Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11539 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
R.G.N. 17794/2017
C.C. 29/02/2024
DISTANZE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO ) proposto da:
NOME, NOME COGNOME (nata il DATA_NASCITA), NOME COGNOME, rappresentanti e difesi, in virtù di procura apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio digitale mediante indicazione della relativa pec: ;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura a margine del controricorso, con indicazione della relativa pec: EMAIL;
-controricorrente – nonché contro
NOME COGNOME CONCETTINA (nata il DATA_NASCITA), NOME, NOME, NOME, NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 435/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, pubblicata in data 19/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria della difesa della controricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ex art 1171 c.c., depositato in data 9/10/1996, NOME COGNOME, dante causa degli attuali ricorrenti, denunciò al Pretore di Naso che NOME aveva avviato lavori di costruzione di un fabbricato in violazione della distanza prescritta dal fabbricato di sua proprietà, chiedendo che venisse inibita la prosecuzione dell’opera.
Costituendosi, la NOME sostenne che la norma del piano di fabbricazione invocata non fosse applicabile perché concernente la distanza tra pareti finestrate, laddove le pareti sua e del ricorrente erano cieche. Il Pretore sospese i lavori; il Tribunale, in accoglimento del reclamo, ordinò che la costruzione si arrestasse a tre metri dal confine.
Riassunto il giudizio da NOME, la NOME chiese di poter costruire in aderenza, atteso che il fabbricato del NOME era a distanza inferiore a mt.1.50 dal confine.
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari della striscia di terreno interessato dalle opere, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 293/2009, rigettate le domande attoree, dichiarò il diritto della NOME a costruire in aderenza, disponendo ctu in prosieguo per stimare la striscia di terreno dei confinanti da occupare.
La Corte d’appello, adita dall’NOME, con sentenza n. 436/2017, confermò la decisione di primo grado, sostenendo che il
Regolamento edilizio, stabilendo la distanza tra costruzioni fronteggianti, non poneva ostacoli tecnici alla costruzione in aderenza.
Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, NOME, NOME ed NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME.
Ha resistito con controricorso l’intimata NOME.
Con ordinanza di questa Sezione n. 27034/2022 (pubblicata il 14 settembre 2022) è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso a NOME COGNOME (rimasto contumace nel giudizio di appello e a cui la notifica non era stata effettuata personalmente) e a NOME COGNOME (per la quale non si era perfezionata la notificazione eseguita a mezzo posta), rinviando la causa a nuovo ruolo, che veniva rifissata per l’adunanza camerale del7 febbraio 2023.
All’esito di quest’ultima adunanza, il collegio designato – sul presupposto che la controricorrente aveva prodotto certificato di morte di NOME intervenuta durante il giudizio di primo grado e, perciò, prima della notifica del ricorso per cassazione – disponeva, con ordinanza n. 26603/2023 (pubblicata il 14 settembre 2023), la notifica del ricorso per cassazione agli eredi di NOME personalmente, concedendo per l’adempimento il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, differendo nuovamente la causa nuovo ruolo, che veniva nuovamente rifissata per l’odierna adunanza camerale del 29 febbraio 2024, in prossimità della quale il difensore della controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo formulato, i ricorrenti denunciano la ‘violazione e falsa applicazione degli articoli 873 c.c. in relazione al piano di fabbricazione del Comune di Galati Mamertino’.
Ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe errata perché la costruzione avrebbe dovuto essere eseguita osservando la distanza minima di metri 5 dal confine, essendovi la norma del piano di
fabbricazione che imponeva il rispetto di tale distanza, ragion per cui si rendeva necessaria una specifica norma che consentisse la costruzione in aderenza e l’operatività del meccanismo della prevenzione.
Rileva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, verificare la ritualità degli adempimenti notificatori da effettuare – a cura dei ricorrenti – nei confronti degli eredi (personalmente) di NOME COGNOME in conseguenza della suddetta ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 26603/2023.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti dal difensore dei ricorrenti in relazione all’ottemperanza degli adempimenti disposti con quest’ultima ordinanza, risulta che le notificazioni sono state regolarmente eseguite nei confronti degli eredi di NOME, nelle persone di NOME, NOME NOME ed NOME NOME, ma non di NOME NOME, per la quale difetta la prova del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Infatti, per quanto emergente dagli atti effettivamente prodotti dal difensore dei ricorrenti, la notifica nei confronti di NOME risulta ‘in primis’ tentata presso il suo domicilio, ma la stessa è stata ritenuta ‘irreperibile’ (per mancanza di elementi idonei all’individuazione del domicilio esatto, non conosciuto nemmeno dagli abitanti del posto, come si evince dalla relata); pertanto, l’ufficiale giudiziario ha proceduto ai conseguenti adempimenti contemplati dal citato art. 140 c.p.c., con attestazione, da parte dello stesso, del deposito nella casa comunale e dell’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa (avvenuta il 20 ottobre 2023), con indicazione della data di invio della raccomandata prevista dall’ultima parte dello stesso art. 140 c.p.c. (di cui viene riportata dall’ufficiale giudiziale solo la data di spedizione del 23 ottobre 2023).
Queste essendo le sole produzioni documentali acquisite e, quindi, effettivamente riscontrabili dal collegio, si evince che difetta l’allegazione sia della ricevuta di spedizione di quest’ultima raccomandata sia quella del suo ricevimento.
La mancanza di tali produzioni – necessarie ai fini della verifica della compiutezza e della validità dell’eseguita notificazione ai sensi dell’art.
140 c.p.c. e senza che il difensore dei ricorrenti abbia tempestivamente richiesto di essere rimesso in termini per la rinnovazione della stessa rendono nulla la notifica effettuata nei confronti di NOME.
Per giurisprudenza costante di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 14817/2005) il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 c.p.c. (deposito della copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell’avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell’avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere allegata all’originale dell’atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l’avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione (e ciò considerando che, nella fattispecie, con la prima ordinanza interlocutoria n. 27034/2022, era già stato concesso ai ricorrenti – ai sensi dell’art. 291 c.p.c. -apposito termine per la rinnovazione della notificazione nei confronti di NOME COGNOME, personalmente, e, quindi, stante la sua pregressa morte, da effettuare nei riguardi dei suoi eredi, altrettanto personalmente, come poi disposto nuovamente ed espressamente con la successiva ordinanza interlocutoria n. 26603/2023).
E’ stato, in particolare, puntualizzato (v. Cass. n. 7809/2010 e, più in generale, Cass. n. 5077/2019) che, a seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinché tale tipo di notificazione possa
ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione.
Pertanto, stante la mancata produzione sia della ricevuta di spedizione che di quella di ricevimento della raccomandata prevista dall’ultima parte dell’art. 140 c.p.c. nei confronti di NOME, non può che ritenersi la nullità della relativa notificazione, a cui consegue l’inammissibilità del ricorso (rimanendo, perciò, precluso l’esame del motivo con lo stesso formulato).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della