Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20311 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10307/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, DELL’ARICCIA NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4658/2020, depositata il 05/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma con la quale -in accoglimento della domanda dei fratelli NOME e NOME COGNOME -le era stata ordinata la restituzione e il ripristino dello stato dei luoghi, in favore degli attori, di un immobile che ella aveva acquistato da NOME COGNOME, padre degli attori, con scrittura privata del 10.10.1987.
Al giudizio era successivamente riunito, ex art. 335 cod. proc. civ., altro appello (divenuto incidentale) promosso da NOME COGNOME, condannato in contumacia al pagamento, in favore della COGNOME, della somma di €. 105.060,00 a titolo di risarcimento del danno.
Eccepiva l’appellante incidentale la nullità della notificazione dell’atto di chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale, assumendo che la notifica sarebbe avvenuta in luogo diverso dalla sua residenza anagrafica.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma -confermata in parte la pronuncia impugnata con riferimento all’appello principale della COGNOME – per quel che qui ancora rileva rigettava l’appello incidentale, osservando che la notifica rinnovata dal Tri bunale a mezzo di servizio postale e spedita all’indirizzo di precedente residenza del COGNOME (INDIRIZZO, in Messina) si era perfezionata per compiuta giacenza del plico non ritirato, posto che, dall’attestazione
dell’Ufficiale Postale che aveva immesso l’avviso in cassetta, nell’assenza temporanea del destinatario comunque individuato all’indirizzo suddetto , si desume che il COGNOME aveva pur sempre mantenuto un collegamento funzionale con la precedente dimora (di INDIRIZZO, in Messina).
La suddetta pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME per la cassazione, il ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Resisteva NOME COGNOME depositando controricorso.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente afferma la nullità della notifica, e censura la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che l’accertamento di esistenza o persistenza di un collegamento funzionale diverso dalla residenza, dimora o lavoro possa essere desunto a posteriori da un Ufficiale Postale senza un dato fattuale comprovante la regolarità a fondamento dell’assunto, mentre invece dovrebbe essere oggetto di antecedente tracciabilità.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 legge n. 890 del 1982, dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 44 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Posto che il trasferimento della residenza fa presumere che anche il domic ilio sia stato trasferito, la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione del COGNOME limitando il suo ragionamento alla valutazion e
dell’agente postale, dalla quale ha desunto l’esistenza del collegamento funzionale con il vecchio indirizzo. A giudizio del ricorrente, l’argomentazione è erronea, in quanto la nuova residenza del COGNOME era conoscibile con l’acquisizione di un semplice certificato anagrafico e, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., il destinatario della notificazione deve sempre essere ricercato preventivamente nel comune di residenza e, solo in subordine, in quello della dimora o del domicilio.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi affermano la nullità della notifica per il non provato collegamento funzionale con il vecchio indirizzo di residenza.
Entrambi sono infondati.
La sentenza impugnata dà atto che dall’attestazione dell’ufficiale postale -che ha immesso l’avviso in cassetta, in assenza del destinatario comunque individuato all’indirizzo si desume che il COGNOME aveva pur sempre mantenuto un collegamento funzionale con la precedente dimora di INDIRIZZO, dove la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo, potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25631 del 2023; Cass. 24 marzo 2023, n. 8463; Cass. 20 settembre 2019, n. 23521; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016, Rv. 639660 -01; Cass. 9 maggio 2014, n. 10107; Cass. 19 luglio 2005, n. 15200), senza che occorra la querela di falso in ordine all’attestazione dell’ufficiale postale di «assenza temporanea» ( ex multis : Cass. n. 15135/2022).
Discende da quanto sopra che la pronuncia impugnata è del tutto corretta laddove ha ritenuto individuato il destinatario, sulla base
dell’attestazione dell’Ufficiale Postale, all’indirizzo della precedente residenza con la quale aveva mantenuto un collegamento funzionale; notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 890 del 1982.
In questo contesto, il COGNOME avrebbe dovuto dimostrare l’effettivo mutamento della residenza e la mancanza di collegamenti fattuali con il vecchio indirizzo.
Infatti, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25603).
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, parte ricorrente considerato che il giudizio è definito dalla Corte in conformità alla proposta -deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art.
13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 6.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di € . 4.000,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. – al pagamento della somma di € . 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda