018, ha accolto l’opposizione promossa dalla RAGIONE_SOCIALE avverso ordinanzaingiunzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE dei dati RAGIONE_SOCIALE, notificata il 13/1/2011, con la quale le si era
ingiunto il pagamento di € 20.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell’art.162, comma 2 bis, del Codice della Privacy, per avere l’azienda trattato dati di natura sensibile senza il consenso degli interessati (in occasione del rilascio a cittadini richiedenti di tessere per fruire nel territorio urbano del trasporto pubblico in forma gratuita stante lo stato di disabilità personale), in violazione dell’art.26 d.lgs. 196/2003.
L’opponente aveva eccepito (oltre l’estinzione dell’obbligazione per mancata notifica immediata della contestazione della violazione) che, nella specie, il consenso degli interessati non era richiesto, in quanto l’istruttoria della pratica per la concessione dei benefici (trasporto pubblico in forma gratuita per disabili) e la raccolta della documentazione medica necessaria, con il relativo consenso informato, era stata espletata dagli uffici del Comune di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE era intervenuta soltanto nella fase conclusiva con il rilascio agli aventi diritto dei PASS; inoltre, il consenso non era necessario trattandosi di pratiche dirette ad ottenere benefici previsti da Leggi e/o regolamenti (art.24) e si invocava la natura ‘ pubblica ‘ dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, in persona del GOT, accoglieva l’opposizione, revocando l’ingiunzione opposta escludendo la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE opponente, considerato che « il procedimento veniva…istruito dagli uffici comunali e l’ATM si limitava a distribuire le tessere agli aventi diritto al trasporto sui mezzi pubblici, come da Legge regionale n. 9/1992, per l’applicazione della quale interviene l’esonero dalla prestazione del consenso al trattamento dei dati RAGIONE_SOCIALE, previsto dall’art.24 del D.lgs. n. 196/2003 ».
Avverso la suddetta pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE dei dati RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato 9/5/2019, affidato a un motivo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (notifica a mezzo PEC non consegnata al destinatario, AVV_NOTAIO,
domiciliatario di RAGIONE_SOCIALE, per il seguente errore: ‘ casella piena ‘), che non svolge difese.
Il ricorso veniva assegnato alla Sezione V civile e, con decreto dell’aprile 2025, veniva trasmesso alla Sezione Prima civile per competenza tabellare, vertendo in materia di ‘ RAGIONE_SOCIALE dei dati RAGIONE_SOCIALE ‘.
Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art.36 0, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.4, 23 e 26 d.lgs. n. 196/2003, vigente ratione temporis , e falsa applicazione dell’art.24, comma 1, lett.a), dello stesso d.lgs. n. 196/2003, vigente ratione temporis, in relazione all’art.21 della Legge Regione Sicilia n. 68/1981, come modificata dalla Legge Regione Sicilia n. 9/1992.
Si deduce la violazione degli artt.4 (secondo il quale « si intende per trattamento qualunque operazione concernente la raccolta, la registrazione l’organizzazione la conservazione la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distribuzione dei dati ») e 23 d.lgs. 196/2003, in quanto l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE, anche allorquando fosse limitata al rilascio delle tessere sulla base dei dati RAGIONE_SOCIALE sensibili (documentazione medica sullo stato di disabilità personale), acquisiti e raccolti da altro soggetto, comunque integrava un trattamento di dati RAGIONE_SOCIALE, essendo la fattispecie integrata anche dalla mera « raccolta e utilizzo » dei dati medesimi, e il consenso degli interessati doveva essere documentato per iscritto e specifico, previa informazione agli stessi.
Peraltro, la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva pagato, senza contestazioni, una precedente sanzione correlata alla violazione, contestata, di non avere fornito agli interessati la prescritta informativa.
Si lamenta poi che non ricorresse l’esimente di cui all’art.24, comma 1, lett.a), d.lgs. 196/2003, per sussistenza di un obbligo di legge (derivante
dall’art.2 L.R.Sicilia n. 9/1992 che ha esteso l’art.21 L.R. Sicilia n. 68/1981 anche alle aziende di trasporto pubbliche e private che gestiscono servizi di trasporto urbani ed extraurbani), in quanto tale disposizione concerne il trattamento dei dati RAGIONE_SOCIALE comuni, mentre, nella specie, si era contestata la violazione dell’art.26 riguardante il trattamento, senza valido consenso, di dati sensibili.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che risulta essere stato accertato, nel merito, che l’attività di RAGIONE_SOCIALE era di fatto limitata alla distribuzione dei pass agli aventi diritto al trasporto dei mezzi pubblici, mentre l’istruttoria e quindi l’attività di trattamento dei dati – previa iniziale sottoscrizione del prescritto consenso ai sensi dell’art. 13 d.lgs. cit.era stata effettuata dall’articolazione comunale preposta, cosicché risulta infondato l’assunto del ricorrente RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE abbia svolto una attività di « raccolta e utilizzo dei dati relativi alle pratiche », posto che essa non ha avuto alcuna contezza della documentazione e del relativo trattamento, essendo intervenuta all’esito del procedimento svolto dal Comune, di valutazione tecnica e di individuazione degli aventi diritto, ai quali RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, solo consegnato i pass per il trasporto gratuito sui propri mezzi.
