Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7602 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7602 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20155/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresenta e dife sa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di SALERNO n.1114/2023 depositato il 13.4.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso dell’8.10.2021 COGNOME NOME adiva la Corte d’Appello di Salerno chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione di un indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. svoltosi in primo grado innanzi al Tribunale di Salerno, ed in secondo grado innanzi alla Corte d’Appello di Salerno, conclusosi con sentenza pubblicata il 10.4.2020.
Con decreto n. 2551/2022, il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso e, calcolato il termine di irragionevole durata del giudizio di primo grado in otto anni, e stabilito il moltiplicatore annuo di € 500,00, condannava il Ministero al pagamento in favore della Falanga dell’indennizzo di €4.000,00, oltre interessi legali e spese.
Con ricorso del 14.11.2022 il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5 -ter della L. n. 89/2001 avverso il predetto decreto, per ottenerne la declaratoria di inefficacia, perché asseritamente notificatogli solo in data 26.10.2022, e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione e comunicazione alla parte ricorrente ad opera della cancelleria del decreto ingiuntivo, avvenute in data 29.8.2022.
Costituitasi, l’opposta sosteneva che la notifica del decreto ingiuntivo con la formula esecutiva era avvenuta al Ministero via pec il 15.9.2022, e quindi entro il prescritto termine di trenta giorni, e che soltanto per mera svista, non era stato trasmesso contestualmente anche il ricorso per ingiunzione con la procura, e che comunque il 26.10.2022, avvedutasi dell’errore, aveva di propria iniziativa provveduto alla rinnovazione della notifica a mezzo pec al Ministero presso la competente Avvocatura dello Stato distrettuale sia del ricorso con procura, che del decreto ingiuntivo con la formula esecutiva, per cui avendo tempestivamente manifestato il proprio interesse ad avvalersi del
decreto ingiuntivo, e non essendo inesistente, ma nulla, la notifica di esso compiuta, lo stesso non poteva essere dichiarato inefficace, ed al più, a seguito dell’opposizione del Ministero, doveva essere disposta la rinnovazione della notifica con efficacia sanante.
Con decreto n. 1114 del 13.4.2023, erroneamente indicato come ordinanza, la Corte d’Appello di Salerno, richiamato il precedente dell’ordinanza di questa Corte n. 8052/2019, dichiarava l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché la notifica congiunta di esso e del ricorso introduttivo non erano avvenute, come richiesto dall’art. 5 comma 1° della L. n. 89/2001, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria alla ricorrente del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente improponibilità della domanda di indennizzo, qualificando come inescusabile l’errore commesso dalla COGNOME nel notificare il 15.9.2022 il solo decreto ingiuntivo con la formula esecutiva, e condannava la parte opposta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 962,00 per compensi, oltre accessori.
Avverso tale decreto, ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte COGNOME NOMECOGNOME affidandosi a tre motivi, ed il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 5), comma primo, dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 2 e 5ter della L.n.89/2001 e 156, 644 e 645 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare il fatto che la notificazione del decreto ingiuntivo opposto con formula esecutiva effettuata al Ministero della Giustizia il 15.9.2022 era nulla, perché non avvenuta all’Avvocatura dello Stato in violazione dell’art. 11 del R.D. 30.10.1933 n. 1611, e perché non aveva avuto ad oggetto anche il ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa
procura, ma non inesistente, per cui doveva ritenersi sanabile attraverso la rinnovazione della notifica nulla ex art. 291 c.p.c., con conseguente esclusione della dichiarata improponibilità della domanda di indennizzo.
Col secondo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5), comma primo, dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione degli artt. 156, 157, 160 e 162 c.p.c., da cui sarebbe derivata l’omessa applicazione dell’art. 291 c.p.c. in relazione all’art. 11 R.D. n. 1611 del 30.10.1933, per non aver la Corte d’Appello rilevato che la notifica effettuata dall’opposta il 15.9.2022 poteva esser giudicata affetta da nullità perché non era avvenuta al Ministero presso la competente Avvocatura dello Stato distrettuale, come richiesto dall’art. 11 del R.D. 30.10.1933 n. 1611, e perché aveva avuto ad oggetto soltanto il decreto ingiuntivo opposto con la formula esecutiva e non il ricorso con la procura, che invece dovevano essere notificati unitamente ad essi ai sensi dell’art. 5 comma 1° della L. n. 89/2001. Deduce la ricorrente che tale notifica non poteva certo essere giudicata inesistente, e determinante l’improponibilità della domanda di indennizzo, dovendosi piuttosto utilizzare il rimedio della rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., escludente qualsivoglia decadenza, ove non si fossero considerate già sanate le nullità sopra indicate, per raggiungimento dello scopo, in ragione dell’avvenuta costituzione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, per il Ministero della Giustizia, con ricorso depositato il 14.11.2022, dopo che l’opposta aveva provveduto autonomamente a rinnovare la notifica a mezzo pec del ricorso per ingiunzione con procura e del decreto ingiuntivo opposto con formula esecutiva al Ministero della Giustizia, presso la competente Avvocatura dello Stato distrettuale, in data 26.10.2022.
