Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22806 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23078/2023 R.G. proposto da: ll’avvocato
COGNOME, rappresentato e difeso da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende, -controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-intimati-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PALERMO nel proc.to n. 245/2022 depositato il 10/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 3470/2023 pubblicata il 10/10/2023, ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto in data 6/5/2022 del Tribunale di Termini Imerese, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno nel dicembre 2021, COGNOME NOME e COGNOME NOME -rispettivamente ex sindaco ed ex presidente del consiglio comunale del comune di Bolognetta -erano stati dichiarati « non candidabili con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nel territorio RAGIONE_SOCIALE regione siciliana, in relazione ai due turni elettorali successivi al provvedimento di scioglimento del RAGIONE_SOCIALE Comunale del Comune di Bolognetta », adottato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica in data 19 novembre 2021.
In particolare, i giudici di appello respingevano, anzitutto, il motivo di reclamo in riferimento al disposto rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità del procedimento di primo grado, eccezione fondata sulla dedotta inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di fissazione di udienza e degli altri atti introduttivi del giudizio per essere stata, tale notifica, effettuata a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Ufficiale Giudiziario, rilevando che nel caso di specie non si verteva in un caso di inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE notifica (Cass. 31085/2022: « l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto
qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALE nullità »), potendo, al più, configurarsi una ipotesi di nullità -giammai di inesistenza –RAGIONE_SOCIALE notificazione in argomento, nullità, tuttavia, sanata dal non contestato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo di essa.
Nel merito, la Corte territoriale respingeva il reclamo, in particolare, dando atto che, con sentenza n.7205 del 24 luglio 2023, il RAGIONE_SOCIALE di Stato aveva rigettato l’appello proposto dagli odierni reclamanti avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale del comune di Bolognetta emesso dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica in data 19 novembre 2021, costituente presupposto necessario per l’adozione RAGIONE_SOCIALEe pronunce di incandidabilità qui in discussione, e che non erano censurati, con il reclamo, i principi di diritto affermati dal Tribunale alle pagine 13 -19 né erano contestabili, alla luce dei fatti sottesi al decreto presidenziale di scioglimento, le cause che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale del comune di Bolognetta, cui fa riferimento il Tribunale di prime cure alle pagine 19 -22 del decreto oggetto di reclamo.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 20/11/2023, affidato ad un unico motivo, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno (che resiste con controricorso) e RAGIONE_SOCIALE Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo, RAGIONE_SOCIALE Procura Generale presso la Corte di Cassazione, di NOME COGNOME (che non svolgono difese ).
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento (art. 360 n.4 c.p.c.) per l’omessa declaratoria di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio di primo grado (in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 137 c.p.c.), con conseguente improcedibilità del giudizio di incandidabilità ex art. 143 T.U.E.L.
La proposta del RAGIONE_SOCIALE di incandidabilità del ricorrente, ex art.143, comma 11, del TUEL, a seguito di pubblicazione del Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica del 19 novembre 2021 di « Scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta e nomina RAGIONE_SOCIALE commissione straordinaria » era stata notificata (con riferimento ai seguenti atti:il decreto di fissazione d’udienza del procedimento, priva di numero di ruolo; -stralcio RAGIONE_SOCIALE Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica Italiana n.298; -la nota n.15900/B/241/21, priva di allegati), in data 18 gennaio 2022, previa convocazione in Caserma, dal Maggiore M.M. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non tramite Ufficiale giudiziario.
Dovevano, ad avviso del ricorrente, invece, applicarsi le norme in tema di notificazione degli atti civili dettate dall’art. 137 c.p.c. nel procedimento di cui all’art. 143 T.U.E.L., in quanto il comma 11 RAGIONE_SOCIALE‘art.143 TUEL recita «si applicano in quanto compatibili le procedure di cui al libro IV, titolo II, Capo VI del codice di procedura civile» (Cass. 516/2017). Nè l’art. 137 c.p.c. né il DPR 15 dicembre 1959, n. 1229 , Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, attribuisce all’RAGIONE_SOCIALE (dipendenti funzionalmente dal RAGIONE_SOCIALE) alcun potere notificatorio di atti del giudizio ordinario civile.
