Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4543 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 3956-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -società cooperativa, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del controricorso.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
–
intimato-
avverso la sentenza n. 7690/2022 de lla Corte d’Appello di Roma , pubblicata il 30 novembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30.11.2022, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da NOME COGNOME titolare dell’ 85% delle quote di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Roma su istanza di Banca Valdichiana -Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE Valdichiana e Maremma RAGIONE_SOCIALE; di seguito Banca RAGIONE_SOCIALE). La corte del merito, per quanto ancora interessa, ha escluso che ricorressero i denunciati vizi della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e che, in conseguenza, la sentenza impugnata, pronunciata nella contumacia della fallenda, dovesse dichiararsi nulla, rilevando che era stato seguito l’iter notificatorio previsto dall’art. 15, 3° comma, l. fall. e che, poiché l’indirizzo PEC di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) era variato d’ufficio senza che la società comunicasse il nuovo e, come attestato nella relata dell’ufficiale giudiziario, la debitrice era risultata sconosciuta presso la sede legale, la notificazione si era perfezionata mediante deposito dell’atto presso la casa comunale.
La sentenza, pubblicata il 30 novembre 2022, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui Banca TEMA ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 15 l. fall. e 140 c.p.c. Asserisce che RAGIONE_SOCIALE, in origine denominata RAGIONE_SOCIALE, era titolare della casella Pec . , , la cui variazione d’ufficio con decreto del 22/5/2019 del Giudice del R.I. non le era mai stata comunicata; aggiunge che l’esame del fascicolo telematico non recava traccia della notificazione che avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede legale della società ‘di persona’ (ovvero nei confronti) del legale rappresentante NOME COGNOME COGNOME subentrato nella carica a NOME COGNOME sin dal 2012, ancorché dalla visura camerale risultasse che la carica di amministratore era ancora rivestita da quest’ultimo , per verosimile negligenza del professionista incaricato della comunicazione. Osserva ancora che l’art. 145 c.p.c. prevede la possibilità di notificazione ex art. 140 c.p.c. nella specie eseguita (ma comunque incompleta, mancando prova della spedizione della raccomandata), ma solo nel caso in cui sia impedita quella presso la sede sociale o presso il legale rappresentante. Ribadisce, pertanto, che la nullità della notifica del ricorso avrebbe impedito alla fallenda di partecipare al procedimento prefallimentare, con conseguente nullità della sentenza dichiarativa.
Il motivo è inammissibile per più di una ragione.
2.1. Sotto un primo profilo, le censure (che sembrano muovere dall’errato presupposto che notificazione ‘di persona’ ovvero effettuata personalmente dall’ufficiale giudiziario – significhi invece notificazione ‘a mani’ del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società) non contestano gli accertamenti della corte del merito in ordine all’inoperatività della casella Pec di RAGIONE_SOCIALE ed al fatto che la società fosse sconosciuta presso la sede legale.
2.2. Sotto altro profilo, il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto la notifica validamente
eseguita ai sensi dell’art. 15, 3° comma, l. fall., e non già degli artt. 140 e 145 c.p.c.
2.3.Risulta, del resto, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 15, comma 3, l. fall. (come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012) nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla societ à può essere eseguita all’indirizzo PEC della stessa, e in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, che esclude l’applicabilità di quella ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di ir reperibilità del destinatario della notifica (Cass. nn. 19688/2017, 5311/2020, 4030/2022; cfr. anche Cass. n. 7258/2022, che ha ulteriormente precisato che l’art. 15, comma 3 cit. non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale.
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi e in euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 24.9.2024