Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1435 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1435 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24528/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende in aggiunta all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza n. 982/2017 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 25.05.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere NOME COGNOME
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. NOME COGNOME e la sig.ra NOME COGNOME hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 982/2017 del 25/05/17 che ha rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1935/11 del 25/02/11.
Il tribunale aveva accolto la domanda proposta dal sig. NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME – in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE – avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento del medesimo COGNOME, del contratto del 18.03.97 con cui quest’ultimo aveva promesso allo COGNOME di vendergli le quote della predetta società, nonché la condanna del medesimo convenuto, anche quale legale rappresentante della suddetta società, alla restituzione RAGIONE_SOCIALE acconti ricevuti ed al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio di primo grado NOME COGNOME era deceduto ed il processo era stato riassunto nei confronti RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti, suoi eredi, dopo la costituzione di NOME COGNOME e nella (non dichiarata) contumacia di NOME COGNOME.
Al ricorso per cassazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha resistito con controricorso NOME COGNOME, eccependo
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preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività de relativa notifica.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositat memoria.
Il ricorso è inammissibile.
È pacifico che la sentenza della Corte di appello, pubblicat il 25.05.17, sia stata notificata il 17.7.17 all’AVV_NOTAIO procuratore domiciliatario dei ricorrenti nel giudizio di appell termine di giorni 60 di cui all’articolo 325 c.p.c. scadeva qu compresa la sospensione feriale dei termini, il 16.10.17.
Tanto premesso, il Collegio osserva, quanto alla notifica de ricorso nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME tale notifica stata effettuata al difensore domiciliatario dello COGNOME COGNOME giudizio di secondo grado, AVV_NOTAIO, presso lo studio quest’ultimo in INDIRIZZO, con at spedito il 30.10.2017, dopo la scadenza del termine pe l’impugnazione; donde l’inammissibilità della stessa.
A nulla rileva la precedente notifica, tempestivamente avviata 1’11.10.2017 al medesimo AVV_NOTAIO all’indiriz di Chiaravalle, INDIRIZZO, intINDIRIZZO; tale notifica, infatti era andata a buon fine perché il destinatario aveva trasferito la del proprio studio da Chiaravalle a Soverato.
Né la notifica andata a buon fine presso l’effettivo indiriz dello studio dell’AVV_NOTAIO in Soverato vale a conserv gli effetti collegati alla originaria richiesta di notifica presso l’i di Chiaravalle. Per giovarsi di tale effetto conservativo, infat ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’errore nell’indirizzament della prima notifica fosse dipeso da ragioni non a lui imputabili ( Cass. SSUU n. 4594/2016); l’errore nell’individuazione dell’indiriz dell’AVV_NOTAIO, per contro, è addebitabile al ricorr risultando tale indirizzo dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; cfr. Cass. GLYPH n.
17336/2019: «La notificazione di un atto di appello non compiutasi perché tentata presso il precedente recapito del difensore de controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesi “in rerum natura”, ossia per totale mancanza materiale dell’atto, avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’at al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria e 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudi dell’appellato, né di riattivazione del relativo procedime trattandosi di vizio imputabile al notificante in consideraz dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello s attraverso la consultazione telematica dell’RAGIONE_SOCIALE»; c Cass. n. 23760/20.
10. Quanto alla notifica del ricorso nei confronti della socie RAGIONE_SOCIALE – tenta presso la sede legale della società, in Catanzaro, INDIRIZZO, e presso la residenza del socio accomandatario p.t. NOME COGNOME, INDIRIZZO – è sufficiente rilevare che è rimasta senza esito. Tale notifica, infatti, non si è perfezi presso la sede legale della società (non reperita all’indirizzo), prova che essa si sia perfezionata presso la residenza del so accomandatario NOME COGNOME (non essendo stato prodotto l’ avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale, cfr. Cass. SSUU n. 10012/2021).
11. In ogni caso, se anche la notifica del ricorso per cassazion alla società RAGIONE_SOCIALE fosse stata materialmente compiuta, essa sareb giuridicamente inesistente, perché rivolta a soggetto non (pi esistente. Dalla “visura ordinaria società di persone” della CCIA Catanzaro risulta, infatti, che detta società era stata cancella registro delle imprese in data 29 gennaio 2015. Si veda, in proposit Cass. n. 5605/2021: «La cancellazione della società dal registro del imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione d
società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 I. fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventual prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso»: conf. Cass. SSUU n. 6070/2013.
11. Non ha pregio, infine, il rilievo svolto nella memoria dei ricorrenti alla cui stregua, poiché la sentenza impugnata non era stata notificata alla società RAGIONE_SOCIALE, l’impugnazione della stessa non sarebbe soggetta al termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c..
12. Quanto agli eredi COGNOME, è sufficiente rilevare che, poiché lo COGNOME aveva loro notificato la sentenza della Corte di appello, il loro potere processuale di impugnazione nei confronti di costui era in ogni caso soggetto al termine di decadenza di cui all’articolo 325 c.p.c.. Quanto alla posizione dei soci della società RAGIONE_SOCIALE, è sufficiente rilevare che la sentenza è passata in giudicato anche nei loro confronti perché essi, nel termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., non hanno proposto alcuna impugnazione, né hanno ricevuto alcun atto di impugnazione; gli eredi COGNOME, infatti, hanno impugnato la sentenza, oltre che nei confronti dello COGNOME, solo (e inammissibilmente) nei confronti della società estinta (e non nei confronti dei suoi ex soci), tentando inutilmente la notifica del
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ricorso, oltre che presso la sede sociale, presso la residen NOME COGNOME quale legale rappresentante della società e no quale ex socio, com’è fatto palese dall’undicesimo rigo dell’epigr del ricorso stesso.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti p il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contrib unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese giudizio di cassazione, che liquida in C 1.600, oltre C 200 per esbo e altri accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a ti di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile 21 giugno 2022.