Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26544 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8540/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 126/2022 depositata il 26/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
–NOME COGNOME ha incaricato l’AVV_NOTAIO di impugnare due delibere comunali davanti al Tribunale amministrativo regionale.
I relativi ricorsi sono andati perenti.
Il NOME ha ritenuto responsabile di tale esito il suo difensore e, con ricorso ex articolo 702 c.p.c., lo ha convenuto davanti al Tribunale di Treviso per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della negligenza difensiva.
Il Tribunale ha pronunciato in contumacia dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che non si era costituito, e lo ha ritenuto responsabile del danno subito dal cliente, condannandolo al risarcimento del danno nei confronti di costui.
1.2. -L’AVV_NOTAIO ha proposto appello adducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto introduttivo, in quanto spedito ad un indirizzo non più valido ed ormai da lui abbandonato da diversi anni.
Ha chiesto altresì che la sua controparte, per avere colpevolmente notificato ad un indirizzo errato, venisse condannata al risarcimento del danno da lite temeraria.
La Corte di appello di Venezia ha ritenuto nulla la notifica, in quanto rivolta ad un indirizzo non più valido e dove l’AVV_NOTAIO non risiedeva più ed ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado rimettendo gli atti a quel giudice.
1.3. -Questa decisione è impugnata dall’ AVV_NOTAIO COGNOME con cinque motivi di ricorso.
L’intimato si è costituito con controricorso.
Ragioni della decisione
2. -Va preliminarmente rilevato che, dopo il termine per il deposito delle memorie, è stato depositato certificato di morte del ricorrente, da parte del difensore di quest’ultimo.
La circostanza è tuttavia processualmente irrilevante, non idonea a determinare l’interruzione del processo, attesa la particolare struttura del giudizio di legittimità, dove la morte, intervenuta dopo la instaurazione del giudizio, non ha alcun rilievo processuale (Cass. 1757/ 2016).
3. -Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 3 e seguenti della legge 890 del 1982 sulle notificazioni nonché di analoga legge numero 53 del 1994.
La tesi è la seguente.
La Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare nulla la notifica piuttosto che inesistente.
In realtà, secondo il ricorrente, qualora la notifica sia effettuata ad un indirizzo non più valido, la notificazione deve intendersi come non corrispondente in alcun modo al modello legale e dunque come priva dei requisiti per essere riconosciuta come tale.
Con la conseguenza che, essendo la notificazione inesistente, la causa non avrebbe dovuto essere rimessa al primo grado ma il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
Il motivo è infondato.
E infatti principio di diritto che <> (Cass. Sez. Un. 14916/2016).
Né ovviamente conta la circostanza che l’indirizzo corretto fosse o meno facilmente individuabile.
3.1. -Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
Il ricorrente si duole del fatto che, nonostante la sua domanda di nullità o inesistenza della notifica sia stata accolta, il giudice abbia comunque compensato le spese.
Egli ritiene che questa decisione violi la regola per la quale le spese vengono poste a carico del soccombente, che invece in questo caso è esentato dal corrisponderle.
Il motivo è infondato.
E’ principio di diritto che <> (Cass. 26912/2020; Cass. 21400/2021).
I giudici di merito non hanno violato tale principio, poiché non hanno posto spese a carico della parte vincitrice.
Ciò, senza tacere del fatto che essi hanno motivato la ragione della compensazione con l’argomento che l’errore della notifica era imputabile all’ufficiale giudiziario piuttosto che alla parte, circostanza che integra quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione (Corte cost. n. 77 del 2018).
3.3. -Il terzo motivo prospetta omesso esame di un fatto controverso e rilevante.
Sostiene il ricorrente di avere domandato al giudice di appello altresì la condanna della controparte alle spese da lite temeraria e
di averla motivata sulla base del fatto che la notifica all’indirizzo sbagliato era dovuta a colpa della stessa controparte, che aveva fatto uso di un certificato anagrafico superato, non aggiornato, ricavandone dunque l’indirizzo sbagliato.
Ritiene il ricorrente che la Corte d’appello non ha tenuto in considerazione questo fatto, di cui pure si era discusso, che era stato peraltro valutato dal giudice dell’esecuzione, che lo aveva ritenuto fondato e che ne aveva fatto argomento per sospendere l’efficacia del precetto notificato per l’appunto al ricorrente.
3.4. -Il quarto motivo prospetta anch’esso un omesso esame, sempre in relazione alla domanda di condanna alle spese da lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile.
Il ricorrente ricorda che in appello si era discusso della colpa attribuibile alla controparte circa la notifica eseguita male, nel senso, come si è detto, che la controparte aveva colpevolmente fatto uso di un certificato anagrafico non aggiornato.
Il giudice di merito non avrebbe tenuto in alcuna considerazione questo fatto, e ciò lo avrebbe portato a non tener conto della richiesta di spese da lite temeraria.
3.5. -Il quinto motivo prospetta violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile.
Esso è uno svolgimento dei precedenti due.
In sostanza, il ricorrente eccepisce comunque che il giudice d’appello non ha reso alcuna pronuncia sulla sua domanda di spese da lite da temeraria, essendosi limitato a compensare le spese di giudizio ex articolo 91 c.p.c.
Questi tre motivi pongono una questione comune e può farsene dunque scrutinio unitario.
Essi sono infondati.
Innanzitutto, qualora il giudice decida sulle spese compensandole, questa decisione costituisce implicito rigetto della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, ed è
sottratta ad ogni censura la relativa motivazione (Cass. 3876/2000): nel caso presente, come già evidenziato, i giudici di merito hanno compensato le spese con adeguata motivazione e dunque tale pronuncia ha comportato implicito rigetto della domanda di condanna alle ulteriori spese ex articolo 96 c.p.c.
Il che importa anche la conseguenza ulteriore di infondatezza della censura rivolta ai giudici di merito di non aver esaminato fatti rilevanti e controversi, i quali avrebbero, se esaminati, comportato l’accoglimento di quella domanda: ciò per la semplice ragione che il rigetto implicito di quest’ultima ha come presupposto che essa sia stata valutata e che si siano tenuti in considerazione i presupposti allegati da chi la ha formulata.
Inoltre, poiché la pronuncia di compensazione delle spese comporta implicito rigetto della domanda di responsabilità processuale aggravata, e poiché la pronuncia sulle spese come si è visto, in caso di compensazione, non è censurabile in Cassazione, ne consegue che tale pronuncia neanche può essere indirettamente censurata attraverso l’impugnazione della statuizione implicita che essa contiene, ossia del rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c.
Infine, e subordinatamente a tutto ciò, non è fondata l’affermazione secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso l’esame di un fatto rilevante ai fini del riconoscimento della responsabilità processuale aggravata, consistente nella colpevole erronea notifica ad opera della controparte: risulta infatti chiaramente che la Corte d’appello ha escluso la colpa della controparte attribuendola piuttosto al notificatore, o meglio, all’affidamento che costui aveva ingenerato attestando come corretto l’indirizzo di spedizione.
-Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.
-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1.600,00 euro, oltre 200 euro per esborsi ed oltre spese generali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7/06/2024.