Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11701 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13461-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
Oggetto contributi
R.G.N. 13461/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 197/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 77/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del 4.11.2020 n. 197, la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato in parte inammissibile, in parte fondata e per il resto da rigettare, l’opposizione di quest’ultimo all’intimazione di pagamento recante l’importo di € 19.658,74 per crediti di natura previdenziale Inps e Inail, oggetto di una serie di cartelle che l’opponente asseriva non essergli mai state notificate e, con riguardo ai quali, il contribuente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello rilevava che a seguito dell’interposto appello restavano sub iudice due sole cartelle relative a contributi Inail, notificate il 2.10.2009 e il 16.8.2010 (entrambe a mani della moglie del contribuente). E’ rispetto a tali cartelle che la Corte accertava che l’Istituto aveva offerto la prova dell’ avvenuta
interruzione della prescrizione per mezzo dell’avvenuta iscrizione, in data 18.6.2014, del fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri, prova integrata da documenti interni dell’Istituto (che dimostravano la richiesta di rateizzazione e la successiva iscrizione del fermo per mancato pagamento delle rate). L a Corte d’appello riteneva infatti che la prova dell’iscrizione del fermo poteva ritenersi sufficientemente raggiunta in considerazione della mancata contestazione specifica, da parte del ricorrente, di tale documentazione, con ciò confermando la motivazione adottata dal primo giudice.
Avverso la sentenza della Corte d’appello NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inail ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il ricorso NOME COGNOME denuncia la violazione degli artt. 2934 comma 1, 2935, 2943, 2697, 2700 c.c. oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., e deduce che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, attribuendo efficacia interruttiva a un atto interno all’Istituto assicurativo consistente in una schermata dalla quale si evinceva la data di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, in effetti del tutto inidonea a fini probatori e senza che fosse stata fornita prova della notifica dell’iscrizione del predetto fermo.
Il ricorso è fondato.
La Corte del merito , in violazione dell’art. 2943 c.c., ha omesso di accertare se, al fine dell’interruzione del termine di
prescrizione, l’iscrizione in data 18.6. 2014 del fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri era stata effettivamente notificata al contribuente.
Rileva il Collegio che l’atto interno prodotto dall’Inail (attestante la iscrizione del fermo), proprio perché interno, non è tile a confermare che il fermo era stato portato a conoscenza del contribuente, e dunque non poteva ritenersi idoneo a interrompere il termine di prescrizione dei crediti previdenziali sottostanti all’atto impugnato . La schermata video presuppone degli elementi di fatto che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto non contestati (come riportato, ai fini dell’autosufficienza, alle pp. 10 e ss. del ricorso in cassazione, in particolare, a p. 14). Che poi, i registri o gli archivi informatici dell’amministrazione non siano atti idonei a provare i l perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, è stato affermato in molte occasioni, da parte di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 18983/2019 in motivazione, 1302/2018 in motivazione, ed altre).
Ne segue l’ accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza che deve essere rinviata alla Corte d’appello di Brescia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. Alla Corte del rinvio è demandata poi anche la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.2025.