Col terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3), comma primo, dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 291, primo comma, c.p.c., espressivo del principio generale di rinnovazione della notificazione in ogni ipotesi di nullità, nonché l’errata applicazione del concetto di errore scusabile in violazione degli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, comma primo, Cost. e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e la violazione del principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel processo.
A dire della ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel non ritenere scusabile, l’errore in cui la Falanga aveva affermato di essere incorsa, nel compiere la notificazione del solo decreto ingiuntivo opposto direttamente al Ministero della Giustizia il 15.9.2022, e nel non disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso nullo in ossequio ai principi sopra richiamati.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente interconnessione, sono fondati.
La Corte d’Appello di Salerno ha erroneamente dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, ed improponibile la domanda di indennizzo per irragionevole durata del giudizio presupposto avanzata da COGNOME NOME ex art. 5 comma 2° della L.n.89/2001, come se la parte, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ingiuntivo, ricevuta il 29.8.2022 da parte della cancelleria, avesse notificato al Ministero della Giustizia soltanto il ricorso per decreto ingiuntivo (ed a tale fattispecie si riferisce il precedente richiamato dal decreto impugnato, in motivazione, dell’ordinanza n. 8052/2019 di questa Corte, come pure si riferiscono Cass. ord. 14.10.2019 n. 25822 e Cass. 31.10.2018 n. 27913), o non avesse notificato alcunché al Ministero suddetto, o avesse compiuto una mera notifica da qualificare come inesistente, omettendo di valutare i vizi della notifica del decreto ingiuntivo opposto con formula esecutiva, effettuata dalla Falanga, a mezzo pec, al Ministero della Giustizia, il
15.9.2022, che doveva invece ritenersi viziata solo da nullità, e quindi ritenersi non sottratta alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 ultimo comma c.p.c., o al rimedio della rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c..
La tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 89 del 2001, comporta l’inefficacia dello stesso e l’improponibilità della domanda indennitaria, in base ex art. 5, comma 2 stessa legge. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione, ai sensi dell’art. 5 ter della L. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d’inefficacia del decreto (art. 644 c.p.c. e art. 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto (Cass. ord. 11.5.2022 n. 14867; Cass. 30.8.2018 n. 21420). Ciò significa che la nullità della notifica vale ad impedire il decorso del termine di opposizione, giacché tale vizio impedisce di presumere che il decreto sia giunto a conoscenza dell’Amministrazione destinataria, ma non rende il decreto stesso inefficace, atteso che la tempestiva effettuazione della notifica, ancorché invalida, esclude l’inerzia del ricorrente (Cass. ord. 11.5.2022 n. 14867 e in motivazione Cass. 30.9.2019 n. 24380) e che la successiva proposizione dell’opposizione da parte dell’Avvocatura distrettuale competente sana la nullità della notifica del ricorso e del decreto. Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, in quanto la COGNOME aveva già provveduto, motu proprio, alla rinnovazione della notifica del
ricorso con procura e del decreto ingiuntivo con formula esecutiva al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura dello Stato distrettuale di Salerno a mezzo pec in data 26.10.2022, prima che il 14.11.2022 il Ministero medesimo proponesse l’opposizione e si costituisse avendo piena conoscenza degli atti della pregressa fase monitoria.
Ne deriva che la Corte territoriale correttamente ha ritenuto ammissibile l’opposizione erariale, in quanto la nullità della notificazione compiuta dalla Falanga il 15.9.2022, per violazione del combinato disposto degli artt. 144 c.p.c. e dell’art. 11 del R.D. n.1611 del 1933 (notifica diretta al Ministero della Giustizia anziché presso l’Avvocatura dello Stato distrettuale), e per violazione dell’art. 5 comma 1° della L. n. 89/2001 che richiedeva la notifica congiunta al Ministero del ricorso e del decreto ingiuntivo per essere stata effettuata il 15.9.2022 la sola notifica di quest’ultimo, non ha fatto decorrere il relativo termine di proposizione, rendendo possibile l’opposizione tardiva. La Corte d’Appello ha però violato l’art. 5 della L. n. 89 del 2001, lì dove da tali nullità, e non già dall’inesistenza dell’attività notificatoria svolta dalla parte privata entro il termine ivi previsto, non ha tratto la conseguenza dell’inapplicabilità della sanzione dell’inefficacia contemplata dalla medesima norma (vedi in tal senso Cass. ord. 11.5.2022 n.14867). Nessun dubbio può, del resto, nutrirsi, sul fatto che i suindicati vizi della notifica effettuata dalla Falanga al Ministero della Giustizia il 15.9.2022, siano da qualificare come vizi di nullità, e non di inesistenza della notificazione, giacché quest’ultima é configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella
categoria della nullità (vedi in tal senso Cass. sez. un. 20.7.2016 n.14916).
Si rende pertanto necessario nuovo esame, per rimediare ai citati errori di diritto.
Resta così logicamente assorbito il terzo motivo.
Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.2.2025