Inoltre, risulterebbe corretta anche l’ulteriore ratio decidendi , in punto di operatività dell’esimente di cui all’art. 24 n. 1 d.lgs. 196/2003 (mobilità e trasporti collettivi), la quale al punto 1) prevede che il trattamento può essere effettuato senza consenso quando « è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria », essendosi esteso per L.R.Sicilia n. 9/1992 alle aziende che svolgono il trasporto pubblico l’obbligo di fornire gratuitamente ai soggetti con disabilità come sopra individuati, il servizio di trasporto pubblico.
In via preliminare, essendo rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla notifica telematica del presente ricorso per cassazione, con ricevuta di
mancata consegna per ‘ casella piena ‘ del destinatario (il difensore domiciliatario di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di merito), occorre tener conto di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28452/2024 del 5/11/2024, il cui principio di diritto è stato così massimato: « La notificazione eseguita a mezzo pec dall’AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria ».
Era insorto contrasto tra le sezioni semplici della Corte sulla regolarità o meno di una notifica telematica non andata a buon fine per saturazione della casella d posta elettronica del destinatario (Cass. 3164/2020: « La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi », conforme a Cass. n. 19397/2018 e Cass. n. 34736/2019; contra , Cass. n. 40758/2021: « In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per “casella piena”), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico –
eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico »).
A seguito di ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite civili, le stesse sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: « se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall’AVV_NOTAIO in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l’attestazione di ‘casella piena’ ».
Nella sentenza, le Sezioni Unite hanno precisato che, diversamente da quanto previsto per le notificazioni ‘ ad istanza di parte ‘ ai sensi della legge n. 53/1994 (il cui art. 3- bis non ha introdotto un obbligo per l’AVV_NOTAIO di procedere alla notificazione per via telematica, rendendo tale modalità solo facoltativa), nel caso delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria è la stessa legge ad imporre che esse avvengano ‘ esclusivamente ‘ a mezzo EMAIL nei confronti dei soggetti obbligati a munirsene, con la conseguenza che un tale obbligo non è surrogabile altrimenti, salvo che la notificazione telematica sia impedita per ragioni oggettive, ossia per causa non imputabile al destinatario o in casi di notificazione da eseguirsi nei confronti di soggetto non tenuto a munirsi di EMAIL, dovendosi, quindi, fare ricorso, in siffatte ipotesi, alle forme ordinarie (art. 136 c.p.c. per le comunicazioni e artt. 137 e ss. c.p.c. per le notificazioni).
E in coerenza con la regola della ‘ esclusività ‘ vi è la previsione del citato comma 6 dell’art. 16, secondo cui, in caso di mancata consegna del messaggio di PEC per causa imputabile al destinatario, la
comunicazione/notificazione si perfeziona con il deposito in cancelleria (e cioè, presso l’indirizzo PEC della cancelleria), occorrendo comunque l’attivazione di una ulteriore modalità di esecuzione il deposito in cancelleria o altra modalità che il legislatore ritenga equipollente -, non essendo sufficiente allo scopo il mero avviso di mancata consegna che il gestore di PEC rilascia al solo mittente, così da rendere il destinatario della comunicazione/notificazione ignaro di un siffatto evento.
Nei procedimenti ‘ civili ‘, il deposito in cancelleria della comunicazione/notificazione nel caso di mancata generazione della ‘ RdAC ‘ per causa imputabile al destinatario è modalità di esecuzione che ne assicura la conoscibilità. Il destinatario, infatti, è ‘nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito ‘ (Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20698).
Ma un tale meccanismo di garanzia non è contemplato nell’ipotesi di notificazione telematica ex art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 che abbia avuto esito di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, il quale, dunque, ove si ritenesse comunque perfezionata la notificazione stessa, non avrebbe possibilità alcuna di venirne a conoscenza. Tuttavia, il coordinamento sistematico tra la lettera della disposizione, l’assetto ordinamentale della specifica materia, nel quale lo stesso citato art. 3-bis si colloca, e i principi costituzionali consentono, per l’appunto, di ritenere diversamente, ossia che, non essendosi perfezionata la notificazione – anche se per una causa imputabile al destinatario della stessa (tra cui è da annoverare pure il rifiuto del messaggio di PEC per essere la relativa ‘ casella piena ‘ da cui segue la mancata restituzione al mittente della ‘ ricevuta di consegna’, che costituisce unica prova idonea) -, l’AVV_NOTAIO notificante dovrà fare ricorso alle forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. Poiché non vi deve essere pregiudizio per il
notificante, ove la notificazione telematica ad istanza di parte, effettuata dall’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 3 -bis della legge n. 53/1994, non si sia perfezionata per una causa imputabile al destinatario (ipotesi che annovera quella della casella di PEC del destinatario ‘ piena ‘) e ciò abbia comportato la scadenza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza, il notificante, in applicazione del principio ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, potrà attivare nuovamente, e tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo EMAIL (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario.
