Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34597 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34597 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11229/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1058/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, germana di NOME NOME NOME COGNOME, in data 19 ottobre 2010 era stata nominata amministratrice di sostegno del padre, NOME COGNOME, nonostante l’opposizione della sorella NOME e del fratello NOME, che l’avevano successivamente convenuta in giudizio, sostenendone il negligente opera to nello svolgimento dell’incarico di amministratore di sostegno del padre (nelle more deceduto) al fine di ottenere la condanna della stessa alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e/o distratte pari a circa 57 mila euro, oltre accessori.
Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1264/2015 aveva rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 57 mila, oltre accessori.
La Corte d’appello di Bari con sentenza n. 1058/2020 pronunciando sull’appello proposto dai fratelli NOME e NOME COGNOME nei confronti della sorella NOME -ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado e, per l’effetto , in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori in primo grado, ha condannato NOME COGNOME:
al pagamento, in favore degli aventi diritto, nei sensi precisati in motivazione, della somma di euro 41.796,88, oltre interessi calcolati in misura pari al saggio legale dal dì della domanda fino al dì dell’effettivo soddisfo,
-nonché alla restituzione in favore degli attori, concreditori solidali, di quanto da questi ultimi eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso COGNOME NOME, che ha articolato quattro motivi.
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 350 terzo comma c.p.c. nella parte in cui la
corte di merito, nel dichiarare la sua contumacia, non ha verificato correttamente la regolarità della notifica dell’atto di appello.
Con il secondo motivo ha denunciato, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile nella parte in cui la corte territoriale non ha spiegato per quali ragioni abbia dichiarato la sua contumacia.
Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, nonostante l’inesistenza della notificazione dell’atto di citazione in appello, ha fatto proseguire il giudizio di merito.
Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 169 secondo comma, 190 e 115 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ammesso l’acquisizione del fascicolo di parte dei resistenti, che non era stato riconsegnato al giudice di primo grado nei termini di legge, in violazione del principio dispositivo delle prove e in mancanza di una esplicita deduzione della involontarietà dell’inosservanza dell’art. 169 secondo comma c.p.c..
Hanno resistito con controricorso i germani NOME e NOME COGNOME, che, in via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ex adverso proposto: a) per inesistenza della relativa notifica; b) per decadenza dall’impugnazione a seguito della nullità della notifica del ricorso; c) per tardività.
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
Il Difensore di parte resistente ha depositato memoria a sostegno del controricors9o.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per tardività.
1.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13667 del 2007), la notifica del ricorso per cassazione eseguita
in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto “ex tunc” per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità. Analogo principio è stato affermato in relazione all’atto di appello (Cass. n. 5598 del 2015).
Nel caso di specie, risulta dagli atti che:
-l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, appartiene al RAGIONE_SOCIALE Foggia e, in data 5 novembre 2011 ha richiesto al RAGIONE_SOCIALE dell’ordine forense di quella città una variazione dell’indirizzo del proprio studio legale dalla vecchia sed e di INDIRIZZO di San Giovanni Rotondo alla nuova sede di INDIRIZZO sempre di San Giovanni Rotondo;
nel giudizio di primo grado (introdotto nel 2013) la convenuta NOME COGNOME aveva eletto domicilio presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, sito per l’appunto in San Giovanni Rotondo, INDIRIZZO;
la sentenza n. 1264/2015 del giudice di primo grado è stata depositata in data 1° giugno 2015 e non è mai stata notificata;
avverso la sentenza del giudice di primo grado è stato proposto appello da parte dei fratelli NOME e NOME COGNOME a mezzo dell’AVV_NOTAIO (all’epoca loro difensore);
detto atto di appello è stato notificato, mediante il servizio postale con piego raccomandato AR n. 76302985405-7, inviando copia conforme a NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO con studio in INDIRIZZO Giovanni INDIRIZZO, INDIRIZZO; la raccomandata di cui all’art. 8 secondo comma della legge n. 890 del 1982 è stata spedita il 4 gennaio 2016;
-nel giudizio d’appello unico procuratore costituito e domiciliatario dei fratelli NOME e NOME COGNOME è stato il citato AVV_NOTAIO, con studio in Manfredonia, INDIRIZZO;
la sentenza del giudice di secondo grado (qui impugnata) è stata depositata in Cancelleria in data 18 giugno 2020 ed è stata notificata a NOME COGNOME, unitamente al precetto, in data 13 marzo 2021;
il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità è stato notificato ai germani NOME e NOME COGNOME il 22 aprile 2021 presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (sito in Manfredonia, INDIRIZZO); detto legale aveva ricevuto procura unicamente per la messa in esecuzione della sentenza n. 1058/2020 emessa dalla Corte di Appello di Bari, in virtù di mandato espresso in calce all”atto di precetto e contestuale notifica del titolo esecutivo’.
Orbene, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, sia la notifica dell’atto di appello a NOME COGNOME (presso lo studio del di lei difensore AVV_NOTAIO, erroneamente indicato come sito in INDIRIZZO, essendo invece sito in INDIRIZZO sempre di San Giovanni Rotondo) che la notifica del ricorso per cassazione ai fratelli NOME e NOME COGNOME (presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, anziché presso lo studio dell’AVV_NOTAIO) sono entrambe nulle, in quanto in entrambi i casi il luogo, in cui è erroneamente avvenuta la notifica, aveva un astratto collegamento con il luogo, in cui la notifica avrebbe dovuto avvenire: tale collegamento è ravvisabile, quanto alla notifica dell’atto di appello, nella circostanza che in INDIRIZZO e in INDIRIZZO di San Giovanni Rotondo è stato ubicato (sia pure in tempi diversi) lo studio legale dell’AVV_NOTAIO; e, quanto alla notifica del
ricorso per cassazione, nella circostanza che l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO sono stati entrambi nominati difensori dai germani NOME e NOME COGNOME in relazione alla medesima vicenda processuale.
1.2. Ciò posto, va precisato che la nullità della notifica può essere sanata soltanto laddove l’atto consegua comunque lo scopo di portare a conoscenza della controparte i termini della pretesa, consentendo ad essa l’esercizio del diritto di difesa, ma non anche nel caso in cui il potere di impugnativa sia stato esercitato in modo tardivo: la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non può mai impedire l’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere di impugnativa, ragion per cui può ricorrere soltanto nel caso in cui essa sia occorsa prima del decorso del termine di decadenza.
Nel caso di specie, la ricorrente NOME COGNOME, sul presupposto di essere venuta a conoscenza del processo di appello soltanto nella citata data 13 marzo 2021 (cioè allorquando, si ribadisce, le era stata notificata la sentenza di secondo grado unitamente al precetto), sostiene che nella specie dovrebbe trovare applicazione l’art. 327 secondo comma c.p.c., trattandosi di un caso di contumacia involontaria.
Senonché, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, nella specie non è applicabile l’art. 327 secondo comma c.p.c., non essendo stata affatto provata l’effettiva ignoranza incolpevole della pendenza del procedimento in grado di appello.
Occorre rilevare che la notifica dell’atto di appello si è realizzata a mezzo del servizio postale e si è perfezionata con compiuta giacenza, dopo che l’agente postale ha provveduto all’immissione di avviso in cassetta e invio di raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito. Inoltre l’agente postale sull’avviso di ricevimento ha lasciato
la seguente dicitura: <>.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
-la relata di notifica e l’avviso di ricevimento a mezzo posta hanno natura di atto pubblico ex art. 2700 c.c. e sono legittime e valide fino a querela di falso, che deve essere proposta tempestivamente (Cass. n. 2421 del 2014);
la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicaz ione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. n. 6242 del 2017).
In applicazione dei suddetti principi, la corte territoriale ha correttamente dichiarato la contumacia nel giudizio di appello di NOME COGNOME. Peraltro, nel caso di spese non soltanto non è stata proposta nessuna querela di falso, ma nessuna posizione è stata assunta dal Difensore in relazione alla dichiarazione, sopra riportata, rilasciata dall’agente postale sull’avviso di ricevimento.
In continuità con i suddetti principi, il Collegio ritiene non provato che l’odierna parte ricorrente non sia involontariamente venuta a conoscenza dell’instaurato giudizio di appello, non potendosi escludere che l’AVV_NOTAIO abbia continuato a riceve re comunicazioni anche alla precedente sede del proprio studio legale (quella sita in INDIRIZZO).
Ne consegue che il ricorso, introduttivo del presente giudizio, va dichiarato inammissibile, in quanto, alla data della sua notifica, era già
decorso il termine semestrale, previsto dall’art. 327 primo comma c.p.c.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed ind icato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023, nella camera di consiglio