Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5269 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5269 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 14900-2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Part. Iva e Cod. Fisc.le e n. iscr. Reg. Imprese NUMERO_DOCUMENTO -Numero REA NUMERO_DOCUMENTO), con sede in Nocera Umbra (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. COGNOME NOME (cod. fisc.le CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (cod. fisc.le CODICE_FISCALE), del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, con sede in INDIRIZZO (cod. fisc.le e p. iva P_IVA)
e contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Perugia (Codice Fiscale CODICE_FISCALE).
– intimati –
avverso la sentenza n. 366/2025 della Corte di Appello di Perugia, resa in data 19/6/2025 e pubblicata in data 23/6/2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia -decidendo sul reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sua liquidazione giudiziale -ha rigettato l’impugnazione , dichiarando le spese di lite irripetibili.
Con reclamo ex art. 51 CCII, depositato in data 29/11/2024, RAGIONE_SOCIALE aveva infatti contestato la dichiarazione di apertura della sua liquidazione giudiziale pronunciata, su istanza del PM, dal Tribunale di Spoleto con sentenza n. 60/2024 del 15/11/2024, chiedendo l’inibitoria di tutti gli atti della liquidazione e, nel merito, la revoca della sentenza. Sosteneva la reclamante di non essere stata destinataria di nessuna notifica ai sensi dell’art. 40 CCII e di essere stata resa edotta dell’intervenuta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale solo in data 18/11/2024, quando veniva informalmente contattata dal curatore al fine di procedere a tutti gli adempimenti di legge necessari e successivi alla sentenza.
La Corte di appello ha rilevato ed osservato che: (i) d all’esame dello storico del fascicolo telematico di primo grado risultava che dopo l’ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato l’incompetenza per territorio sulla istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata dal PM, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Spoleto, territorialmente competente, ai sensi dell’art. 29 CCII – il AVV_NOTAIO designato alla trattazione dell ‘ istruttoria per l’apertura della liquidazi one giudiziale presso il Tribunale di Spoleto aveva adottato un decreto di fissazione dell’udienza dinanzi a sé (datato 25 /9/2024 e depositato il 27/9/2024), con il quale era stato disposto che il provvedimento di incompetenza ed il decreto medesimo fossero notificati
dalla Cancelleria all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; (ii) al fascicolo telematico risultava ‘ ottenuta ‘ la ricevuta di consegna della notifica telematica al debitore COGNOME; stessa notifica risultava, del resto, ricevuta con riferimento alla comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; (iii) a fronte di tale dato documentale, la reclamante aveva asserito: ‘Orbene, queste, procedure non sembrano, tuttavia, essere state assolte nel caso di specie, in quanto, da ciò che si è potuto evincere dal fascicolo della procedura, nessuna notifica è stata eseguita all’attuale reclamante’; (iv) tuttavia, in difetto di una contestazione più specifica, che desse conto della ‘ ottenuta ‘ consegna della notifica telematica a PCT e ne contestasse la validità, occorreva ritenere che la notifica fosse stata correttamente inviata alla parte; (v) la circostanza, poi, che la reclamante non avesse avuto effettiva conoscenza degli atti comunicati non poteva rilevare ai fini di ritenere non correttamente instaurato il contraddittorio. La sentenza, pubblicata il 23.06.2025, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE giudiziale RAGIONE_SOCIALE, intimata, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 e/o n. 4, c.p.c. per la violazione degli artt. 40 e ss. CCII e degli artt. 24 e 111 Cost., in ragione dell ‘ omessa notifica del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti del 7/11/2024.
1.1 Ribadisce la parte ricorrente che il vizio lamentato in sede di reclamo ex art. 51 D.lgs. 14/2019 afferiva all ‘ omessa notifica, ad opera della Cancelleria del Tribunale di Spoleto, del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza del 7 /11/2024 di
comparizione delle parti emesso in data 25/9/2024 dal Tribunale di Spoleto in persona del AVV_NOTAIO, conseguentemente alla trasmissione degli atti del relativo procedimento da parte del Tribunale di Perugia, dichiaratosi incompetente per ragioni territoriali. Aggiunge la ricorrente che l’errore in cui la motivazione sarebbe incorsa era reso evidente dal passo della motivazione in cui affermava : ‘Al fascicolo telematico risulta ottenuta la ricevuta di consegna della notifica telematica al debitore COGNOME, stessa notifica risulta del testo ricevuta con riferimento alla comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale…’. C ontrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Perugia, l’unica ricevuta di consegna della notifica telematica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, del decreto di designazione del giudice e del successivo decreto di fis sazione dell’udienza di comparizione delle parti presente agli atti del fascicolo telematico allegati al reclamo afferiva al procedimento originariamente incardinato presso il Tribunale di Perugia, e rubricato al n. 108/2024 R.G.P.U., che era procedimento diverso da quello innanzi Tribunale di Spoleto, rubricato al numero di R.G.P.U. 76/2024, della cui omessa notifica si era denunciata la violazione.
1.1 Il motivo di doglianza è infondato.
Come emerge dalla lettura del fascicolo telematico, acquisito dalla Cancelleria di questa Corte ai sensi dell’art. 137 bis disp. att. cod. proc. civ., la ricostruzione della vicenda sopra descritta ed operata dalla parte ricorrente non corrisponde a verità processuale, essendo al contrario corretta la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale.
Risulta dalla consultazione degli atti – cui questa Corte è abilitata, trattandosi di un vizio processuale quello denunciato dalla parte ricorrente – che il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza innanzi al giudice delegato alla trattazione della causa trasferita per competenza al Tribunale di Spoleto (decreto datato 25.9.2024 e depositato il 27.9.2024) erano stati correttamente notificati alla società debitrice, come emerge più in particolare dalla ricevuta di consegna della notifica telematica al debitore COGNOME contenuta nel fascicolo del giudizio di reclamo.
Il contraddittorio processuale era stato, pertanto, correttamente assicurato anche nei confronti della società oggi ricorrente.
Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure agitate nel motivo di ricorso qui in esame.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/1/2026
Il Presidente