Si deduce che si trattava di notifica RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento inesistente giuridicamente, e quindi mai entrata a far parte RAGIONE_SOCIALE realtà RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, come tale non passibile di sanatoria né per mezzo RAGIONE_SOCIALE rinnovazione disposta dal giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c. né mediante la costituzione in giudizio del ricorrente, cosicché il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno doveva essere dichiarato improcedibile, con il conseguente pieno esercizio da parte del ricorrente dei diritti di elettorato.
Il RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del ricorso, asserendo che l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica non avrebbe leso il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente avendo raggiunto lo scopo, essendosi
quest’ultimo costituito per eccepire l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica. Nel merito, eccepisce che « secondo il consolidato orientamento di codesta Suprema Corte, appare evidente come la costituzione del resistente -anche nell’eventuale e – nel caso di specie, denegata ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza abbia avuto un effetto sanante del lamentato vizio ».
La censura è infondata.
3.1. L’unico motivo del presente ricorso è basato sulla nullità del procedimento per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, che costituisce oggetto RAGIONE_SOCIALEe predette decisioni, ma esclusivamente rivolto – come viene a chiare lettere ribadito nelle conclusioni del ricorso – ad ottenere, se del caso in sede di rinvio, « la declaratoria in rito di chiusura del processo per l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso per l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica introduttiv a».
Si invoca quindi la pretesa inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica al ricorrente RAGIONE_SOCIALE proposta di incandidabilità del RAGIONE_SOCIALE, avvenuta da parte dei RAGIONE_SOCIALE, in data 18 gennaio 2022.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 137 c.p.c., secondo cui le notificazioni nel processo civile « sono eseguite dall’ufficiale giudiziario », tranne che nei casi previsti dalla legge, come dagli artt. 150 e 151 c.p.c. o notifiche da parte degli avvocati (ipotesi non ricorrenti nel caso concreto), essendo stata, per contro, la notifica RAGIONE_SOCIALE proposta di scioglimento del consiglio comunale e di incandidabilità effettuata dal RAGIONE_SOCIALE.
Il punto, sul quale insiste, in modo particolare, il ricorrente è che secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte l’esistenza RAGIONE_SOCIALE notifica presuppone che l’attività di trasmissione RAGIONE_SOCIALE‘atto da notificare sia svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, RAGIONE_SOCIALE possibilità giuridica di compiere detta attività. Tali non sarebbero i RAGIONE_SOCIALE atteso che l’art. 137 c.p.c. prevede che le notificazioni debbano essere effettuate dall’ufficiale giudiziario
3.2. Certamente va condiviso l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘istante, secondo cui «la proposta del RAGIONE_SOCIALE (che costituisce l’atto introduttivo del giudizio ex art. 143 TUEL, Cass.S.U. 1747/2015) deve essere notificata « con le forme previste per il giudizio ordinario » (in tal senso, Cass. 516/2017).
3.3. Tuttavia, le Sezioni Unite (Cass. 14916/2016) hanno affermato che « L’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALE nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, RAGIONE_SOCIALE possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi RAGIONE_SOCIALE notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa ».
Nell’obiettivo di segnare la distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla di atto processuale, le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che: a) « l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivit à priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto »; b) scopo RAGIONE_SOCIALE notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del
destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilit à , con gli effetti che ne conseguono (in termini di instaurazione del contraddittorio); c) in presenza di una notificazione nulla, cos ì come opera la sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, attraverso la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ci ò gi à spontaneamente provveduto; d) tra i requisiti strutturali minimi RAGIONE_SOCIALE notificazione, vi è « l’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, RAGIONE_SOCIALE possibilit à giuridica di compiere l’attivit à stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitat o».
Il principio di diritto ha trovato conferma nelle successive pronunce (Cass. 26511/2022).
In ordine alla notificazione inesistente, con riguardo all’elemento strutturale RAGIONE_SOCIALE trasmissione ad opera di un « soggetto qualificato », si deve segnalare Cass. 31085/2022, ove si è affermato che « L’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALE nullità; l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione non è sanabile per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo » (questa Corte ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello perché risultante da « foglio sciolto » rinvenuto nel fascicolo di causa e priva RAGIONE_SOCIALE‘indicazione del soggetto notificante, RAGIONE_SOCIALE sua qualità e RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE consegna, non certificata dalla firma del ricevente).
Si deve poi ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimit à , l’attivit à di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente e la nullit à , quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALE notificazione stessa (Cass. 11466/2020; Cass., sent. n. 15081 del 2004, resa in una fattispecie in cui il requisito prescritto dalla legge e mancante era proprio quello relativo alla previa autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; in generale, Cass., sent. n. 5743 del 2011).
3.4. Orbene è evidente che se l’inesistenza è ricostruita – in via interpretativa, mancando nell’ordinamento una norma che la contempli – come la fattispecie in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio de quo – che peraltro presenta connotati particolari anche con riguardo alla editio actionis (ve dasi tra le altre Cass. 10780/2019 e Cass. 9927/2024) rendeva certamente riconoscibile l’atto compiuto dai RAGIONE_SOCIALE come una notificazione.
Tanto vero che il ricorrente si è regolarmente costituito in giudizio. Nella specie, l’attività notificatoria contestata ha riguardato la comunicazione, tramite l’RAGIONE_SOCIALE, del decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti del Presidente del Tribunale, con il quale si assegnava anche termine al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno per la notificazione RAGIONE_SOCIALE proposta del Ministro e del decreto ai soggetti indicati nella proposta medesima, nonché RAGIONE_SOCIALE Gazzetta Ufficiale (contenente la relazione prefettizia) e di nota ministeriale del 2021.
Non ricorre un’ipotesi di inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE notificazione contestata, in quanto nella specie, previa convocazione nella
Caserma dei RAGIONE_SOCIALE, il Maggiore NOME. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE comunicava al COGNOME gli atti indicati in ricorso.
Orbene, i RAGIONE_SOCIALE rientrano nel personale di Polizia Giudiziaria cui possono essere delegati compiti di indagine, in ambito penale, e la notificazione di atti relativi.
Come chiarito da questa Corte, Cass.pen., sez. I, 9.3.2006, n. 8324, in ambito penale, la notifica di un atto da parte RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria, al di fuori RAGIONE_SOCIALE propria sfera di competenza, non può essere causa di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione, in quanto compiuta da un organo comunque dotato del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione, né di nullità, non essendo prevista tale sanzione in maniera espressa e non essendo tale irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, ma, come tale, costituisce una mera irregolarità, ininfluente sul processo (« La modifica legislativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 148 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria in tema di notifiche all’ipotesi prevista dall’art. 151 cod. proc. pen., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l’inesistenza nè la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenz a»; cfr. Cass.26110 /2009: « Le notifiche effettuate dalla polizia giudiziaria al di fuori RAGIONE_SOCIALE propria sfera di competenza devono ritenersi comunque validamente eseguite, costituendo la violazione dei limiti posti dal primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 151 cod. proc. pen. una mera irregolarità, in mancanza di una specifica previsione di una nullità per la stessa »).
E il principio va applicato nel presente giudizio, non ricorrendo quindi un’ipotesi di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione in quanto effettuata da parte di un soggetto del tutto non qualificato al compimento di tale attività.
I RAGIONE_SOCIALE rientrano, peraltro, in quanto organi di polizia giudiziaria, senza dubbio tra i soggetti qualificati, dotati, in base alla legge, RAGIONE_SOCIALE possibilità giuridica di compiere detta attività di notifica.
Nel caso di specie, deve ritenersi pertanto – come correttamente ritenuto dal giudice di appello – sussistente, al più, una nullità RAGIONE_SOCIALE notifica, ossia un difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale, che autorizza i RAGIONE_SOCIALE ad effettuare le notifiche nei limiti posti dalle norme penali succitate, e non certo un’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica, essendo l’atto, posto in essere dai RAGIONE_SOCIALE, certamente riconoscibile come notifica e senza dubbio idoneo a realizzare lo scopo di rendere edotto il notificato RAGIONE_SOCIALE domanda di incandidabilità .
La conseguenza è che tale notifica, al più nulla, è stata sanata dalla costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato (Cass. 30722/2023; Cass. 8252/2024).
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto tra il ricorrente e il controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio