Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6789 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6789 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2895/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.
1978/2023 depositata il 15/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 1978 del 15 giugno 2023 con cui la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza n. 124/2022 del Tribunale di Monza, di accoglimento della domanda dei signori NOME e NOME COGNOME di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. del l’atto con cui NOME COGNOME e il figlio NOME, debitori dei COGNOME, hanno, unitamente alla sig. NOME COGNOME ( figlia del primo e sorella del secondo ), conferito beni immobili di loro proprietà nel RAGIONE_SOCIALE, indicando quale trustee il NOME COGNOME.
1.1. Resiste con controricorso NOME COGNOME, in proprio e quale erede del defunto NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e 156 2° comma c.p.c., in relazione agli art. 108 DL 18/2020 e art. 46 L 34/2020 nonché Nullità del giudizio di primo grado – Nullità della notifica (art. 360, comma 1, n. 3); violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art.132 2° comma n. 4 c.p.c. – Insufficienza, erroneità ed illogicità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4)’.
Deducono:
-) che la notifica, nei confronti dei convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME, dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stata effettuata in violazione delle norme afferenti
la notificazione degli atti giudiziari nel periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19, invocate nella rubrica del motivo;
-) che ai sensi dell’art. 108, comma 1, del decreto -legge n. 18 del 2020, l’operatore postale al momento della consegna dell’atto giudiziario avrebbe dovuto: accertare la presenza o l’assenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione; sottoscrivere il documento di consegna in luogo del consegnatario; attestare sui medesimi documenti di consegna le ‘modalità di recapito’ dell’atto; successivamente, immettere il plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario;
-) che, invece, l’avviso di ricevimento allegato all’atto di citazione ‘ non attesta l’osservanza delle modalità di recapito sopra previste, ma si limita a riportare la dicitura ’18/2020 art. 108′, è privo dell’attestazione di aver seguito le modalità ivi previste e, in particolare, non attesta il presupposto fondamentale di questa eccezionale modalità, e cioè l’accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. In difetto di quel requisito formale, da ritenersi indispensabile per il raggiungimento dello scopo, la notifica deve ritenersi invalida ai sensi dell’art. 156 comma 2 c.p.c.’. Lamentano, infine, che la corte d’appello ha svolto una motivazione erronea, perché in violazione di legge, e comunque affetta da illogicità, là dove ha affermato, di contro a quanto letteralmente riportato nel testo della relata di notifica, e cioè la mera dicitura ’18/2020 art. 108′, che ‘… il postino ha seguito le predette modalità dando atto di aver accertato all’indirizzo indicato la presenza dei destinatari ‘.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
4.1. L a notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, effettuata agli allora convenuti COGNOME
NOME e COGNOME NOME durante l’emergenza pandemica, diverge da quanto stabilito dall’art. 108 comma 1 D.L. n. 18/2000, vigente ratione temporis (prima della relativa conversione, con modifiche, nella L. n. 27 del 2020, nonché prima delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 46 D.L. n. 34 del 2020), il quale espressamente prevede: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito».
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la notificazione effettuata durante l’emergenza pandemica deve scrupolosamente conformarsi ai parametri di cui all’art. 108, comma 1, D.L. n. 18 del 2000 ( v. Cass., n. 9537/2023; Cass., n. 4671/2025 ).
A tale stregua, l’av viso di ricevimento deve attestare l’osservanza delle modalità di recapito sopra previste, non essendo sufficiente l’apposizione della mera dicitura «18/2020 articolo 108».
L’avviso deve, dunque indicare e attestare l’avvenuto effettivo rispetto delle modalità indicate dalla norma, e in particolare il presupposto fondamentale dell’ eccezionale modalità di notifica in argomento costituita dallo specifico accertamento della effettiva presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro.
4.2. Orbene, nella specie la cartolina di avviso di ricevimento non reca invero l’attestazione dell’o sservanza delle modalità di recapito de quibus , né l’ attestazione del compiuto accertamento da parte del postino della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, ma solo l’insufficiente dicitura ’18/2020 art. 108′.
A stregua siffatta notifica deve considerarsi nulla.
Nulla e non inesistente.
Si è a questa Corte al riguardo precisato che, pur mancando lo specifico accertamento della presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, invero <> in effetti, non essendo d’altro canto il plico stato restituito al mittente come inevaso (v. Cass. n. 217/2023; e, da ultimo, Cass., 22/2/2025, n. 4671 – Rv. 673861 – 01).
4.3. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi, in particolare là dove ha affermato che <>, laddove, una volta rilevato <>, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica e disporre ex art. 291 cod. proc. civ. la rinotifica dell’atto di citazione ai convenuti NOME e NOME NOME, all’epoca contumaci.
Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso, assorbiti il 2° [ con il quale i ricorrenti denunziano
‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. – Litisconsorzio necessario (art. 360, comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art.132 2° comma n. 4 c.p.c. -Insufficienza, erroneità ed illogicità della motivazione – (art. 360, comma 1, n. 4 e n.5) ] e il 3° motivo , consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME