Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17105 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15358/2021 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 338/2021 depositata il 29/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 338 del 2021 della Corte di appello di Torino, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-la sRAGIONE_SOCIALE aveva convenuto il deducente e NOME COGNOME per ottenere la dichiarazione di revoca, ai sensi dell’art. 2901, cod. civ., dell’atto di compravendita immobiliare intervenuto tra i due, il primo quale venditore e indicato debitore della società istante in ragione di un titolo giudiziale monitorio opposto senza esiti;
-il Tribunale, nella contumacia del deducente, aveva accolto la domanda, con pronuncia parimenti confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-si era trattato di cessione della nuda proprietà di terreni con riserva di usufrutto, rimasta economicamente incomprensibile attesa l’età non avanzata di entrambi i contraenti, che aveva evidentemente diminuito di valore il complessivo cespite, integrando così l’evento di danno, laddove l’elemento soggettivo andava accertato al momento del previo contratto preliminare, ed era evincibile sia in capo al deducente, a conoscenza delle ragioni creditorie della s.r.l. anteriormente al decreto
ingiuntivo cui era stata accordata la provvisoria esecutorietà pochi giorni prima del rogito definitivo, ma altresì in capo a Marciano, quale socio in affari del venditore già da un biennio;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE le parti hanno depositato memorie.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 101, 149, cod. proc. civ., 8, legge n. 890 del 1982, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la notifica dell’atto di citazione, apparentemente perfezionata per compiuta giacenza dopo una mancata consegna per temporanea assenza destinatario e successiva comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale per l’eventuale ritiro, era stata effettuata presso un indirizzo, diverso da quello della documentata residenza anagrafica, dove invece risiedevano unicamente i figli e la moglie che, portando il suo cognome, lo aveva indicato sul campanello: ne era derivata la nullità della notifica e della conseguenze dichiarazione di contumacia con necessità di regressione processuale al primo grado;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 101, 140, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’atto di appello era stato notificato ai sensi del denunciato art. 140 del codice di rito, apparentemente perfezionandosi per compiuta giacenza, presso indirizzo però ulteriormente diverso da quello della documentata residenza anagrafica quale successivamente mutata, come confermato dall’intervenuta locazione a terzi, dalla proprietaria, dell’appartamento dov’era stata effettuata la menzionata notificazione e dove il deducente aveva in effetti vissuto ma fino al mese precedente la stessa.
Considerato che
i due motivi, da esaminare per connessione, sono manifestamente inammissibili;
va premesso che l’art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla nullità o inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito quando la produzione dei documenti costituisce il solo mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in un’ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall’art. 24 della Costituzione (Cass., 11/02/2009, n. 3373, in un caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140, cod. proc. civ.);
resta fermo, al contempo, il principio secondo cui la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado, dall’appellato rimasto -come nel caso -contumace, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo ormai preclusa ogni indagine sulla sussistenza del dedotto vizio di nullità della sentenza di primo grado, atteso che la regola del rilievo d’ufficio delle nullità in caso di contumacia, prevista dall’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161 cod. proc. civ. (Cass., 18/10/2022, n. 30485);
nell’ipotesi è stata dedotta la nullità, per analoghe anche se non identiche ragioni, di entrambi gli atti introduttivi, di primo e secondo grado;
le produzioni documentali necessarie allo scrutinio in parola sono dunque ammissibili, ma, per quanto appena sopra osservato,
è logicamente prioritario l’esame della pretesa nullità dell’atto introduttivo di secondo grado, posto che, nel caso di sua inammissibilità o infondatezza, risulterebbe inammissibile l’esame della dedotta invalidità del grado precedente;
ora, il ricorrente non produce -come anche da indice dei documenti prodottiné, di conseguenza, localizza nell’atto di gravame, l’atto di notificazione contestato, acquisibile dalla parte seppure contumace nei precedenti gradi: in tal modo è impossibile l’esame dell’esatto contenuto della relata della notificazione, indicata sinteticamente come «apparentemente perfezionata per compiuta giacenza» (pagg. 6 e 9 del ricorso), neppure compiutamente specificandosi il riferimento della richiamata dicitura, in ipotesi, al relativo avviso di ricevimento;
in altri termini, l’atto decisivo per la censura non è dunque suscettibile d ‘idonea verifica da parte di questa Corte;
sul punto va ribadito che davanti a questa Corte sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ratione temporis vigente, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
al contempo, va sottolineato che la mera sebbene documentata residenza anagrafica non è sufficiente ad escludere che la persona fosse effettivamente ancora residente -anche in via concorrente, a seconda di quanto attestato con la documentazione postale -nel luogo di notifica, sebbene oggetto di locazione dal
mese precedente ad opera di terzi, con conseguente quanto ulteriore profilo d’inammissibilità della censura, per difetto di decisività della documentazione in questa sede prodotta;
per completezza è infine opportuno sottolineare, quanto alla notifica della citazione in primo grado, che, per stessa allegazione di parte ricorrente, nell’abitazione di effettuazione di quella, erano residenti moglie e figlia, senza che il deducente indichi di essere neppure separato, con conseguente possibilità di prevalenza sul dato anagrafico, seppure coerente con una locazione immobiliare, di quello attestato dall’ufficiale notificatore, senza che, comunque, anche in tal caso risulti indicato e prodotto ovvero idoneamente esaminabile il relativo atto;
sul punto si evidenzia che neppure risulta, in tesi, dirimente la giurisprudenza evocata in memoria da parte ricorrente, secondo cui la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza aliunde che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione: si tratta di nomofilachia ancorata e da ancorare a fattispecie differenti da quella del nucleo familiare costituito da coniuge non separato e figli (Cass., 25/10/2017, n. 25391, nel caso della madre del destinatario della notifica, Cass., 05/04/2011, n. 7750, nel caso di suocero, cui adde : Cass., 02/07/1999, n. 6817, nel caso di padre, Cass., 20/02/1998, n. 1843, in un caso di madre);
spese secondo soccombenza, con la precisazione che non si liquidano quella per la memoria della società controricorrente, che non può considerarsi tale in difetto dei requisiti di legge, essendosi la medesima limitata a meramente richiamare quanto già dedotto;
va invece disposta la condanna di parte ricorrente al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 5.000,00, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, l’ 11/4/2025