Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25084 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 6625 – 2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’ ORDINE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA DI FOGGIA;
– intimato –
RAGIONE_SOCIALE
nonchè
-resistente –
PUBBLICO RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
intimato –
avverso la decisione n. 3/2022 del RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORIRAGIONE_SOCIALE PAESAGGISTI e CONSERVATORI, depositata il 25/1/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 6 ottobre 2020, il RAGIONE_SOCIALE inflisse all’architetto NOME COGNOME la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione di giorni 150 per plurime violazioni del codice deontologico, consistenti essenzialmente in comportamenti asseritamente lesivi del decoro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE professionale e di alcuni colleghi candidati alle elezioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 2017.
Il provvedimento sanzionatorio fu dapprima notificato a mezzo EMAIL in data 23 ottobre 2020 e poi, risultando dal procedimento di notifica la « casella piena », fu notificato a mezzo raccomandata recapitata, ex art. 140 cod. proc. civ., il successivo 30 ottobre 2020.
Avverso questo provvedimento l’architetto COGNOME propose impugnazione al RAGIONE_SOCIALE, depositando il suo ricorso in data 27 novembre 2020.
Con decisione n. 3/2022, il RAGIONE_SOCIALE dichiarò il ricorso inammissibile per tardività, considerando la data RAGIONE_SOCIALEa prima notifica avvenuta a mezzo EMAIL quale decorrenza iniziale del termine di trenta giorni previsti per l’ impugnazione.
Avverso questo provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il RAGIONE_SOCIALE e il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia ha depositato un atto di costituzione e si è riservato di intervenire in una eventuale discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, sostanzialmente articolato in riferimento al n. 3 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., l’architetto COGNOME ha lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 bis cod. proc. civ. come inserito dall’art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24, osservando che il primo procedimento di notificazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEre non si sarebbe perfezionato, attesa la mancata ricezione, da parte del l’organo notificante, RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di avvenuta consegna, effettivamente preclusa dalla casella piena; in conseguenza, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto considerare soltanto, quale decorrenza iniziale del termine di impugnazione, la seconda notifica, eseguita a mezzo raccomandata.
Il motivo è fondato.
Il RAGIONE_SOCIALE ha reputato valida ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di impugnazione la prima notifica perché ha considerato equipollente il messaggio di « casella piena » al messaggio di avvenuta consegna: richiamando la sentenza n. 5646 del 2021 RAGIONE_SOCIALEa Sezione lavoro di questa Corte (non massimata) e l’ordinanza n.3164 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Sezione terza, sottosezione VI, ha sottolineato, infatti, che, per il principio di autoresponsabilità, l’imputabilità al destinatario
RAGIONE_SOCIALE‘omesso svuotamento RAGIONE_SOCIALEa casella giustifica la fictio iuris RAGIONE_SOCIALEa equiparazione tra consegna effettiva e consegna soltanto tentata.
Tale motivazione, tuttavia, non è condivisibile da questo Collegio perché l’ equiparazione pregiudica il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio come sanciti dagli art. 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Cost.
È necessario, infatti, considerare che la notifica RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALEre è stata eseguita dall’Ufficiale giudiziario a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 bis cod proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis , come introdotta dall’art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24, vigente fino al 28 febbraio 2023, prima RAGIONE_SOCIALEa modifica operata dall’art. 3, comma 11, lett. e), numero 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
Con la sentenza n. 28452 del 05/11/2024, le Sezioni Unite, chiamate a stabilire se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall’avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l’attestazione di «casella piena», hanno, prima ancora, rimarcato che le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effet tività e di parità’ (Corte cost., sentenza n. 3 del 2010; analogamente Corte cost., sentenza n. 67 del 2019), essendo lo scopo RAGIONE_SOCIALEa comunicazione/notificazione proprio quello di assicurare al destinatario la possibilità, non meramente teorica, di conoscer e l’atto del processo (Corte cost., sentenze 346 del 1998 e n. 175 del 2018; tra le altre anche Cass., 4 marzo 2020, n. 6089).
Pertanto, la violazione del l’onere di diligenza e la connessa autoresponsabilità per aver lasciato la casella satura e, in conseguenza, l’omessa consegna possono essere posti a carico del destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione soltanto se risulti comunque assicurata la conoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto/attività processuale che del diritto di difesa è presupposto necessario (Corte cost., sentenza n. 146 del 2016).
Le Sezioni Unite hanno anche sottolineato -per quel che qui rileva che, secondo il comma terzo RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 -bis cod. proc. civ., il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica si determina nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Il sintagma «rende disponibile» utilizzato dal legislatore non soltanto è, di per sé, neutro (così la citata Cass. n. 40758/2021), ma rinviene un significato suo proprio se letto nell’intero svi luppo del periodo nel quale è inserito e, quindi, nel contesto RAGIONE_SOCIALEa norma complessivamente considerata: il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario deve, dunque, essere reso disponibile al destinatario nella sua casella di PEC e ciò non accade nel caso di mancata consegna, sia per causa imputabile al destinatario, sia per ragioni oggettive ad esso estranee.
La conferma in tal senso si rinviene dalla ulteriore RAGIONE_SOCIALE dettata dall’art. 149 -bis cod. proc. civ., laddove non è imposta l’esclusività del canale telematico per la notificazione (primo comma), ma è previsto, segnatamente, che l’ufficiale giudiziari o, «(e)seguita la notificazione» (quinto comma), restituisca al mittente, oltre all’atto notificato e alla relazione di notificazione, anche gli allegati previsti dal quinto comma (comma sesto) e, cioè, le «ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via
telematica» (quinto comma). La restituzione al mittente RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di consegna è da intendersi, allora, come prova RAGIONE_SOCIALEa consegna effettivamente avvenuta ai sensi del citato art. 6 del d.P.R. n. 68/2005 (la RdAC), ossia di consegna che abbia avuto buon fine alla stregua RAGIONE_SOCIALEa modalità di volta in volta stabilita dal legislatore.
Ciò perché è l’effettività RAGIONE_SOCIALEa conoscibilità a rilevare : per le notifiche/comunicazioni effettuate nel procedimento civile ai soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, il legislatore ha previsto, infatti, che, in ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (per casella satura, ad esempio), la conoscibilità sia assicurata dall’avviso al portale dei servizi telematici RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito in cancelleria.
La mancata verifica RAGIONE_SOCIALEa effettiva conoscibilità preclude, pertanto, l’operatività di una fictio iuris .
Diversamente non può ritenersi neppure considerando l’equiparazione, prevista dall’art. 138, secondo comma, cod. proc. civ. , tra la notificazione in mani proprie e il rifiuto RAGIONE_SOCIALEa notifica da parte del destinatario: il rifiuto di ricevere la copia RAGIONE_SOCIALE‘atto che l’ufficiale giudiziario sta tentando di consegnare è, infatti, espressione di un intenzionale contegno del destinatario stesso, che non è dato assimilare alla responsabilità, in ipotesi anche colposa, di lasciare satura la casella di p.e.c. (così Cass. n. n. 40758/2021) e che, soprattutto, presuppone comunque l’avvenuta cognizione RAGIONE_SOCIALEa tentata notifica da parte del destinatario; come detto, nella mancata consegna RAGIONE_SOCIALEa notificazione telematica ad istanza di parte, invece, non risulta che il destinatario abbia avuto la possibilità di conoscere l’avvenuto tentativo di consegna.
Per queste considerazioni la decisione impugnata deve essere cassata, non risultando verificata la conoscibilità RAGIONE_SOCIALEa delibera non consegnata nella casella perché satura e, in conseguenza, il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di impugnazione.
Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del s econdo motivo, con cui il ricorrente ha denunziato la violazione del comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 del regolamento recante la riforma RAGIONE_SOCIALE ordinamenti professionali secondo cui il collegio che esercita funzioni RAGIONE_SOCIALEri non può essere composto da consiglieri che esercitino funzioni amministrative (in particolare, alcuni dei componenti sarebbero stati competitori nelle elezioni per la nomina dei Consiglieri nazionali).
Logicamente assorbito è, altresì, il terzo motivo, con cui l’architetto ha dedotto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 del regio decreto 2537 del 1925, RAGIONE_SOCIALE articoli 24 e 11 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e 6 CEDU per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEe contestazioni.
Per effetto RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, il RAGIONE_SOCIALE provvederà in diversa composizione all’esame RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 6 ottobre 2020 del RAGIONE_SOCIALE in applicazione dei principi esposti al punto 1.2.
In applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 385 comma III prima parte cod. proc. civ., le spese di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione;
condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda