Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1468 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1468 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5458/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
– intimata – avverso la sentenza n. 110/2019 della Corte d ‘a ppello di Catanzaro, depositata il 23.01.2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dalla Consigliera NOME COGNOME.
C.C. 17.11.2022
n. RNUMERO_DOCUMENTO
Pres. F. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Fatti di causa
I coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME proposero opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dinanzi il Tribunale di Castrovillari avverso il precetto ed il successivo pignoramento mobiliare promosso dalla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di Euro 17.561,04, in forza di vaglia cambiari emessi a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni da questi contratte .
L’opposizione venne rigettata dal ribunale, che con sentenza n. 196/2018, evidenziò come gli opponenti non avessero vinto la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale sottostante le cambiali azionate nei loro confronti.
Avverso la decisione di prime cure ha proposto appello u nicamente COGNOME NOME, lamentando la violazione dell’art. 1988 cod. civ ., l’errata valutazione dei mezzi di prova, nonché l’omesso esame e valutazione dei documenti prodotti.
La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello ritenendolo notificato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. e per quanto ancora di interesse, ha precisato: «risulta, invero, ex actis che la sentenza è stata notificata al difensore dei coniugi opponenti in data 25/4/2018 (ore 11:47:05) m ediante consegna all’indirizzo di posta elettronica dell’AVV_NOTAIO e che l’appello è stato notificato a mezzo pec in data 28/5/2018 e quindi oltre il termine breve di trenta giorni sancito dall’art. 325 cpc, scaduto il 25/5/2018 (venerdì) ».
Avverso la sentenza della Corte di appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi.
Sebbene intimata, la TER RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis comma 1 c.p.c.
Ragioni della decisione
C.C. 17.11.2022
n. RNUMERO_DOCUMENTO
Pres. F. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: violazione delle disposizioni di cui alla Legge 27 maggio 1949, n. 260, art. 2, in relazione agli art. 147 e 155 c.p.c. e D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies, convertito con modifiche nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, in relazione all’art. 3 bis L. 21 gennaio 1994, n. 53’ il ricorrente COGNOME lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto perfezionata la notifica della sentenza in data 25 aprile 2018, facendo quindi decorrere da tale data il termine breve di 30 giorni, sancito dall’art. 325 cod. proc. civ..
Il ricorrente sottolinea come la Corte territoriale non avrebbe considerato che il giorno 25 aprile di ogni anno, in base alla L. n. 260 del 1949, ricorre l’ Anniversario della Liberazione e pertanto, essendo un giorno festivo, la notifica avrebbe dovuto intendersi eseguita e perfezionata in data 26.04.2018 sicché il termine breve di trenta giorni di cui all’art. 325 c od. proc. civ. sarebbe quindi scaduto il giorno 26.05.2018, che, cadendo di sabato, era prorogato al primo giorno non festivo successivo, ovvero a lunedì 28.05.2018, data in cui è stato notificato l’appello , ai sensi dell’art. 155, comma 5 cod. proc. civ..
Il primo motivo di ricorso non è fondato e va disatteso.
La decisione della Corte d’appello è confor me all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha affermato che «l’art. 155, terzo comma, cod. proc. civ. sancisce il principio generale della normale indifferenza della natura festiva dei giorni cadenti nell’intervallo temporale di durata dei term ini (ordinatori o perentori) fissati per l’espletamento di (ogni) attività processuale da svolgersi fuori udienza. Di tale regola costituiscono eccezione i successivi quarto e quinto comma del medesimo art. 155, che stabiliscono la proroga ope legis al primo giorno seguente non festivo del termine che scada, rispettivamente in giorno festivo o nella giornata di sabato: previsioni giustificate dall’esigenza di ‘ consentire al titolare del diritto o della
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Pres. F. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l’ultimo giorno cadesse in giorno festivo ‘ (così, testualmente, Cass. 29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864). Ratio in tutta evidenza insussistente nell’ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all’inizio o nel corso del per iodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il compimento di un atto processuale: e ciò spiega la diversità di disciplina e la necessaria considerazione del dies festivo di notifica di un provvedimento quale exordium del termine per l’impugnazione, espunto in ogni caso il giorno iniziale di esso (art. 155, primo comma, cod. proc. civ: dies a quo non computatur in termino )» (Cass. Sez. 3 25/07/2022 n. 23123).
Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello di Catanzaro correttamente ha ritenuto fondata l’eccezione pregiudiziale sulla tardività del gravame, sollevata dalla società appellata RAGIONE_SOCIALE, poiché la notifica della sentenza di prime cure veniva effettuata in data 25 aprile 2018, sicché, non rilevando che il dies a quo fosse un giorno festivo, il termine di 30 giorni per il gravame d’appello ex art. 325 cod. proc. civ. veniva a cadere venerdì 25 maggio 2018: con la conseguenza che il ricorso in appello notificato nel termine breve a mezzo pec in data 28 maggio 2018 non era tempestivo (cfr. copia della sentenza e della relazione di notifica a mezzo PEC con attestazione di conformità).
Dalla ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso, discende, restando il merito precluso dal definitivo riconoscimento della tardività del gravame, l’assorbimento del secondo motivo rubricato: ‘ art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c. e 2967 cc., nullità della decisione derivante dalla relativa omissione dell’esame dei documenti prodotti in relazione alla prova della inesistenza di credito della RAGIONE_SOCIALE e del rilascio delle cambiali solo a garanzia in vista del perfezionamento del mutuo, fatto storico, la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione
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Pres. F. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
tra le parti e a carattere decisivo ‘, con cui il ricorrente, ritenendo tempestivo l’appello, alla luce di quanto esposto nel primo motivo, chiede di rimettere la decisione della causa alla Corte d’appello onde provvedere alla correzione della sentenza emessa in primo grado che ha errato nella applicazione del principio di cui all’art. 1988 cod. civ.; evidenzia come la disciplina dell’art. 1988 cod. civ. comporti una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto; l amenta infine l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di primo grado omesso di considerare le opposizioni formali all’atto di precetto formulate.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è a disporre alcunché sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione