Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31187-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
PROFESSIONISTI, (o CASSA GEOMETRI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 442/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 133/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 31187/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 1.6.2021 n. 442, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del tribunale di Siena che aveva rigettato l’opposizione proposta da quest’ultimo alla cartella notificata con pec i l 9.3.18, a titolo di contributi in favore della RAGIONE_SOCIALE per € 29.091,33, riferita agli anni 2010-2015.
Il tribunale riteneva la tardività dell’opposizione, in quanto proposta nel luglio 2018, oltre il termine di 40 gg. dalla valida notifica della cartella, risalente al marzo 2018.
La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 26 del n. DPR 602/73, dell’art. 60 del DPR n. 600/73 e dell’art. 20 del d.lgs. n. 82/05 anche in riferimento all’art. 156 c.p.c., in relazione all’ar t. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto sanata per raggiungimento dello scopo la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella, trasmessa attraverso un file con estensione ‘pdf’ anziché ‘p7m’, priva di firma digitale e di attestazione di conformità.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 156 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 29 del d.lgs. n. 46/99 e dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, in erronea applicazione del principio della sanatoria della notifica dell’atto per raggiungimento dello scopo, aveva ritenuto l’opposizione tardiva.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato l’irretrattab ilità del credito discendente dalla tardività dell’opposizione, perché aveva ritenuto rituale la notifica della cartella.
I tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi (in quanto, tutti volti a contestare la ritenuta conoscenza da parte del ricorrente del contenuto della cartella impugnata), sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, in primo luogo, in caso di notifica a mezzo EMAIL della copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948/19); inoltre, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. sez. un. n. 23620/18).
Nella specie va, quindi, ribadito il predetto principio del ‘raggiungimento dello scopo’, rispetto alla censura di nullità della notifica della cartella, perché trasmessa via pec, con un file con estensione ‘pdf’ anziché ‘p7m’ ; infatti, non è stato contestato che l’atto non fosse leggibile nel formato ricevuto. Inoltre, la Corte d’appello ha accertato che il contribuente aveva ritualmente ricevuto l’atto impugnato preso la sua casella di posta elettronica certificata e non l’aveva impugnata nei termini, così che l’opposizione era , effettivamente, diventata tardiva e il credito irretrattabile.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite in favore dei due enti ricorrenti, secondo quanto indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare sia all’RAGIONE_SOCIALE che alla RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno degli enti convenuti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio