Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11701 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13461-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
Oggetto contributi
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 197/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 77/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del 4.11.2020 n. 197, la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato in parte inammissibile, in parte fondata e per il resto da rigettare, l’opposizione di quest’ultimo all’intimazione di pagamento recante l’importo di € 19.658,74 per crediti di natura previdenziale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oggetto di una serie di cartelle che l’opponente asseriva non essergli mai state notificate e, con riguardo ai quali, il contribuente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello rilevava che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘interposto appello restavano sub iudice due sole cartelle relative a contributi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, notificate il 2.10.2009 e il 16.8.2010 (entrambe a mani RAGIONE_SOCIALEa moglie del contribuente). E’ rispetto a tali cartelle che la Corte accertava che l’RAGIONE_SOCIALE aveva offerto la prova RAGIONE_SOCIALE‘ avvenuta
interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta iscrizione, in data 18.6.2014, del fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri, prova integrata da documenti interni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (che dimostravano la richiesta di rateizzazione e la successiva iscrizione del fermo per mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEe rate). L a Corte d’appello riteneva infatti che la prova RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione del fermo poteva ritenersi sufficientemente raggiunta in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mancata contestazione specifica, da parte del ricorrente, di tale documentazione, con ciò confermando la motivazione adottata dal primo giudice.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il ricorso NOME COGNOME denuncia la violazione degli artt. 2934 comma 1, 2935, 2943, 2697, 2700 c.c. oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., e deduce che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, attribuendo efficacia interruttiva a un atto interno all’RAGIONE_SOCIALE assicurativo consistente in una schermata dalla quale si evinceva la data di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, in effetti del tutto inidonea a fini probatori e senza che fosse stata fornita prova RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione del predetto fermo.
Il ricorso è fondato.
La Corte del merito , in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 c.c., ha omesso di accertare se, al fine RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del termine di
prescrizione, l’iscrizione in data 18.6. 2014 del fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri era stata effettivamente notificata al contribuente.
Rileva il Collegio che l’atto interno prodotto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (attestante la iscrizione del fermo), proprio perché interno, non è tile a confermare che il fermo era stato portato a conoscenza del contribuente, e dunque non poteva ritenersi idoneo a interrompere il termine di prescrizione dei crediti previdenziali sottostanti all’atto impugnato . La schermata video presuppone degli elementi di fatto che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto non contestati (come riportato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza, alle pp. 10 e ss. del ricorso in cassazione, in particolare, a p. 14). Che poi, i registri o gli archivi informatici RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione non siano atti idonei a provare i l perfezionamento del procedimento di notificazione e RAGIONE_SOCIALEa relativa data, è stato affermato in molte occasioni, da parte di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 18983/2019 in motivazione, 1302/2018 in motivazione, ed altre).
Ne segue l’ accoglimento del ricorso con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che deve essere rinviata alla Corte d’appello di Brescia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia. Alla Corte del rinvio è demandata poi anche la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.2025.