Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3645 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3645 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7822/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME, -ricorrente- contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6636/2019 depositata il 4.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME, lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del quarto e del quinto motivo, assorbiti gli altri.
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 9864/2016, il Tribunale di Roma, dopo l’accoglimento del regolamento di competenza proposto davanti alla Cassazione (con
ordinanza n.673/2014) avverso l’ordinanza di sospensione per pregiudizialità penale inizialmente adottata, dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n.20658/2009, con cui le era stato imposto dal Tribunale di Roma il pagamento dei compensi professionali, maturati dall’AVV_NOTAIO in relazione a oltre quaranta cause civili di elevato valore economico, patrocinate dal professionista nell’interesse dell’opponente. Secondo il primo Giudice, la cliente non aveva fornito la prova dell’irritualità della notifica del decreto ingiuntivo da parte del creditore.
NOME COGNOME interponeva appello.
Nella resistenza di NOME COGNOME, con la sentenza n. 6636/2019 del 4.11.2019, la Corte d’Appello di Roma dichiarava ammissibile l’opposizione tardiva, ritenendo, anche alla luce di quanto emerso in sede penale, che si fosse concretizzata una fattispecie di notifica inesistente in fatto del decreto ingiuntivo e che, a causa di tale notifica inesistente, la cliente non avesse avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e fosse stata quindi in grado di proporre opposizione soltanto a seguito della successiva notifica allo stesso indirizzo di residenza di INDIRIZZO, INDIRIZZO, del precetto unitamente al pignoramento. Tutto ciò considerato, il giudice di secondo grado revocava il decreto opposto, dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c.; dichiarava altresì la responsabilità aggravata dell’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 96, comma 3° c.p.c., determinando in via equitativa la somma dal medesimo dovuta a tale titolo.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, e NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, l a Procura AVV_NOTAIO ha depositato memoria con le sue conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
All’esito della camera di consiglio del 5 -2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione dei principi in tema di inesistenza degli atti processuali in genere e, in specie, di inesistenza della notificazione, affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14916 del 20.7.2016. La Corte d’appello avrebbe erroneamente accertato l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto in via di fatto -desumendo dal giudizio penale che il professionista, con il concorso dell’ufficiale giudiziario, avrebbe fatto apparire falsamente il tentativo di notifica personale presso la residenza del destinatario del 30.11.2009, in realtà mai effettuato, per poi procedere alla notifica agli irreperibili ai sensi dell’art. 143 c.p.c. piuttosto che in via strettamente giuridica. Il giudice di secondo grado avrebbe, invece, dovuto valorizzare gli elementi costitutivi essenziali a rendere riconoscibile una notificazione, individuati dalle Sezioni Unite e indirettamente accertati nel caso concreto per il perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 644 c.p.c. e dei principi in tema di inefficacia del decreto ingiuntivo. La Corte capitolina avrebbe erroneamente dichiarato l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, senza avvedersi che , in presenza della volontà del creditore di avvalersi del decreto, anche mediante una notificazione ex art. 143 c.p.c. nulla, ma non inesistente, doveva ritenersi esclusa la presunzione di abbandono del titolo che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce il fondamento dell’inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c.
Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente censura l’omessa pronuncia nel merito della domanda
proposta con il ricorso monitorio e sulle eccezioni relative alla quantificazione del credito maturato dal professionista.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione del principio affermato da Cass. n. 673 del 2014 in sede di regolamento di competenza, alla luce del quale la sentenza pronunciata nel processo penale non può esplicare efficacia di giudicato nel processo civile, ove non vi sia identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi. Lamenta altresì, in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., la violazione dei principi che governano l’accertamento del falso nel processo civile in assenza di querela di falso civile, per avere la Corte territoriale surrogato l’accertamento conseguibile in sede di giudizio di falso civile attraverso l’utilizzo esclusivo degli atti penali.
Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente censura la violazione del principio generale che consente l’utilizzo di atti penali, compresa la sentenza penale non passata in giudicato, giacché la Corte d’Appello avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla sentenza penale relativa alla vicenda per cui si procede e su atti penali relativi a vicende processuali estranee al rapporto con l’odierna resistente.
Con il sesto motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c. , per avere la Corte distrettuale ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva in mancanza di prova, da parte dell’opponente, della non tempestività della conoscenza del decreto ingiuntivo, tale da giustificare la proposizione dell’opposizione al decreto a distanza di circa sette mesi dal perfezionamento formale del procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c.
Con il settimo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma 3° c.p.c. in relazione al mancato accertamento del
presupposto della colpa grave con riguardo dell’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 96, comma 3° c.p.c. in punto di quantificazione della somma equitativamente determinata, per avere il Giudice di secondo grado fatto riferimento a una percentuale del valore della causa.
9.Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dalla controricorrente, che è infondata.
Risulta riportata nel ricorso la concisa esposizione dei fatti di causa, con le diverse statuizioni adottate dai giudici di primo e di secondo grado.
Allo stesso tempo i motivi di ricorso, per le argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata e per le ragioni fatte valere, non richiedevano la riproduzione testuale di documenti, e non sono neppure indicate le eccezioni fatte valere dall’opposto che si sostiene che non sarebbero state riportate nel ricorso.
Ugualmente infondata è l’eccezione della controricorrente secondo la quale l’intero ricorso avversario sarebbe inammissibile, perché tendente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio per un nuovo accertamento di fatto in sede di legittimità, dovendosi tale eccezione valutare in relazione ai singoli motivi di ricorso proposti.
10.Vanno esaminati congiuntamente, per la loro interconnessione, i primi due motivi di ricorso, con i quali ci si duole dell’erronea sussunzione della notifica del decreto ingiuntivo opposto nella fattispecie della notifica inesistente e della conseguente dichiarazione di inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., senza pronuncia nel merito della domanda di pagamento del compenso professionale, proposta nella fase monitoria e non rinunciata.
I motivi sono fondati.
L’impugnata sentenza, dopo avere evidenziato che nella causa civile non era stata proposta querela di falso, a pagina 5 ha ritenuto l’ inesistenza di fatto della notifica del decreto ingiuntivo opposto, desumendo per presunzioni la prova di tale inesistenza da una serie di elementi:
a) la condanna dell’ufficiale giudiziario e dell’attuale ricorrente da parte del Tribunale penale di Roma con sentenza del 10.6.2016, impugnata, per il reato di cui agli articoli 110, 479 e 476 comma 2° c.p. e 61 n. 2) c.p., per avere l’ufficiale giudiziario, d’intesa con il ricorrente, formato una falsa notifica del decreto ingiuntivo in questione, in cui contrariamente al vero si attestava che all’indirizzo di Roma, INDIRIZZO, in data 30.11.2009, la destinataria del decreto ingiuntivo, NOME COGNOME, risultava sconosciuta e il portiere assente, per poi procedere, sulla base di tale preventivo falso tentativo di notifica, alla notificazione del medesimo decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in data 3.12.2009, allo scopo di precludere a NOME l’opposizione tempestiva;
b) gli atti dell’indagine penale della Procura della Repubblica di Roma prodotti in primo grado da parte opponente con le note del 31.7.2012, tra i quali, le sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME, in ordine alla possibilità di far eseguire notifiche di atti ex art. 143 c.p.c. per conto del cliente, illecitamente e all’insaputa del destinatario, previo pagamento dell’ufficiale giudiziario compiacente;
c) la circostanza che il ricorrente, sia prima del falso tentativo di notifica del 30.11.2009, che dopo, avendo assistito NOME COGNOME per molti anni, aveva acquisito piena conoscenza del luogo della sua residenza e delle sue abitudini;
d) il fatto documentato che, dopo la notifica ex art. 143 c.p.c. del 3.12.2009 del decreto ingiuntivo, il ricorrente aveva proceduto alla notifica del precetto e contestuale pignoramento presso l’abitazione di NOME in Roma, INDIRIZZO, piano secondo, interno 3/4, con
ricezione dell’atto a quell’indirizzo in data 2.7.2010, mediante consegna al portiere.
Da questi elementi probatori, la Corte distrettuale ha tratto la convinzione che il 30.11.2009 non c’era stato alcun tentativo di trasmissione e consegna materiale del decreto ingiuntivo in questione alla destinataria NOME COGNOME, né al portiere della sua residenza di Roma, che potesse costituire il presupposto della notifica poi compiuta ex art. 143 c.p.c. il 3.12.2009, che perciò ha ritenuto inesistente.
Diversamente, rileva la Corte che, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14916 del 20.7.2016 sulla distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla, la notifica in questione ex art. 143 c.p.c. non può essere qualificata come inesistente e deve farsi rientrare nella fattispecie della notificazione nulla.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto, infatti, che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente.
Invece, il luogo in cui la notificazione venga eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi all’individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento
dello scopo, a seguito della costituzione della parte destinataria della notificazione, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione.
Nel caso di specie, ancorché il tentativo di notifica presso la residenza della destinataria del decreto ingiuntivo del 30.11.2009 non sia avvenuto, secondo l’accertamento in fatto svolto dalla Corte d’appello , la successiva notifica del decreto ingiuntivo ex art. 143 c.p.c. del 3.12.2009, in quanto effettivamente eseguita a NOME COGNOME mediante deposito di copia dell’atto presso la casa comunale di Roma, deve ritenersi viziata da nullità. Si tratta di notifica che -seppure non sia stata preceduta dalle attività di ricerca dell’indirizzo di residenza, dimora, o domicilio, peraltro noto all’AVV_NOTAIO COGNOME in ragione del rapporto professionale-, è stata trasmessa da ufficiale giudiziario ed è stata eseguita a NOME COGNOME con il deposito presso la casa comunale di Roma; il luogo di notificazione (presso la casa comunale di Roma) non attiene agli elementi essenziali della notifica, e non permette quindi di ritenere la notifica addirittura inesistente per mancanza della fase di consegna. Infatti, è già stata ritenuta la nullità della notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c., quando non sia stata preceduta da idonee ricerche sulla residenza, dimora, o domicilio del destinatario (Cass. 25.1.2022 n. 2224; Cass. n. 19012/2017).
Essendo nulla e non inesistente la notifica del decreto ingiuntivo ex art. 143 c.p.c. a NOME COGNOME, l’impugnata sentenza non avrebbe potuto dichiarare l’inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c.: il decreto ingiuntivo, anche se invalidamente, è stato notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia e l’art. 644 c.p.c. si applica alle sole ipotesi di notifica inesistente (Cass. 21.1.2019 n. 1509; Cass. 23.8.2011 n. 17478; Cass. 28.8.2009 n. 18791; Cass. 31.10.2007 n.22959; Cass. 1.9.200 2000 n. 11498). Infatti, come esposto nei precedenti citati, la notifica nulla del decreto ingiuntivo è comunque idonea a manifestare la volontà di chi abbia invalidamente notificato il decreto ingiuntivo di avvalersi del
decreto; quindi, la notifica nulla è tale da escludere ogni presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c., per cui in caso di notifica nulla il giudice dell’opposizione deve pronunciarsi, al di là della sorte del decreto ingiuntivo, sul merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria (Cass. 31.10.2007 n. 22959).
11. Deve essere logicamente esaminato e rigettato il sesto motivo di ricorso, in quanto legittimamente la Corte d’appello ha ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., stante il vizio della notificazione del decreto ingiuntivo e stante la proposizione dell’opposizione nel rispetto del termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, posto dall’ultimo comma dell’art. 650 c.p.c.; ciò, in quanto la notifica dell’opposizione tardiva è avvenuta il 12.7.2010, a fronte della notifica del precetto e del pignoramento avvenuta il 2.7.2010.
La Corte territoriale ha valutato tutti gli elementi a disposizione -anche quelli provenienti dalle indagini penali e dal processo penale- sulla base del suo prudente apprezzamento; a fronte delle modalità con le quali si è fatto apparire il tentativo di notifica del 30.11.2009, della circostanza che poi l’atto è stato depositato presso la casa comunale secondo lo schema di notifica dell’art. 143 c.p.c. nonostante il professionista conoscesse la residenza della sua cliente, nonché della circostanza che la prima notifica andata a buon fine, appunto presso la residenza, è stata quella del pignoramento il 2-7-2010, in termini esenti da vizi logici e giuridici la Corte ha concluso che NOME COGNOME aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo il 2-7-2010. In effetti, come evidenziato da Cass. Sez. Un. n. 9938/2005, la prova della non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo ai fini dell’opposizione tardiva può essere fornita a mezzo di presunzioni e, in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal quando e dal modo in cui la conoscenza sia avvenuta.
12.I restanti motivi di ricorso sono assorbiti. Il terzo, perché il giudice del rinvio dovrà procedere a esaminare nel merito la domanda del professionista volta a ottenere il pagamento dei compensi. Il quarto e il quinto, perché la questione relativa alla valenza nel giudizio civile degli accertamenti penali ha perso rilevanza decisoria a fronte dell’accoglimento del primo e del secondo motivo. Il settimo e l’ottavo motivo perché l e questioni sull’applicazione dell’art. 96 c.p.c. si porranno solo all’esito della disamina della domanda del professionista.
13.In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità in base all’esito finale del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il sesto, assorbiti i restanti;
cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 5.2.2026
La Presidente Linalisa COGNOME