Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18140 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18623/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME , in qualità di socio e legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
nonché di
NOME
NOME COGNOME , NOME COGNOME , COGNOME , già soci della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati- per la cassazione della sentenza n. 632/2021 della CORTE d ‘ APPELLO di VENEZIA, depositata il 16 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art 702bis cod. proc. civ., notificato il 5 novembre 2018, lo RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio e legale rappresentante NOME COGNOME, adì il Tribunale di Vicenza, chiedendo la condanna della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché, in via personale e solidale, del suo liquidatore NOME COGNOME, ex art. 2491 cod. civ., al risarcimento del danno da essa cagionatogli in seguito alla vendita di dispositivi privi della marcatura CE.
Sebbene, con le conclusioni del ricorso, la domanda di condanna fosse stata formulata sia nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, sia nei confronti del liquidatore, il ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., non fu peraltro notificato a quest’ultimo in proprio, ma fu notificato, in persona del liquidatore, soltanto alla prima, che, non costituitasi in giudizio, fu dichiarata contumace.
Con ordinanza del 16 ottobre 2019, Il Tribunale di Vicenza accolse la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, condannando la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore NOME COGNOME, non ché quest’ultimo in proprio, in via solidale ex art. 2491 cod. civ., al risarcimento di tutti i danni patiti dallo RAGIONE_SOCIALE
COGNOME–COGNOME, in persona del socio e legale rappresentante NOME COGNOME, quantificati nell’importo di Euro 22.991,51.
L’ordinanza di prime cure è stata appellata da NOME COGNOME e la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellato NOME COGNOME, ha dichiarato l’appello inammissibile per essere stato proposto tardivamente (dopo che erano decorsi oltre trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata) , in violazione del termine di cui all’art. 702 -quater cod. proc. civ..
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso NOME COGNOME, in qualità di socio e legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE .
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo vengono denunciati, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « Vizio di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 325, 702 quater, 115, 139 c.p.c. per non aver ritenuto tempestivo l’appello a fronte della inesistenza/nullità della notifica dell’ordinanza emessa all’esito del giudizio di primo grado in uno al precetto intervenuta in data 28/10/2019 ».
Il ricorrente deduce che la Corte d ‘a ppello avrebbe erroneamente ritenuto valida la notifica dell’ordinanza di primo grado effettuata nei suoi confronti in data 28 ottobre 2019 mediante consegna al portiere dello stabile di INDIRIZZO a Milano, omettendo di considerare, in primo luogo, che tale indirizzo, già coincidente con la sede della
RAGIONE_SOCIALE e con il suo domicilio, non era più tale, poiché la società era stata estinta nel precedente mese di giugno e, in secondo luogo, che, in ogni caso, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata anzitutto presso la sua residenza (in Varese, INDIRIZZO) e, solo ove non fosse andata a buon fine, ripetuta presso il domicilio.
Sostiene, dunque, il ricorrente che la notifica del 28 ottobre 2019 sarebbe stata invalida e che il termine per impugnare l’ordinanza di primo grado sarebbe cominciato a decorrere solo dopo la successiva notifica validamente effettuata presso la sua residenza in data 21 g ennaio 2020; l’appello, proposto con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2020, sarebbe stato dunque tempestivo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.1.a. Dalla sentenza impugnata risulta che all’eccezione di parte appellata che aveva invocato la declaratoria di inammissibilità dell’appello, per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del 28 ottobre 2019, NOME COGNOME aveva replicato, deducendo: che la notifica effettuata personalmente alla parte non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; che, inoltre, nella fattispecie essa notifica era nulla perché consegnata in un’unica copia non ostante fosse fatta in confronto di due parti, la società in RAGIONE_SOCIALE e il liquidatore in proprio; e che non egli non poteva essere considerato parte del giudizio di primo grado. Non risulta, invece, che fosse stata posta la questione del venir meno del domicilio in seguito all’estinzione della società.
Pertanto, la questione deve reputarsi posta ex novo con il ricorso per cassazione e non si traduce in una critica alla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo con cui essa è stata veicolata.
1.1.b. In ogni caso, il motivo sarebbe stato infondato, poiché non è controverso che NOME COGNOME aveva stabilito il proprio domicilio presso la sede della RAGIONE_SOCIALE; la vicenda estintiva della società non incideva, modificandolo o facendolo venir meno, sul domicilio della persona fisica del liquidatore, sicché appare corretto il giudizio della Corte territoriale circa la piena validità della notifica compiuta presso questo indirizzo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge per tale forma di notificazione.
Con il secondo motivo vengono denunciati, ex art. 360 n. 3 cod. proc., « Vizio di motivazione, violazione degli artt. 3 e 24 Cost., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 325, 170, 285 per non aver ritenuto tempestivo l’appello a fronte della inesistenza/nullità della notifica dell’ordinanza emessa all’esito del giu dizio di primo grado in uno al precetto intervenuta in data 28/10/2019 ».
Il ricorrente ribadisce l’ eccezione di nullità della notifica del 28 ottobre 2019 in ragione della consegna di un’unica copia dell’atto a due soggetti giuridici distinti.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui l’obbligo di notificare gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (eventualmente, come nella specie, una società a responsabilità limitata), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell’atto in una sola copia, attesa l ‘ unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto ( ex aliis , Cass. n. 14094/2004; Cass. n. 9265/2010; Cass. n. 18761/2011).
Il secondo motivo, pertanto, va rigettato.
3. Con il terzo motivo viene denunciata la « Nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 Cost. e del diritto di difesa, per aver l’omessa notifica del ricorso ex art. 702bis c.p.c. al sig. COGNOME in proprio comportato l’omessa instaurazione del contraddittorio, non integrato, nei confronti del medesimo, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata ».
Il ricorrente eccepisce la nullità derivante dalla irregolarità e nullità dell’intero procedimento celebratosi nei suoi confronti ; deduce che il giudizio di primo grado era stato introdotto unicamente nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e non anche nei confronti di NOME COGNOME in proprio e che soltanto alla società era stato notificato il ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ.; sostiene che il giudizio si sarebbe quindi svolto con la pretermissione di un litisconsorte necessario, per giunta destinatario della condanna emessa all’esito dello stesso; sostiene che l’ ordinanza di condanna sarebbe affetta da « nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado, così grave, da poter essere considerata a tutti gli effetti un provvedimento inesistente/abnorme e come tale inidoneo ad assumere la caratteristica irretrattabilità propria del giudicato ».
3.1. Il motivo è infondato.
Come esattamente affermato alla Corte territoriale, la nullità dell’ordinanza di condanna emessa all’esito del giudizio di primo grado e del relativo procedimento svoltosi nei confronti del ricorrente -parte contumace inconsapevole che non aveva ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e non aveva potuto costituirsi nello stesso -si era convertita in motivo di impugnazione, che il contumace inconsapevole era legittimato a proporre in ogni tempo a prescindere
dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ma non a prescindere dalla notificazione, ove validamente effettuata nei suoi confronti (arg. ex art. 327 cod. proc. civ.).
Di conseguenza, la possibilità di far valere la nullità in questione postulava l’assoluzione dell’onere di tempestiva proposizione dell’appello, il quale invece correttamente è stato dichiarato inammissibile, per tardività, dalla Corte territoriale di Venezia, per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del 28 ottobre 2019.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione