Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 288 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 288 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6139-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 1842/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2020 R.G.N. 886/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Tempestività
RAGIONE_SOCIALE‘appello
–
Decorso
termini
brevi –
Notifica
al funzionario COGNOME.
–
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del gravame ed in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima città, rigettava il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da NOME COGNOME volto all’accertamento del suo diritto al rico noscimento del servizio prestato presso la RAGIONE_SOCIALE dal 10.1.2001 al 30.11.2005 nei limiti stabiliti dall’art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, con condanna del RAGIONE_SOCIALE, per l’effetto, all’attribuzione di ulterior i 45 punti per la graduatoria di mobilità 2016-2017 oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive conseguenti al riconoscimento del servizio.
1.1. Per quanto qui in rilievo, la Corte territoriale, prima di procedere al vaglio dei motivi di appello, disattendeva l’eccezione di tardività del gravame per violazione del termine breve di cui all’art. 434 c.p.c., ritenendo l’applicabilità, in assenza di idonea notifica RAGIONE_SOCIALEa pronunzia appellata, del termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. e dunque la tempestività del proposto appello.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, la dipendente indicata in epigrafe.
Resta intimato il RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE).
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 125, 170, 285, 417bis, 434 c.p.c., nonché degli artt. 6ter e 47 d.lgs. n. 82 del 2005, ss. mm. e ii.
Ricorda la ricorrente che, se l’Amministrazione è costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente ex art. 417bis c.p.c., la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente.
Rimarca di aver chiesto in data 10.11.2017 la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE presso il domicilio (indirizzo pec ) eletto dal RAGIONE_SOCIALE nel primo grado di giudizio, come dichiarato e riportato nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa memoria di costituzione ‘RAGIONE_SOCIALE…PEC EMAIL …rappresentato e difeso dai funzionari, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 417 bis c.p.c. AVV_NOTAIO.
Espone che il RAGIONE_SOCIALE non ha mai contestato l’avvenuta notifica alla pec innanzi indicata (riportata nell’indice IPA di cui all’art. 6 -ter del codice Amministrazione digitale) e rammenta che il RAGIONE_SOCIALE solo in data 9.5.2018, ben oltre i 30 gg. dalla notifica, allo scadenza del termine lungo, interponeva appello.
Insiste quindi nella tardività del gravame, in ragione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa notifica, derivante anche dal rilievo che nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa memoria di costituzione del RAGIONE_SOCIALE nel primo grado di giudizio si legge: ‘RAGIONE_SOCIALE …RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE V. indirizzo pec EMAIL email RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE …CF…pec EMAIL; per il RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE EMAIL in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 417 bis c.p.c., AVV_NOTAIO
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, domiciliata in INDIRIZZO …’
Sostiene inoltre che, se è vero che per la notifica degli atti processuali sono normalmente utilizzabili solo gli indirizzi pec riportati in ReGindE ed in INI-PEC, nondimeno sono utilizzabili per gli atti giudiziari rivolti P.A. anche gli indirizzi pec riportati nell’indice IPA, quando vi è inadempimento all’obbligo di comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec da inserire nel ReGindE.
Nella specie, in difetto di un indirizzo pec riportato nel registro PP.AA. presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, assume dunque di aver notificato correttamente la sentenza, ai fini del decorso del termine breve di prescrizione, all’indirizzo innanzi più volte ricordato.
Insiste, conclusivamente, che l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE indicato in epigrafe è tardivo.
1.1. Il motivo, in disparte i profili di inammissibilità di cui pure si dirà infra, è, nel resto, infondato, sebbene la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata vada in parte corretta ed integrata in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c . nei termini di seguito esposti.
1.2. Va ricordato che la pronunzia di appello ha disatteso l’eccezione di tardività del gravame per violazione del termine breve, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa seguente motivazione: ‘ a tale proposito è sufficiente osservare che, così come risulta dalla documentazione in atti (cfr. documentazione depositata dalla parte appellante in data 20.6.2019), la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata risulta essere stata effettuata non presso i dipendenti incaricati (NOME COGNOME e NOME COGNOME), bensì, a mezzo pec, all’indir izzo EMAIL, indirizzo non corrispondente
al domicilio eletto dai suddetti dipendenti (domicilio che risulta eletto non presso un indirizzo pec bensì nel luogo fisico di INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE) essendo piuttosto presumibilmente riferibile all’RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. pag. 3) .
1.3. Tanto premesso, ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa questione, giova partire dai consolidati insegnamenti in tema di notifica ai funzionari difensori ex art. 417bis c.p.c. che questo Collegio condivide e fa propri.
Ebbene allorché l’amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art. 417 -bis c.p.c., la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine di impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente, di cui l’amministrazione si sia avvalsa, tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (così Cass. n. 4690/2008, rv. 602130-01 e successive conformi).
Premessa la necessità, nella specie, di effettuare la notifica al dipendente difensore, va pure ricordato che in tempi più recenti questa Corte, a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20866/2020, rv. 658856-01), ne ha altresì precisato le modalità.
Ai fini del decorso del cd. termine breve, ha affermato questa RAGIONE_SOCIALE nel suo massimo consesso, a garanzia del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notifica, in ragione RAGIONE_SOCIALEa competenza tecnica del destinatario nella
valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo ( id est: del termine breve), ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore RAGIONE_SOCIALEa parte o RAGIONE_SOCIALEa parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
Ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione -nella relata di notificazione -del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, RAGIONE_SOCIALEa sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALEa direzione RAGIONE_SOCIALEa notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
A tanto va aggiunto che nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado, successive alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo
ora integrato dall’art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall’impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe forme telematiche specificamente individuate dalla legge (così Cass. n. 14195/2021, rv. 661299-01).
