Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29176 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29176 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18280/2022 R.G. proposto da:
sig.ra NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo stesso negli uffici dell’Avvocatura di Roma Capitale, INDIRIZZO, giusta procura in atti;
-controricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE-PROVINCIA DI LATINA
-intimato – avverso la sentenza n. 491/2022 del TRIBUNALE DI LATINA, depositata il 14.01.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva
NOME COGNOME COGNOME propose, innanzi al Giudice di pace, opposizione avverso cartella esattoriale riguardante verbale di contestazione violazione al codice della strada, elevata da Roma Capitale, notificata il 17/1 1/2017, deducendo l’omessa notifica del verbale, in quanto la stessa era stata effettuata a un indirizzo diverso (INDIRIZZO) da quello di residenza (INDIRIZZO). L’adito Giudice rigettò l’opposizione.
COGNOME propose appello innanzi al Tribunale di Roma.
Il Giudice d’appello rigettò l’impugnazione.
Questi, in sintesi e per quel che ancora qui rileva, i passaggi argomentativi della sentenza:
-la notifica del verbale venne effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., l’ufficial e notificante diede atto della temporanea assenza della destinataria e immise nella cassetta l’avviso e depositò il piego presso l’ufficio postale, indi diede la comunicazione integrativa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa, che non venne ritirata; pertanto la notifica si perfezionò per compiuta giacenza decorsi dieci giorni;
-nell’avviso veniva dato atto delle formalità adempiute dall’agente postale; di conseguenza <> , potendosi presumere che l’agente <>;
infine, soggiunge il Tribunale, per contestare il contenuto della relata di notifica, attestante il compimento da parte dell’ufficiale notificatore di tutte le formalità di legge, sarebbe stato necessario proporre querela di falso.
NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Roma Capitale resiste con controricorso.
Con i due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 160 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2727 e 2729 cod. civ.
Questo l’assunto impugnatorio.
La notifica del verbale era stata tentata alla residenza corretta (INDIRIZZO), ma l’agente notificante non aveva compiuto le formalità previste dalla legge. La raccomandata integrativa, per contro, era stata spedita all’indirizzo errato di INDIRIZZO e, quindi, l’avviso era stato immesso nella cassetta delle lettere di altro numero civico.
La notificazione, quindi, era da reputarsi nulla, non essendo state osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia (art. 160 cod. proc. civ.), per non essere stata effettuata la ricerca di costei nella casa di abitazione (art. 139 cod. proc. ci v.) e per non essere stato depositato l’avviso al corretto indirizzo (art. 140 cod. proc. civ.).
Sotto altro profilo, soggiunge la ricorrente, il Giudice non aveva posto a fondamento della decisione le prove in atti e non le aveva, comunque, valutate con la necessaria prudenza; aveva, inoltre, violato la regola sulle presunzioni, le quali debbono essere gravi, precise e concordanti.
5.1. Il complesso censuratorio va disatteso.
Non è controverso che la ricorrente risiede in INDIRIZZO e proprio ivi si recò l’agente postale, come consta dagli atti
prodotti dalla stessa ricorrente. Poiché non rinvenne in casa l’interessata lasciò l’avviso previsto dalla legge e fece luogo alla raccomandata informativa.
La circostanza che la COGNOME fosse stata cercata all’indirizzo e non trovata dall’ufficiale notificatore costituisce circostanza contestabile solo a querela di falso. Il fatto che, successivamente, la raccomandata informativa riportava il numero civico 168, così come osservato dal Tribunale, non assume significato dirimente, stante che l’agente postale, effettuate le ricerche previste, lasciò l’avviso all’indirizzo corretto della ricorrente, senza che l’erronea indicazione avesse avuto conseguenze. Per sostenere il contrario occorrerebbe, come si è detto, che fosse accertato il falso mediante l’esperimento di apposita querela e cioè che la persona non venne cercata alla propria residenza e ivi non venne lasciato l’avviso, ma a ltrove. Di conseguenza l’erronea indicazione del civico (invero si tratta solo di un bis ) risulta, in sé, ininfluente e non appare fonte di nullità.
In definitiva, la notificazione, effettuata ai sensi dell’art. 8, co. 4, l. n. 890/1982, si perfezionò decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, non essendovi stato ritiro del piego contenente l’atto da notificare.
Le esposte ragioni restano salde, nonostante la ricorrente insista negli argomenti di cui al ricorso con la memoria: non è controverso, come si è detto, che la notifica venne ritualmente effettuata al INDIRIZZO, al quale l’ufficiale notificatore, stante la irreperibilità relativa dell’interessata, lasciò l’avviso; che una tale circostanza non è contestabile, se non a querela di falso; che la raccomandata integratrice, venne recapitata, nonostante, non risulti essere stato indicato il bis ‘ A ‘, all’indirizzo corretto; che anche una tale conclusione dell’ufficiale notificatore, il quale diversamente avrebbe dovuto restituire il plico essendo sconosciuto
al sito il destinatario, implicante una verifica in loco, è contestabile solo con la querela di falso.
Quanto alla denunziata violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., deve rilevarsene lo scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037-02). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a
fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037-01).
Del pari non condivisibile appare la dedotta violazione del regolamento delle presunzioni. Qui, per vero, si è giunti alla decisione avversata solo in apparenza attraverso un percorso presuntivo, bensì sulla base di una ricognizione normativa: il tentativo di notifica al 168/A venne correttamente effettuato e l’interessata risultò relativamente non reperibile (non in casa), dovendosi dare per fermi e non controvertibili gli accertamenti effettuati in loco dall’agente notificatore. Per la cons egna della raccomandata integrativa venne effettuato analogo tentativo, a prescindere dall’indicazione del numero civico 168. Anche in questo caso, invero, il notificatore, ove avesse accertato che il luogo di consegna dell’avviso non corrispondeva alla re sidenza della persona avrebbe dovuto affermarne la irreperibilità assoluta. Anche in questo caso si è in presenza di accertamento non più contestabile.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023