Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14552-2020 proposto da:
COGNOME domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – intimata – avverso la sentenza n. 29/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 135/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Superiore inquadramento
R.G.N. 14552/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 03/12/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L’Aquila, provvedendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte Suprema n. 32501/2018, accoglieva l’appello a suo tempo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 601/2012, come riassunto dalla stessa società, e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respingeva la domanda proposta da COGNOME NOME.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimata non si è costituita.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile in base a ragioni che esentano questa Corte dal riferire ed esaminare i motivi d’impugnazione.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, la parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia stata data rigorosa
prova (così Cass., sez. un., n. 15.7.2016, n. 14594; in termini, con precipuo riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, Cass. n. 29851/2019; n. 5974/2017, nonché, in generale, in tema di notifica di atti processuali, Cass. n. 20700/2018; n. 15056/2018).
Nel caso di specie, la sentenza n. 29/2020 della Corte d’appello di L’Aquila è stata depositata e pubblicata il 16.1.2020, e la ricorrente specifica che non è stata notificata.
Ex actis risulta che si è in presenza (solo) di una notificazione del ricorso per cassazione tentata a mezzo del servizio postale (c.d. universale), ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr. Cass., sez. un., n. 14916/2016).
Più nello specifico, il ricorso per cassazione in data 26.5.2020 fu affidato dal difensore della ricorrente per la notifica all’Ufficio unico notifiche ed esecuzioni della Corte d’Appello di L’Aquila, che, a sua volta, si avvalse del servizio postale pe r la notifica a ‘RAGIONE_SOCIALE in persona del suo presidente e RAGIONE_SOCIALE e per essa ai suoi procuratori costituiti nel giudizio di riassunzione di rinvio cassazione Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME c/o società in INDIRIZZO Herio n. INDIRIZZO 66100 Chieti (CH)’.
5.1. Il relativo plico fu poi restituito al difensore mittente, come già emergeva dalle annotazioni contenute in uno dei due fogli prodotti all’atto dell’iscrizione a ruolo del procedimento presso la Cancelleria di questa Corte (iscrizione avvenuta in data 18.6.2020); in tali annotazioni a penna si legge, infatti, ‘trasferito da … Seguimi’, con freccia che rimanda a destra a quello (stampigliato) che per chi ha eseguito tali annotazioni
doveva essere l’attuale ed esatto indirizzo in Pescara della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
5.2. Come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo del procedimento firmata digitalmente dal difensore della ricorrente, quest’ultimo aveva depositato ‘plico contenente il ricorso per cassazione not. a Tua s.p.a. e ritornato al mittente’ (il deposito risul ta avvenuto l’11.6.2020).
5.3. Successivamente, la difesa della ricorrente, in uno alla memoria difensiva depositata telematicamente il 22.11.2024, ha prodotto, tra l’altro, documenti relativi al duplicato dell’avviso di ricevimento della racc.ta recante l’atto giudiziario in questione: dagli stessi risulta che la mancata consegna del plico a domicilio era ‘per irreperibilità del destinatario’, come attestato in data 5.8.2020 dall’addetta al recapito COGNOME
Nella già menzionata memoria la difesa della ricorrente assume in sintesi: I) che le indicazioni del servizio ‘Seguimi’ di Poste Italiane non erano giuridicamente vincolanti; II) che, peraltro, non vi era stato alcun cambio della sede legale della socie tà destinataria della notifica e che l’indirizzo della società indicato dal difensore all’atto di procedere alla notifica del ricorso corrispondeva all’effettiva sede legale della stessa, come da visura camerale allegata alla memoria; III) che gli indicati difensori della società destinataria avevano eletto domicilio presso detta sede legale.
Osserva il Collegio che, anche a voler seguire tutte le deduzioni della difesa della ricorrente, e quindi assumendo che il fatto che il procedimento notificatorio non si sia concluso
positivamente per cause non imputabili a detta parte, il ricorso dev’essere giudicato inammissibile.
7.1. In particolare, pur se si voglia ammettere che il mancato perfezionamento della notifica sia dipeso da errori o disfunzioni del servizio postale, la stessa difesa della ricorrente nella citata memoria non sostiene appunto che la notifica in questione (l’unica tentata) debba reputarsi perfezionata e quindi efficace.
Del resto, come già notato, sempre il medesimo difensore, all’atto dell’iscrizione a ruolo del procedimento di cassazione, specificava che il plico racc.to relativo al ricorso era ‘ritornato al mittente’, così mostrandosi del tutto consapevole almeno da quel momento del non essere andata a buon fine la relativa notifica, quali che ne fossero le ragioni.
Nella specie la ricorrente non ha provveduto in assoluto a riattivare il procedimento notificatorio (in ipotesi, da riprendere nel termine dimidiato di cui all’art. 325 c.p.c. applicabile al ricorso per cassazione, vale a dire, nella specie entro il termine di trenta giorni a far tempo da quando ebbe notizia dell’esito negativo della notifica del ricorso); né ha mai chiesto di essere autorizzata ad una nuova notifica, oppure ancora ha chiesto di essere rimessa in termini, sicché il ricorso dev’essere dic hiarato inammissibile.
Nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in difetto di costituzione dell’intimata; nondimeno la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del