Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34990 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
sul ricorso 14692/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, e domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente – contro
Fallimento di COGNOME NOME in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, presso cui è domiciliato in Sorrento, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 793/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale hanno altresì fatto confluire beni immobili di loro proprietà.
Il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE ha agito per la revocatoria fallimentare dell’atto istitutivo di quel fondo.
2.-Il giudizio si è svolto in primo grado davanti al Tribunale di Torre Annunziata, in contumacia dei due convenuti, ai quali la citazione era stata notificata ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., ed in quel giudizio l’atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato revocato e dichiarato inefficace nei confronti della procedura.
3.-I due convenuti contumaci hanno proposto, avverso tale sentenza, un appello tardivo giustificato dalla circostanza di non essere venuti a conoscenza del procedimento, per via della irregolarità della notifica, effettuata , si, nel luogo di formale residenza, ma non in quello di effettivo domicilio, che si trovava a pochi metri di distanza: irregolarità palesata dal fatto che l’ufficiale giudiziario non aveva effettuato le ricerche prescritte dall’articolo 143 c.p.c. e volte ad individuare il luogo effettivo di dimora dei convenuti.
La Corte di Appello di Napoli ha ritenuto infondata questa giustificazione, ritenendo invece l’appello correttamente notificato , ed ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.
4.-Questa decisione è qui impugnata dai due originari convenuti con due motivi di ricorso. Il fallimento si è costituito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
La ratio della decisione impugnata.
La Corte di Appello, fatta la premessa che le dichiarazioni contenute nella relazione di notifica vanno intese unitariamente considerate, piuttosto che separatamente, ha ritenuto che il notificatore abbia effettivamente svolto le ricerche necessarie a rintracciare i destinatari della notifica, ma inutilmente, e che dunque le prescrizioni dell’articolo 143 c.p.c. devono ritenersi rispettate.
6.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 143 c.p.c., oltre che 148 e ss., stesso codice.
La tesi è che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato la relata di notifica. In essa è scritto: <>. Aggiunge poi il notificatore che <>.
Secondo i ricorrenti, questa dicitura non è sufficiente ad attestare di aver svolto ricerche volte alla individuazione del domicilio dei convenuti, in quanto non è indicato con precisione che ricerche sono state svolte; e comunque non è sufficiente in quanto l’attestazione conferma solo che le informazioni assunte valgono ad escludere che i destinatari stessero nel luogo di residenza, ma non vale ad attestare che sono state fatte ricerche per individuare dove, diversamente, essi abitassero.
7.- Il secondo motivo prospetta egualmente violazione degli articoli 143, 148, 160 del codice di procedura civile.
In sostanza, il motivo ribadisce la censura alla interpretazione che la Corte di Appello effettua della relata di notifica, quanto alla dichiarazione del notificatore di avere effettuato le ricerche necessarie, aggiungendo che la notifica ex articolo 143 c.p.c. può essere richiesta solo quando chi notifica ignora incolpevolmente l’esatta residenza del destinatario, ed invece, nel caso presente, gli organi del fallimento sapevano esattamente dove risiedevano i due convenuti.
8.- I due motivi prospettano questioni comuni. Può farsene unico scrutinio.
Essi sono infondati.
Innanzitutto, non si contesta il criterio con cui si deve interpretare la relata di notifica, ossia il criterio indicato dai giudici di merito, sulla scorta di un principio di diritto di questa Corte: che cioè vada effettuata una interpretazione complessiva delle dichiarazioni contenute nella relata (Cass. 3426/ 2010).
Si contesta piuttosto l’esito di quella interpretazione.
Ma, allora, innanzitutto la censura è inammissibile, in quanto l’interpretazione di una dichiarazione di scienza (quale è l’attestazione di aver compiuto determinate attività) è questione di fatto, non censurabile in Cassazione.
E soprattutto, la censura è infondata in quanto non è necessario che l’ufficiale giudiziario indichi analiticamente tutte le attività che ha svolto e le informazioni che ha assunto al fine di individuare l’effettiva residenza (anche Cass. 3426/ 2010), ma è sufficiente che dica di averle effettuate.
Nella relata invero si dice chiaramente che <>, dopo avere detto che sono state assunte informazioni sul posto.
Non era dunque necessario che si facesse menzione di ogni singola attività diretta ad acquisire quella informazione.
Né infine è ammissibile la censura relativa al presupposto soggettivo della notificazione ex articolo 143 c.p.c.: si dice che gli organi del fallimento conoscevano l’effettivo indirizzo , che stava a poco distante da quello formale.
Questa asserzione urta contro un accertamento in fatto: i giudici di merito hanno asserito che della esistenza di una vicina effettiva residenza non era stata data alcuna prova, e questo accertamento va tenuto fermo, non potendo qui essere messo in discussione. Né può darsi per provato che, lontana o meno che fosse l’effettiva residenza, essa era nota agli organi del fallimento, poiché anche questo è un dato di fatto che doveva essere accertato nei giudizi di merito.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 2.000,00 euro, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso e, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Il Presidente