Deve osservarsi che la riforma di cui al d.lgs. 149/2022, operante a decorrere dal 28 febbraio 2023, che, con l’art.3 -ter L.n. 53/1994, inserito dall’art.12, comma 1, lett.b), d.lgs. 149/2022, ha introdotto l’obbligatorietà della notifica a mezzo PEC da parte dell’AVV_NOTAIO e ha disciplinato compiutamente gli effetti della notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine, a seconda che il destinatario sia un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INIPEC di cui all’articolo 6 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82 (con perfezionamento della notifica il decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento nell’area web) o una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (nel qual caso, stante la mancata notifica per causa imputabile al destinatario, la successiva nuova notifica va eseguita con le modalità ordinarie), disponendo, al successivo comma 3, che, in caso di notificazione impossibile o con esito negativo ‘ per causa non imputabile al destinatario ‘, essa venga eseguita ‘ con le modalità ordinarie ‘. Il tutto, proprio nell’ottica delle garanzie della difesa che nel caso della
notificazione, come detto, assumono una rilevanza affatto particolare, giacché strumento necessario per il relativo esercizio nell’ambito di un processo che assicuri effettività al contraddittorio tra le parti -, trova ulteriore e significativa conferma la mancanza di equivalenza fra oneri di tenuta PEC e perfezionamento o meno della notifica; perfezionamento che, dunque, richiede pur sempre un quid pluris rispetto al mero evento della mancata consegna del messaggio di PEC e dei relativi allegati, anche se dovuta a causa imputabile al destinatario.
Orbene, malgrado sia intercorso un anno tra la sentenza del 5 novembre 2024 delle Sezioni Unite e la data di trattazione del presente ricorso (19 novembre 2025), parte ricorrente non si è attivata per un rinnovo della notifica del ricorso per cassazione ovvero per un’istanza di remissione in termini, come richiesto dalle citate S.U. n. 14594 del 2016, secondo le quali il notificante, laddove la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione, come nel caso, non imputabile al notificante, deve ritenersi abbia il più composito onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario, fisico, eletto, in un tempo adeguatamente contenuto, essendosi indicato il temine della metà di quello previsto dall’art. 325, cod. proc. civ.
Né vi è memoria depositata in vista dell’adunanza camerale.
Non si ravvisa, pertanto, una ipotesi di ” prospective overrul ing’ che garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l’atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell’orientamento dominante al momento del compimento dell’atto stesso, ma poi ripudiato (Cass. 552/2021Cass. 4085/2021; Cass. 18290/2024; Cass. 31681/2024; Cass. 11882/2025) , a causa dell’ overruling.
Nella specie, l’atto risulta notificato via p.e.c. al difensore dell’intimata, con accettazione, da parte del sistema, ma senza consegna per ” casella piena ” e al contempo, l’intimata aveva eletto domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO (vedasi intestazione ricorso per cassazione) e il procedimento notificatorio avrebbe dunque dovuto riprendersi per tempo all’indirizzo di elezione.
Inoltre, neppure sussisteva, all’epoca della tentata notifica del ricorso, un orientamento consolidato sulla validità della notifica telematica del ricorso nel caso di mancata consegna per essere la casella di posta del destinatario ‘ piena ‘, per insufficiente gestione dello spazio da parte del medesimo, tanto che si era affermato che, anche laddove la notifica del ricorso non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, doveva riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass. n. 20700/2018, SU n. 14594/2016), e già in Cass. 19397/2018 (e successivamente in Cass. 29851/2019), in un caso simile di esito negativo della notifica, sia pure chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di EMAIL, si è detto che ciò non consentiva di ritenere perfezionata tale notifica a mezzo EMAIL, non potendo operare, con riguardo alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un Avvocato ai sensi della legge 53/1994, la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, ai sensi dell’art. 16 del D.I. n. 179/2012 e succ. mod.
4.Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Malgrado il descritto esito della lite, non è possibile attestare, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE dati RAGIONE_SOCIALE, la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte di detta RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, atteso che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1778 del 2016, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti, tra le altre, Cass. n. 31629/2023 , Cass. n. 11965/2022, Cass. n. 20682 del 2020, Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 14566 del 2021, Cass. n. 24971 del 2022, Cass. n. 29954 del 2023 e Cass. 1491/2025, quest’ultima resa proprio in giudizio che aveva visto soccombente il RAGIONE_SOCIALE P.D.P.), l’obbligo di versare l’ulteriore importo suddetto non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME