Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28376/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1119/2022 depositata il 16/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME ha stipulato un leasing con RAGIONE_SOCIALE, oggi Intesa San Paolo, avente ad oggetto una autovettura.
La concedente, durante il rapporto di leasing , ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di alcuni canoni, a cui ha fatto seguito l’opposizione del COGNOME, che ha contestato la somma assumendo l’intervenuta rinegoziazione del contratto.
Tuttavia, su eccezione del RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha giudicato tardiva l’opposizione, e dunque l’ha dichiarata inammissibile.
La stessa decisione ha assunto la Corte di Appello.
Ricorre per Cassazione il COGNOME con un motivo di ricorso. Intesa San Paolo si oppone con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
L’unico motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 149 c.p.c.
La tesi del ricorrente è che non si è perfezionato il procedimento di notifica, e che il termine dei 40 giorni per proporre l’opposizione,
che decorre dalla computa giacenza, è stato calcolato erroneamente dal giudice di merito.
In particolare, egli osserva che il decreto è stato notificato a mezzo posta; che il messo non ha trovato alcuno al recapito del destinatario e dunque ha depositato l’atto presso la casa comunale, spedendo nel contempo la raccomandata di avviso; che, secondo il notificatore, l’atto sarebbe stato disponibile , nel luogo del deposito, a partire dal 28.12.2018, e che dunque da tale data è iniziato il periodo di dieci giorni di compiuta giacenza, che è dunque maturato il 7.1.2019, e con la conseguenza ulteriore che, essendo stata notificata l’opposizione il 13.2.20219, il termine di 40 giorni ( a partire dal 7.1.2019) deve ritenersi rispettato.
A ciò si aggiunga che non è data prova della spedizione della raccomandata di avviso.
Il motivo è fondato.
La controparte, a dimostrazione che la spedizione della raccomandata di avviso è stata spedita, deposita solo una schermata delle Poste, da cui quella spedizione risulterebbe effettuata.
La schermata è niente altro che un atto interno con cui chi spedisce annota una sua attività: è evidente che la prova di avere spedito la raccomandata di avviso è data solo dalla ricevuta di tale spedizione, che in atti manca. Con la conseguenza che, essendo il procedimento di notifica nullo, per difetto di un suo elemento essenziale, non è inidoneo a far decorrere il termine per l’opposizione. Ossia, il termine per la opposizione non può decorrere dalla compiuta giacenza, posto che quest’ultima è invalidamente maturata.
Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29/04/2024.