Più di recente, questa Corte ha altresì evidenziato che non vanno confusi i piani del luogo RAGIONE_SOCIALEa notifica e del destinatario RAGIONE_SOCIALEa stessa (cfr. Cass. n. 31839/2025).
Le disposizioni sul luogo RAGIONE_SOCIALEa notifica rispondono, infatti, allo scopo di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni facendo chiarezza sugli indirizzi pec utilizzabili, del tutto impregiudicata, tuttavia, la necessità di far capo ad un destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Icasticamente, rimarca questa Corte nella già ricordata Cass. n. 31839/2025, per ogni notificazione, al di là RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo cui inviare la notifica, occorre l’individuazione del destinatario RAGIONE_SOCIALEa stessa, nella specie, dei funzionari incaricati RAGIONE_SOCIALEa difesa in primo grado, presso i quali la notifica andava effettuata.
Conclusivamente, gli approdi tutti innanzi ricordati, pienamente condivisi dal Collegio, conducono
all’infondatezza del ricorso, in disparte i profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c. che pure vanno segnalati in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE – qui evidentemente necessaria – ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa notificazione eseguita ai fini del decorso del termine breve (cfr. lett. h del ricorso per cassazione).
L’infondatezza del mezzo all’attenzione deriva dal mancato rispetto dei principi tutti innanzi riportati e, in primo luogo ed in maniera assorbente, dalla mancata osservanza, nell’effettuazione RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza , ai fini del decorso del termine breve, RAGIONE_SOCIALEe necessarie garanzie affermate nell’innanzi ricordata Sez. Un. n. 20866, cit. oltre che di Cass. n. 14195/2021 e RAGIONE_SOCIALEa recentissima Cass. n. 31839/2025.
Nello specifico, dall’esame dal passo RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica riportato alla lettera i) del ricorso per cassazione emerge che essa è stata effettuata, a tutto voler concedere, alla parte personalmente, non nei confronti del suo procuratore o RAGIONE_SOCIALEa parte presso il suo procuratore.
Solo se effettuata nei modi anzidetti, invece, la notifica è idonea ai fini del decorso del termine breve, secondo le linee guida tracciate dalle pronunzie innanzi richiamate. Quello che qui difetta, quindi, è proprio l’univoca indicazione RAGIONE_SOCIALEo scopo acceleratorio RAGIONE_SOCIALEa notifica ai fini del decorso del termine breve, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘effettuazione nei confronti del procuratore costituito o RAGIONE_SOCIALEa parte presso il procuratore costituito.
Secondo quanto riportato alla lettera i) del ricorso per cassazione dalla stessa parte ricorrente (cfr. pagg. 11 e 12
RAGIONE_SOCIALE‘atto) la notifica è stata , infatti, effettuata a: ‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso i funzionari, dai quali è rappresentato e difeso, AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, trasmettendo il suindicato atto dal mio indirizzo pec EMAIL al seguente indirizzo pec: EMAIL estratto dal registro IPA ‘.
Conclusivamente, ribadisce ancora il Collegio, in disparte la possibilità di notificare il gravame agli indirizzi istituzionali dei funzionari, peraltro specificamente indicati ed in possesso RAGIONE_SOCIALEa parte appellante (cfr. lo stesso ricorso per cassazione lettera h) pag. 11), la notifica effettuata all’indirizzo IPA si pone in contrasto con le indicazioni RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite n. 20866/2020, rv. 658856-01 cit . innanzi ricordate, difettando – a garanzia del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘indicazione univoca del fine a cceleratorio.
Insomma, nel caso di specie, la notifica risulta eseguita alla parte personalmente, al RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo EMAIL (cfr, la notifica innanzi trascritta) , laddove, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, essa andava eseguita nei confronti del procuratore RAGIONE_SOCIALEa parte o RAGIONE_SOCIALEa parte presso il suo procuratore, non senza rimarcare che erano anche stati indicati gli indirizzi istituzionali dei procuratori, come già innanzi segnalato.
A tanto va aggiunto che Cass. n. 14195/2021, pure innanzi richiamata, ha espressamente escluso che le notifiche effettuate al funzionario delegato possano essere effettuate con modalità diverse da quelle previste per legge e che
possa operare il principio del raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, sicché la notifica effettuata nel caso in esame di sicuro non rispetta i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità che, rammenta il Collegio, in Cass. n. 31839/2025 ha ancora rimarcato la necessità, ai fini del decorso del termine breve di prescrizione, del l’indicazione del funzionario al quale deve essere manifestata la volontà di far decorrere il termine breve ai fini RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa.
Tutto ciò manca nel caso di specie, in cui la notifica è effettuata alla parte personalmente, senza che sia in modo univoco percepibile lo scopo acceleratorio RAGIONE_SOCIALEa notifica (non esplicitato), senza, ancora, che la mera indicazione nell’epigrafe del destinatario, il RAGIONE_SOCIALE, dei funzionari difensori, possa surrogare i deficit innanzi segnalati, per le ragioni puntualmente espresse in Cass. n. 14195/2021, rv. 661299-01, già ricordate ed esposte.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Essendo rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE, nulla per le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il
versamento, se dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro del 4.12.2025.
La Presidente NOME COGNOME)
(