Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8919 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1455/2022, pubblicata in data 3 marzo 2022.
Oggetto:
appello improcedibilità inammissibilità
AC – 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23975/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato in dispositivo ‘ improcedibile ‘ l’appello proposto dalla predetta odierna ricorrente avverso la sentenza con cui il locale Tribunale l’aveva condannata a pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 31.126,95, oltre accessori, derivante dall’ inadempimento alle obbligazioni assunte a seguito del contratto di cessione di azienda stipulato tra le parti.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato in motivazione che l’appello doveva ritenersi non più ‘improcedibile’, ma ‘ inammissibile ‘ , in quanto l’appellante RAGIONE_SOCIALE aveva notificato l’atto di impugnazione presso la cancelleria della Corte di appello e non già presso il domicilio eletto dall’ appellata RAGIONE_SOCIALE, individuato presso un indirizzo di posta elettronica del suo difensore; vizio di nullità che non poteva ritenersi superato né dall’avvenuta rinnovazione della notificazione, in quanto effettuata dalla Lukoil tardivamente, quando era decorso più della metà del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., né dall’avvenuta costituzione dell’appellata Caribe.
Il Pubblico Ministero, nella persona del dott. NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
«Unico motivo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 162, 164, 291, 359 e 447bis Cod. Proc. Civ. e nullità della sentenza (ex artt. 360, n. 3 e n. 4 e 5 Cod. Proc. Civ.) in tema di nullità degli atti, di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, di obbligo del giudice di rinnovazione degli atti nulli, di effetti sananti della costituzione in giudizio rispetto alla notifica viziata dell’atto introduttivo e della vocatio in ius , di obbligo di rinnovazione della notifica viziata dell’atto contenente la vocatio in ius , della regola di applicazione di tali norme e principi anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di appello e anche nei giudizi di appello relativi alle controversie relative agli affitti di azienda -Violazione del diritto a una decisione nel merito ex artt. 24 e 111 Cost.».
Il motivo è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
La Corte territoriale giudica inammissibile l’appello per due ordini di concorrenti ragioni.
La prima: l’originaria notificazione è affetta da nullità, sanata da una rinnovazione tardiva.
La seconda: la costituzione dell’appellata non ha avuto efficacia sanante.
Osserva questa Corte che la prima affermazione risulta fornita di motivazione (rinvenibile a pag. 4 della sentenza impugnata), identificata nell’ accertata colpa del notificante nell’aver fatto decorrere troppo tempo per la riattivazione del procedimento di sanatoria della nullità della prima notifica: sul punto, trattasi di colpa che il giudice di secondo grado ha ritenuto imputabile al
notificante, nel senso da ultimo chiarito da questa Corte con l’o rdinanza n. 34272 del 07/12/2023.
La seconda affermazione, inerente agli effetti della costituzione del convenuto appellato, risulta invece errata.
La Corte di appello afferma sul punto (sempre a pag. 4) che non può ‘ attribuirsi alcun rilievo, sotto il profilo dell’efficacia sanante…alla costituzione dell’appellata .’.
Va, in contrario, affermato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024). Sotto concorrente profilo, non può nemmeno ritenersi, come opina il P.G. nelle sue conclusioni, che la costituzione avvenuta ‘al solo fine di’ far constare la nullità non possa avere in astratto un effetto sanante perché, come questa Corte ha condivisibilmente già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005; Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004), la nullità in questione è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell’intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità.
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che