Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30474-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D ‘ APPELLO DI BOLOGNA e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA;
– intimate –
avverso la SENTENZA N. 2720/2020 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 16/10/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 26/3/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Parma, su richiesta del pubblico ministero, ha dichiarato, con sentenza del 30/12/2019, il fallimento della RAGIONE_SOCIALE
1.2. La società fallita e i suoi soci amministratori NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto reclamo avverso tale sentenza a norma dell ‘ art. 18 l.fall., deducendo, per un verso, che, a fronte dell a ‘ relata di omessa notifica ‘ erroneamente redatta dall ‘ ufficiale giudiziario presso la sede sociale, la notifica dell ‘ istanza di fallimento , eseguita ‘ con deposito presso la casa comunale ‘, era nulla, e, per altro verso, che, in ragione di un patrimonio immobiliare di gran lunga superiore ai debiti residui, la società non versava in stato d ‘ insolvenza.
1.3. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
1.4. La corte, in particolare, ha ritenuto: – innanzitutto, che ‘ la notifica ‘, ‘ ad esito di un tentativo negativo a mezzo pec ‘ , ‘ è stata regolarmente tentata a mani presso la sede risultante dal RI ‘, e che ‘ non vi sono elementi fattuali concreti ‘, come fotografie o dichiarazioni di persone presenti, ecc., idonei ‘ a supportare la tesi dei reclamanti in merito all ‘ erroneità o all ‘ insufficienza (tanto meno della falsità) di quanto attestato dall ‘ ufficiale giudiziario ‘ ‘ a seguito di un accesso in loco ‘ ; – in secondo luogo, che ‘ il passivo ammesso (solo debiti fiscali) ammonta … ad oltre 777.000 euro’, oltre ad un ‘accertamento con adesione ‘ proposto per il 2018 che ‘porta maggiori imposte ed interessi accertabili per circa 76.000 euro e sanzioni
applicabili per oltre 30.000 euro ‘, sicché ‘ il passivo anche solo fiscale già accertato ‘ e ‘ quello in via di definizione ‘ ‘ già superano ampiamente la stima dei beni proposta dagli stessi reclamanti, anche nel suo valore più favorevole ‘ (pari, secondo la stima prodotta in giudizio, ad €. 740.000 ), tanto più se si considera che ‘ l ‘ assenza di bilanci depositati e di scritture contabili non depone affatto per la dedotta assenza di ulteriori debiti della fallita ‘ .
1.5. La corte, pertanto, ha rigettato il reclamo.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con ricorso notificato il 16/11/2020, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
1.7. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.8. La procura della Repubblica presso la corte d ‘ appello di Bologna e procura della Repubblica presso il tribunale di Parma sono rimaste intimate.
1.9. Le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 15, commi 3° e 4°, l.fall., anche in relazione all ‘ art. 140 c.p.c. e agli artt. 24 e 111, comma 7°, Cost., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto la ritualità della notifica dell ‘ istanza di fallimento, avvenuta mediante il deposito presso la casa comunale, senza, tuttavia, considerare che la sede legale della società si trovava e si trova tutt ‘ ora nel luogo indicato come tale nel registro delle imprese e che l ‘ ufficiale giudiziario non ha svolto gli accertamenti indispensabili per escludere la presenza presso l ‘ indicato indirizzo della sede della società.
2.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La corte d ‘ appello, in effetti, lì dove ha ritenuto che, in difetto di
‘ elementi fattuali concreti atti a supportare la tesi dei reclamanti in merito all ‘ erroneità o all ‘ insufficienza (tanto meno della falsità) di quanto attestato dall ‘ ufficiale giudiziario ‘ ‘ a seguito di un accesso in loco ‘, la notifica della richiesta di fallimento, a seguito del suo ‘deposito presso la casa comunale ‘ , era giuridicamente corretta in quanto eseguita all ” esito di un tentativo negativo a mezzo pec ‘ e di un tentativo altrettanto negativo di notifica ‘ presso la sede risultante dal RI’, si è senz ‘ altro attenuta alla norma prevista dall ‘ art. 15, comma 3°, l.fall. (nel testo, applicabile ratione temporis , così come sostituito dall ‘ art. 17, comma 1, lett. a, del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012).
2.3. Tale norma, in effetti, stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall ‘ indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti) e che solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via pec non risulti possibile ovvero (come evidentemente è accaduto nel caso in esame) non abbia avuto esito positivo, la notifica dev ‘ essere eseguita dall ‘ ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, deve accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure tale modalità sia attuabile a causa dell ‘ irreperibilità del destinatario, deve depositare l ‘ atto, come nella specie, nella casa comunale della sede iscritta nell ‘ indicato registro.
2.4. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: – in tema di notificazione dell ‘ istanza di fallimento, l ‘ individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell ‘ art. 15 l.fall., dev ‘ essere tentata la
notificazione che non può essere eseguita presso l ‘ indirizzo pec del debitore, costituisce un ‘ attività propria dell ‘ agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata, e che, pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall ‘ ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso (ovvero, come nel caso di specie, non sia stata affatto tentata presso la sede indicata nel registro delle imprese), è necessario che la stessa proponga (a differenza di quanto risulta abbiano fatto i reclamanti) querela di falso avverso le attestazioni dallo stesso operate (Cass. n. 21199 del 2021); – in tema di notificazione, in effetti, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso delle operazioni che l’ufficiale giudiziario abbia attestato di aver compiuto e dell’avvenuta acquisizione delle informazioni che egli abbia riferito di aver assunto, trattandosi di circostanze che costituiscono il frutto della diretta attivit à e percezione del pubblico ufficiale: solo il contenuto intrinseco delle predette informazioni non è assistito da fede pubblica privilegiata, trattandosi di notizie apprese da terzi, la cui difformità dal vero (che, in effetti, la corte d’appello ha, nella specie, escluso per l’incontestata mancanza di ‘ elementi fattuali concreti atti a supportare la tesi dei reclamanti in merito all’erroneità o all’insufficienza … di quanto attestato dall’ufficiale g iudiziario ‘ ‘ a seguito di un accesso in loco ‘ ) pu ò essere dimostrata con ogni mezzo di prova (cfr. Cass. n. 14454 del 2020; Cass. n. 25860 del 2008; Cass. n. 21199 del 2021, in motiv.).
2.5. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 5 l.fall., anche in relazione all ‘ art. 101 c.p.c. e agli artt. 24 e 111, comma 7°,
Cost., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la società versasse in stato di insolvenza in ragione sia dell ‘ ammontare dei debiti fiscali ammessi al passivo sia del valore dei beni costituenti l ‘ attivo, senza, tuttavia, considerare, per un verso, che l ‘ accertamento dello stato di insolvenza può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato sempre che si tratti di fatti anteriori alla pronuncia dichiarativa pur se conosciuti dopo e, comunque, sottoposti al contraddittorio tra le parti, e, per altro verso, che il valore dei beni, pari a circa 700.000 euro, non è utilizzabile al fine di accertare l ‘ insolvenza di una società ‘ in fase attiva ‘.
2.6. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c. Lo stato d ‘ insolvenza, infatti, può risultare (oltre che dagli atti dell ‘ istruttoria prefallimentare svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 18, comma 2°, n. 4, e comma 8°, l.fall.) o, comunque, acquisiti dalla corte d ‘ appello (art. 18, comma 10°, l.fall.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.), come lo stato passivo. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in effetti, come si desume dall ‘ art. 18, comma 10°, l.fall., l ‘ accertamento dello stato di insolvenza dev ‘ essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato (e, in ragione della rituale produzione dei documenti che li dimostrano, appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo) purché si tratti (come nel caso in esame) di fatti (quali i debiti della società nella misura in cui sono stati ammessi al passivo) anteriori alla
pronuncia, anche se conosciuti (alla luce delle emergenze dello stato passivo) successivamente in sede di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015). L ‘ insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), non può essere, d ‘ altra parte, esclusa, come invece pretendono i ricorrenti, dal suo cospicuo patrimonio immobiliare ove (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la società disponeva (come gli stessi, del resto, ammettono: v. il ricorso, p. 8) della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo.
2.7. Per il resto, la Corte rileva come l ‘obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2°, c.p.c., riguarda solo le questioni di fatto (ovvero quelle miste di fatto e di diritto) che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti e non, invece, questioni che, come quella in esame, implicano semplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio (Cass. n. 10353 del 2016; Cass. n. 822 del 2024). L’omessa indicazione a lle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione , comporta, del resto, la nullità della sentenza (cd. ‘ della terza via’ o ‘ a sorpresa’ ) per violazione del diritto di difesa solo se la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. n. 11308 del 2020; Cass. n. 21314 del 2023): ciò che, nel caso in esame, i ricorrenti non
hanno ritenuto di fare, non potendosi, di certo, considerare come tali, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento, il ventilato esercizio della facoltà d’impugnazione dinanzi al giudice tributario o la prospettata possibilità di rateazione del debito tributario. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che: -lo stato d ‘ insolvenza dell ‘ imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d ‘ impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull ‘ imputabilità o meno all ‘ imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all ‘ impresa, così come sull ‘ effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale; l’autorità giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022) e, a fortiori , della possibilità di rateazione del relativo debito tributario.
Il ricorso , per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere, quindi, dichiarato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1,
comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’ inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.200,00, d i cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima