Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28305 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28305 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3883/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , anche quale erede di NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso e reiterata in calce all’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c.;
-) RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, da cui sono difesi ope legis ;
– ricorrente –
contro
– controricorrenti – nonché
-) Comune de L’Aquila ;
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE 16 settembre 2021 n. 687; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dinanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE (che in
Oggetto:
sanzioni
amministrative – all’esecuzione
opposizione
seguito sarà fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, poi disciolta ope legis con trasferimento RAGIONE_SOCIALE relative attribuzioni ed obbligazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; d’ora innanzi, per brevità, ‘la AdER’), il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e il Comune de L’Aquila, esponendo che:
-) il 17.7.2016 i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avevano multato NOME COGNOME, per avere circolato alla guida di un veicolo -di proprietà di NOME -sottoposto a fermo amministrativo;
-) sia il conducente, sia il proprietario, ignoravano l’esistenza del fermo;
-) compiuti gli opportuni accertamenti, era emerso che il fermo amministrativo del veicolo era stato disposto dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione a garanzia del pagamento di tre cartelle esattoriali, due RAGIONE_SOCIALE quali emesse a carico di NOME per la riscossione di altrettante sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia stradale di RAGIONE_SOCIALE nel 2012 (cartelle nn. 05420130008932174000 e 05420130004852007000), e la terza sempre a carico di NOME per la riscossione RAGIONE_SOCIALEa tassa di smaltimento dei rifiuti per l’anno 2007 (cartella n. 05420080025818441000);
-) sia i verbali di contestazione RAGIONE_SOCIALE suddette infrazioni, sia le conseguenti cartelle esattoriali, erano stati irritualmente notificati a NOME COGNOME; la notificazione infatti risultava effettuata ai sensi del l’art. 140 c.p.c. ad un indirizzo nel quale la destinataria non abitava più, in quanto distrutto dal terremoto che colpì la città de L’Aquila nel 2009.
Gli attori conclusero pertanto chiedendo l’annullamento sia del verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione contestata dai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia del fermo amministrativo, sia RAGIONE_SOCIALE tre cartelle esattoriali sopra indicate.
Precisarono che la loro domanda doveva qualificarsi sia come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia come ‘ ricorso ex art. 204 bis c.d.s. ‘. La citazione fu notificata anche alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che non figura tra i soggetti cui è rivolta l’ editio actionis , elencati a p. 10 RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in primo grado.
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, dopo avere elencato tra le parti in causa anche la ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ (e dato atto in motivazione che essa si era ‘costituita ribadendo la legittimità del proprio operato’), con sentenza 11.7.2019 n. 153:
-) negò la propria giurisdizione in merito alle contestazioni concernenti la valida notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, ritenendo la giurisdizione del giudice tributario;
-) negò la propria competenza ratione loci in merito alle contestazioni concernenti la valida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, in favore RAGIONE_SOCIALEa competenza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE;
-) nel resto rigettò l’opposizione, ritenendo che gli attori non avessero dato prova ‘ di non essere venuti a conoscenza del provvedimento di fermo amministrativo’ , ed aggiungendo che comunque l’ente di riscossione aveva dato prova di avere ritualmente notificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c., ‘ le cartelle impugnate ‘.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 16.9.2021 n. 687 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò il gravame. Il Tribunale ha così motivato:
le cartelle esattoriali a garanzia RAGIONE_SOCIALE quali fu iscritto il fermo amministrativo erano quattro (e non tre come indicato nella citazione in primo grado e nella sentenza del Giudice di pace); il fermo amministrativo infatti fu iscritto anche a garanzia del credito tributario portato dalla cartella esattoriale n. 05420120007673156000);
b) di queste quattro cartelle esattoriali soltanto tre erano state medio tempore annullate dall’autorità giudiziaria o dalla stessa amministrazione in via di autotutela; permanevano, dunque, le ragioni di credito erariali poste a fondamento del fermo amministrativo;
gli attori, nell’atto introdut tivo del giudizio di primo grado, non avevano svolto alcuna contestazione circa la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa suddetta cartella esattoriale n. 05420120007673156000, ovvero l’unica cartella che, posta a fondamento del fermo amministrativo, non era stata annullata né pagata;
pertanto ‘ nessuna contestazione ulteriore essere sollevata in questa sede sul punto e, quindi, la notificazione di tale cartella ritenersi corretta .
3.1. Ciò posto quanto alla rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali poste a fondamento del fermo amministrativo, il Tribunale è passato ad esaminare la legittimità di quest’ultimo, ritenendo che:
-) correttamente il preavviso di fermo era stato notificato ex art. 140 c.p.c. nella casa comunale; NOME, infatti, che aveva abbandonato la propria residenza perché danneggiata da un terremoto, trasferendosi in altra località del medesimo comune, non aveva mai provveduto all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa propria residenza; l’amministrazione pertanto, una volta consultati gli atti RAGIONE_SOCIALEo stato civile, e rilevato che da essi risultava ancora la residenza nell’immobile distrutto dal terremoto, legittimamente eseguì la notifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c., ‘ non essendo tenuta ad un’opera di investigazione che vada oltre le risultanze dei registri pubblici’ ;
-) la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione a pagare ex art. 50 d.p.r. 602/73 era irrilevante, in quanto la suddetta notifica è propedeutica all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione forzata, ma non all’iscrizione del fermo amministrat ivo, che non è atto RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione forzata;
-) la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione del fermo era irrilevante, in quanto non più richiesta dall’art. 86 d.p.r. 602/73, nel testo applicabile ratione temporis .
