Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21443 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4627/2021 R.G. proposto da:
SERGIO COGNOME RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOMECOGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti –
e
COGNOME, COGNOME (CODICE_FISCALE,COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME, COGNOME, COGNOME
-intimati-
avverso la sentenza n. 2468/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 3/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
NOME COGNOME proprietaria dell’appartamento sito al secondo piano del fabbricato posto al civico INDIRIZZO del INDIRIZZO di Sorrento, con accesso dalla scala scoperta posta all’interno di un cortile condominiale, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la RAGIONE_SOCIALE proprietaria di alcuni vani siti al piano terra del fabbricato condominiale nei quali svolgeva attività di ristorazione, chiedendo l’eliminazione delle conseguenze determinate al suo immobile derivanti dai lavori eseguiti dalla società convenuta, con l’integrale ripristino dello stato dell’immobile e la condanna al risarcimento dei danni, nonché alla eliminazione delle opere abusivamente edificate sul cortile condominiale (guardiola e canna fumaria) e all’inibizione all’uso improprio di tale cortile (passaggio e deposito di bombole a gas, merce avariata, bidoni dell’immondizia).
1.1 La società convenuta si costituì in giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in giudizio gli altri comproprietari dell’edificio e del cortile condominiale, litisconsorti necessari. Chiese inoltre il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che venisse accertato l’acquisto per usucapione della porzione di immobile di 3 mq. circa, adiacente al cortile condominiale, ove insisteva la guardiola e la struttura contenente le bombole del gas, nonché il ripristino della canna fumaria, già esistente lungo la parete del fabbricato oggetto di causa, o l’ampliamento di quella esistente e/o comunque la realizzazione di
una canna fumaria lungo la parete del medesimo fabbricato anche all’interno del muro condominiale.
1.2. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, accolse la domanda dell’attrice.
Proposto appello dalla società RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Napoli lo rigettò, accogliendo in parte quello incidentale di NOME COGNOME, successivamente deceduta, condannando la società appellante al pagamento dei ¾ delle spese di primo grado. Rimasero contumaci i chiamati.
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE propone ricorso fondato su cinque motivi. Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME, eredi di COGNOME NOME.
Il Collegio rileva che il procedimento notificatorio nei confronti di NOME COGNOME, esperito ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non risulta essere stato perfezionato e che la notifica a NOME COGNOME, nato nel 1956, senza che ne consti il motivo, è stata effettuata a mani di curatore fallimentare.
Ciò premesso dispone procedersi alla rinnovazione dei due litisconsorti di cui sopra, che in questa sede non hanno svolto difese.
P.Q.M.
rinviando la causa a nuovo ruolo ordina notificarsi copia del ricorso e del presente provvedimento, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione, a NOME COGNOME e NOME COGNOME nato nel 1956.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.