Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21498/2023 r.g., proposto da
COGNOME NOME COGNOME elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 214/2023 pubblicata in data 21/04/2023, n.r.g. 202/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/04/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 304/16/18 del 20/03/2018, emessa per la somma di euro 25.092,20 dall’Ispettorato del lavoro di Bologna in relazione ad alcuni illeciti amministrativi in materia di lavoro.
OGGETTO: P.A. costituita in primo grado con propri funzionari -notifica dell’appello presso la cancelleria del Tribunale -vizio -sussistenza -nullità -conseguenze
Adìva il Tribunale di Bologna per ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta.
2.- Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava l’opposizione.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame interposto da NOME COGNOME
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
l’appello è stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna;
tale notifica non è solo nulla, ma proprio inesistente, poiché l’identificazione del destinatario era di immediata facilità, vista la sua natura di ente pubblico;
il domicilio digitale del destinatario era di pronta reperibilità sia sul sito dell’ente, sia sul sito della Regione, sia nel registro dell’amministrazione digitale, ed è tale da rendere solo residuale la disciplina dettata dal r.d. n. 37/1934, così come p revede l’art. 16 sexies d.l. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, come novellato dal d.l. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, sicché la notifica presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria è possibile solo quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi di cui all’art. 6 bis d.lgs. n. 82/2005;
in ogni caso la notifica -in via meramente residuale -semmai avrebbe dovuto essere eseguita presso la cancelleria di questa Corte e non del Tribunale;
non si ignora il principio di diritto affermato da Cass. sez. un. n. 14916/2016 sulla notifica inesistente, ma quel principio non può essere inteso nel senso volto a favorire intenti dilatori e strumentali, ovvero a stravolgere la funzionalità del processo , in violazione dell’art. 111 Cost.;
la notifica presso la cancelleria del Tribunale di Bologna è quindi inesistente per radicale difformità dallo schema legale e per la sua arbitrarietà;
ciò impedisce di disporre ulteriore notifica.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna ha depositato solo ‘atto di costituzione formale’ ai fini dell’ eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza.
6.- Il ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 16 e 16 sexies d.l. n. 179/2012, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che nel giudizio di primo grado l’Ispettorato si era costituito con propri funzionari, senza indicare indirizzo PEC e senza eleggere domicilio.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 160 e 291 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato la notifica inesistente anzi che nulla.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro connessione -sono fondati per quanto di ragione.
Va precisato che l’art. 82 r.d. n. 37/1934 è inapplicabile, perché tale norma si riferisce soltanto al procuratore che eserciti fuori dalla circoscrizione del Tribunale adìto e non abbia eletto domicilio in un luogo rientrante nella circoscrizione del Giudice adìto, mentre nel caso in esame l’Ispettorato era rappresentato e difeso da propri funzionari. Quindi si è al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 82 r.d. cit. Non restava, quindi, che applicare l’art. 16, co. 7, d.l. n. 179/2012: la violazione di tale norma determina la nullità della notifica e il conseguente potere-dovere del giudice di ordinarne la rinnovazione.
Infatti, va precisato che l ‘art. 16 sexies d.l. n. 179/2012 prevede come regola generale la notifica presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, a prescindere dall’elezione di domicilio del difensore e dall’indicazione dell’indirizzo p.e.c. nell’atto giudiziario. Ma tale norma si riferisce tuttavia alla parte che sta in giudizio con il ministero di un avvocato e quindi non è quella applicabile al caso di specie.
Dunque a l caso di specie si applica l’art. 16, co. 7, secondo periodo, d.l. n.
179/2012 che così dispone:
Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia … l’indirizzo di posta elettronica certificata … a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio ‘.
A sua volta l’art. 16 ter, co. 1 ter, d.l. n. 179 cit. dispone: ‘ Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , per detti organi o articolazioni’.
Da questo complesso sistema normativo si evince che, a seguito del d.l. n. 179/2012, in nessun caso è possibile la notifica del gravame ad una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934, ossia presso la cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza appellata. La notifica va infatti indirizzata o alla pec indicata dalla stessa amministrazione nell’atto di costituzione in giudizio a mezzo del suo funzionario, oppure alla pec compresa nell’elenco presso il Ministero della giustizia , oppure ancora a quella corrispondente al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6 -ter d.lgs. n. 82/2005.
Tuttavia la norma sugli indirizzi telematici si riferisce al ‘luogo’, inteso anche in senso giuridico, presso il quale indirizzare la notifica, sicché la sua violazione determina soltanto la nullità della notifica, che impone al giudice di disporne la rinn ovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. In tale prospettiva, l’avere eseguito la notifica presso la cancelleria del Tribunale, in applicazione della regola residuale risalente all’art. 82 r.d. n. 37/1934, determina la nullità della notifica. Al riguardo va ricordato che questa Corte ha elaborato una nozione molto rigorosa e ristretta di inesistenza della notifica di un atto giudiziario, affermando che l’inesistenza è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che
in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un. n. 14916/2016; Cass. ord. n. 26511/2022).
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo pacifica l’esistenza di elementi idonei a rendere riconoscibile l’atto come notificazione, il vizio riscontrato integra la nullità e non l’ inesistenza della notifica, sicché il giudice d’appello avrebbe dovuto disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data