-) pertanto, poiché il fermo fu legittimamente iscritto, altrettanto legittimamente i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avevano sanzionato NOME COGNOME.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME ricorso fondato su due motivi. ntrate, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e hanno resistito con controricorso unitario.
Il Presidente di sezione delegato, con provvedimento del 5 aprile 2023, ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 380 bis c.p.c., in quanto inammissibile per difetto di specificità.
NOME COGNOME – anche nella veste di erede di NOME, deceduta nelle more del giudizio – ha depositato istanza di decisione del ricorso, corredata di procura ed illustrata da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
L’illustrazione di questa censura può così riassumersi:
i l Tribunale ha ritenuto validamente notificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c. il preavviso del fermo amministrativo, ritenendo che l’ente impositore avesse diligentemente ricercato la nuova residenza del destinatario;
nel compiere tale valutazione il Tribunale aveva tuttavia trascurato di considerare che il preavviso di fermo amministrativo era stato notificato il 29 luglio 2014, mentre le ricerche anagrafiche presso il Comune de L’Aquila erano avvenute oltre sei mesi prima, e furono propedeutiche alla notifica non del preavviso di fermo, ma RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali che ne furono il presupposto;
se tale circostanza fosse stata considerata, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere ‘diligentemente effettuate’ le ricerche anagrafiche, e di conseguenza valida la notifica eseguita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c.
1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.
La prima ragione è che, sul punto RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del preavviso di fermo vi è stata una doppia decisione conforme in primo ed in secondo grado, il che preclude la possibilità di proporre come motivo di ricorso per Cassazione il vizio di omesso esame del fatto decisivo.
Non condivisibile è l’affermazione, svolta nella memoria dal ricorrente, secondo cui sulla questione in esame vi sarebbe stata una motivazione ‘totalmente diversa’ da parte del Tribunale, rispetto a quella adottata dal Giudice di pace.
In primo grado, infatti, il giudice di pace ritenne che ‘ l’ente di riscossione nel presente giudizio ha dato prova di avere regolarmente notificato le cartelle impugnate ex articolo 140 c.p.c., previa visura anagrafica dei destinatari ‘.
Il ‘fatto materiale’ rappresentato dal compimento degli accertamenti propedeutici alla scelta di eseguire la notifica ai s ensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c. è stato dunque esaminato tanto in primo, quanto in secondo grado. La circostanza, poi, che il giudice di appello abbia motivato più diffusamente, e quello di primo grado meno, ovviamente non basta per escludere la ricorrenza di una doppia decisione conforme.
1.2. Il motivo è altresì inammissibile in quanto il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo in tanto può portare alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in quanto sia possibile ritenere che il fatto non considerato dal giudice di merito avrebbe potuto condurre, se preso in esame, ad una diversa decisione (diffusamente, sul punto, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nel caso di specie i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha mancato di considerare che l’ente impositore, dopo aver eseguito le verifiche anagrafiche a gennaio, notificò il preavviso di fermo a luglio.
Il ricorso, tuttavia, non precisa se e quale diverso esito avrebbero avuto le ricerche anagrafiche se compiute in epoca meno remota rispetto al momento RAGIONE_SOCIALEa notificazione; né se a tale data i destinatari di essa avevano già provveduto a far aggiornare le proprie risultanze anagrafiche. Ed infatti, se tale aggiornamento comunque non fu compiuto, una ulteriore consultazione dei pubblici registri da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non avrebbe dato alcun risultato diverso rispetto alle precedenti consultazioni.
Né ha rilievo la circostanza – sottolineata dai ricorrenti – per cui il Comune de L’Aquila sapeva bene quale fosse la nuova residenz a di NOME.
Il giudice di merito infatti ha accertato – con valutazione non censurata che il fermo fu iscritto a garanzia RAGIONE_SOCIALEa cartella n. NUMERO_CARTA, emessa per riscuotere il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF: per tale cartella e per il su sseguente fermo, pertanto, l’ente
creditore non era il Comune de L’Aquila, e non rileva la conoscenza che l’ente locale potesse avere RAGIONE_SOCIALEa nuova residenza di NOME.
Il ‘fatto decisivo’ che si assume essere stato trascurato dal giudice di merito non appare, dunque, decisivo, né i ricorrenti spiegano adeguatamente perché dovrebbe esserlo.
Col secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 n.
3, la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.p.r. 602/73.
Il motivo non contiene altra illustrazione che la seguente: il Tribunale, nell’omettere di considerare il fato decisivo di cui si è detto in precedenza, ‘ e ritenendo valida la notifica (…), è incorso altresì nella violazione ed errata applicazione’ RAGIONE_SOCIALE norme suddette.
2.1. Il motivo è inammissibile per totale mancanza di illustrazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, c.p.c..
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate n el dispositivo.
3.1. La circostanza che il ricorso sia stato rigettato per ragioni diverse da quelle suggerite nella proposta di cui all’art. 380 bis c.p.c. esclude che il ricorrente possa essere condannato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c..
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME, anche quale erede di NOME COGNOME, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in solido, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 680, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile