Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23267 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
Oggetto
R.G.N.13908/2018
COGNOME
Rep.
Ud 28/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13908-2018 proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6555/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 7854/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Napoli ha ritenuto il gravame improcedibile per non essere stato notificato il ricorso in appello unitamente al decreto di fissazione d’udienza, accertato il rituale adempimento, da parte della cancelleria, al legale dell’appellante, della comunicazione del decreto ex art. 435 cod.proc.civ., ottenuta dal gestore di pec del destinatario la ricevuta di mancata consegna con la causale ‘casella piena’ , e facendo conseguire, la sanzione dell’improcedibilità, dalla mancata prova dell’avve nuta notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione d’udienza.
Ricorre la parte privata, con due motivi, resiste l’INPS con controricorso.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si prospetta solo la questione di legittimità costituzionale delle norme al centro della censura devoluta con il secondo mezzo d’impugnazione, con il quale il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 16, co. 6, d.l.n.179/2012 convertito con modificazioni in L.n.221/2012, del d.m.n.44/2011, modificato dal d.m.n.209/2012 e degli artt. 291 e 348 cod.proc.civ.
Si censura , in sintesi, di avere la Corte d’Appello pretermesso la rilevanza, ai fini della perfezione del procedimento, dell’obbligo della cancelleria di procedere alla comunicazione del «deposito in cancelleria», della comunicazione non recapitata a mezzo pec per causa imputabile al destinatario, nella cancelleria medesima.
Il ricorso è da accogliere.
La Corte d’Appello afferma, quanto alla comunicazione del decreto ex art. 415 cod.proc.civ., che la cancelleria ha regolarmente eseguito l’adempimento , nei confronti del legale dell’appellante , ottenendo dal gestore di p.e.c. del destinatario la ricevuta della mancata consegna con la seguente causale «casella piena»; e conclude che, pertanto, la comunicazione del decreto è valida e idonea a far decorrere i termini per la notifica del ricorso.
Invero, nel riportare il testo dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, la Corte d’Appello riport a anche il passo secondo cui, nel caso d ‘ impossibilità della comunicazione o della notifica per cause imputabili al destinatario, esse si hanno per effettuate mediante deposito in cancelleria, ma omette poi qualunque cenno all’esecuzione , anche di tale adempimento, da parte della cancelleria.
La conclusione della Corte d’Appello, che trascura la rilevanza, ai fini della perfezione del procedimento di notifica o comunicazione, del «deposito in cancelleria», non risulta in linea con l’orientamento della Corte.
Secondo il costante orientamento, tra le «cause imputabili al destinatario» va annoverata la mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica, che legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/ 2012 cit., conv. in legge n. 221/2012 cit., come modificato dall’art. 47 del d.l. 24/6/2014 n.90, conv. in legge 11/8/2014 n. 114; in tal caso, nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli
estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, venga informato dell’avvenuto deposito (v. Cass. n. 3965 del 2020; Cass. n. 20698 del 2018), ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.m. n. 44 del 2011 (fra le altre, Cass. nn. 5646, 25426 del 2021).
In definitiva, il «deposito» è adempimento con efficacia non già di mera notizia ma idoneo a perfezionare il processo di notifica o comunicazione e priva di pregio risulta, pertanto, la diversa prospettazione dell’ente previdenziale secondo cui l’annotazione , nel fascicolo virtuale, di tutti gli eventi relativi al procedimento consentiva all’appellante, a prescindere da ogni comunicazione, l’ agevole conoscenza della fissazione dell’udienza.
Nella specie, la sentenza impugnata, che non fa alcun cenno al l’adempimento di cancelleria, del deposito in cancelleria, deve essere cassata e, per essere necessario nuovo accertamento in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto.
Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
NOME COGNOME