Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34249 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34249 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 2867/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA depositata il 11/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che: 2867/2020
NOME COGNOME si opponeva a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Giudice di pace di Roma su ricorso di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di fatture non pagate. L’opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa. Con sentenza n. 16500/2019 il Giudice di pace rigettava l’opposizione.
Il COGNOME proponeva allora appello davanti al Tribunale di Roma, che però lo giudicava inammissibile ex articolo 348 ter c.p.c.
Il COGNOME ha proposto ricorso, contenente tre motivi avverso l’ordinanza del giudice d’appello e cinque motivi avverso la sentenza del primo giudice; la intimata non si è difesa.
Considerato che:
La decisione viene per logica giuridica compiuta in relazione alla ragione liquida, relativa al quarto motivo proposto avverso la sentenza impugnata. Naturalmente, dirimendo la questione mediante la ragione liquida diviene superfluo vagliare l’istanza ex articolo 374, secondo comma, c.p.c. correlata al primo motivo, presentato avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dal giudice d’appello, come pure tutte le ulteriori censure presentate sia avverso l’ordinanza sia avverso la sentenza .
Il Giudice di pace, allora, ha qualificato ‘ domanda preliminare ‘ l’eccezione dell’opposta di tardività della notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo e osservato poi che la notificazione sarebbe stata nulla essendo avvenuta presso la cancelleria del giudice ‘ in data 30.11/05.12 -2018 (giorno del passaggio dell’atto all’ufficiale giudiziario e giorno della consegna )’ – è il caso di rilevare che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 29 ottobre 2018 -; la nullità sussisterebbe in quanto alla cancelleria dell’ufficio giudiziario ove si avvia la causa sarebbe possibile effettuare la notifica nel caso in cui controparte non abbia eletto ex articolo 165 c.p.c. domicilio presso il Comune ove si trova l’ufficio giudiziario; la parte opposta qui però avrebbe indicato nel ricorso monitorio
l’indirizzo di posta elettronica certificata del suo avvocato, onde presso quest’ultimo avrebbe dovuto notificare l’opponente.
Invoca il Giudice di pace Cass. ord. sez. 6-3, 14 dicembre 2017 n. 30139, per cui, se il difensore non elegge domicilio ove ha sede il giudice la notifica degli atti deve compiersi in cancelleria soltanto se è inattuabile quella all’indirizzo pec per causa imputabile al destinatario; in difetto di tale presupposto la notifica presso la cancelleria è dunque nulla. Ne deduce il giudice che, essendo da ritenersi nulla la notifica dell’opposizione, l’opposizione è tardiva perché il termine per notificarla scadeva il 9 dicembre 2018 (il giudice indica l’8 dicembre 2018, non considerando il giorno festivo ex articolo 155, quarto comma, c.p.c.). Quindi ‘ l’eccezione preliminare avanzata dalla convenuta opposta merita accoglimento ‘, conclude il giudice, che dichiara inammissibile l’opposizione.
Il quarto motivo del ricorso rileva che la notifica dell’atto di opposizione presso la cancelleria era valida in quanto non sussisteva eletto domicilio della parte opposta nel Comune in cui si trovava il Giudice di pace e l’avvocato dell’RAGIONE_SOCIALE aveva sì indicato un domicilio elettronico, ma per le comunicazioni di cancelleria.
La legge n. 69/2009 introdusse infatti nel codice di rito l’articolo 149 bis (modificato poi dalla riforma Cartabia, qui tuttavia il suo dettato non essendo ratione temporis applicabile) statuente ‘ se non è fatto espresso divieto dalla legge ‘ la possibilità -non l’obbligo – di notificare via pec. Nel caso in esame, risulta che non vi era stata elezione di domicilio né indicata pec per le notifiche, quella indicata essendo soltanto per le comunicazioni di cancelleria; e all’epoca in cui ciò accadde (autunno 2018) è del tutto evidente che non vi era ancora obbligo di notifica a mezzo pec, giacché il processo telematico per il Giudice di pace è stato introdotto dalla riforma Cartabia, e quindi vige dal 30 giugno 2023.
È pertanto evidente l’errore del Giudice di pace commesso nel ritenere nulla la notifica della opposizione, che invece è stata valida, così da renderla tempestiva. Il motivo va dunque accolto, con assorbimento di ogni altra questione e rinvio, anche per le spese, al giudice d’appello, cioè al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbito il resto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice d’appello anche per le spese.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023