Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22148/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
AUTOTRASPORTI RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 67/2021 depositata il 22/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La questione trae origine dalla opposizione della società RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo n. 72/2005 reso dal Tribunale di Salerno su ricorso della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di 24.948,73 quale differenza tra il prezzo convenuto, e già pagato, per trasporti effettuati ed il minimo tariffario previsto dalla legge.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 51/2012, accoglieva l’eccezione di tardività dell’opposizione e confermava l’ingiunzione.
Riteneva che l’opponente non dovesse chiedere la rimessione in termini, perché i 40 giorni non erano ancora scaduti, ma doveva rinotificare l’atto di opposizione.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza numero 67 del 22 gennaio 2021, confermava la sentenza impugnata.
La Corte riteneva che il problema non riguardasse l’aspetto temporale della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, da valorizzare rispetto a quello della ricezione dell’atto, ‘quanto il fatto che sia stata chiesta l’autorizzazione alla rinotifica ovvero quanto previsto per l’opposizione tardiva prima che la stessa potesse essere esperita’.
Ha rigettato anche il motivo con cui la RAGIONE_SOCIALE affermava che non poteva notificare ex novo l’atto in quanto l’originale era contenuto nel fascicolo d’ufficio e che doveva essere autorizzato dal giudice per il ritiro. Riteneva la Corte che in virtù dell’art. 58 c.p.c. l’appellante poteva semplicemente chiedere il rilascio di una copia conforme dell’atto al cancelliere e notificare l’atto entro i tempi di proposizione dell’opposizione.
La società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
3.1. La società intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 149 c.p.c. e 4, co. 3, della legge 890/1982 in combinato disposto con gli artt. 153, 641 e 645 c.p.c. In caso di omessa notifica per fatto non imputabile al notificante, l’accertamento della tempestività dell’opposizione deve essere verificata alla data del passaggio alla notifica dell’atto.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 149 c.p.c. e 4. co. 3, della legge 890/1982 in combinato disposto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e gli artt. 58, 141, 184 bis, 641 e 645 c.p.c. dovendosi valutare la regolarità e la tempestività del procedimento di riattivazione della notifica in considerazione della peculiarità della domiciliazione eletta.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa ( v. Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016; Cass. n. 19056 del 2017; Cass. n. 27147/2023 ).
Si è al riguardo precisato che la tempestiva ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore ne
presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice ad quem -da depositarsi contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio- volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento (v. Cass. 8983/2023 ), essendo al riguardo invero tardiva la rinnovata notificazione effettuata dopo la scadenza del termine per impugnare ( v. Cass. n. 30492/2022 ).
Si è altresì sottolineato che il principio enunziato da questa Corte anche a Sezioni Unite in base al quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa ( v. Cass., Sez. Un., 15/7/2016, n. 14594 e successivamente più volte ribadito (Cass. 31/07/2017, n. 19059; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 21/08/2020, n. 17577), non costituisce invero un revirement rispetto alle regulae iuris enunciate con le sentenze Cass., Sez. Un., nn. 3818 e 3819 del 2009, essendosi invero meramente specificata in termini concreti l’esigenza, già espressa in tali pronunce, della pronta riattivazione del procedimento notificatorio, fallito per causa non imputabile al notificante, in tempi ragionevoli (v. Cass. 8983/2023 ).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.
In particolare, là dove ha censurato l’attività svolta dall’allora appellante ed odierna ricorrente società RAGIONE_SOCIALE laddove essa risulta ex actis tempestiva alla stregua del nuovo termine
concesso dal giudice in accoglimento della richiesta in tal senso formulata il 12 maggio 2005.
Va ulteriormente posto in rilievo che, come emerge dal ricorso i termini dei 40 giorni previsti per l’opposizione al decreto ingiuntivo sarebbero scaduti il 15 maggio 2005 ed il plico è stato restituito non notificato l’11 maggio 2005, sicché il ricorrente ha riattivato la procedura notificatoria mediante istanza al giudice ad quem , nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio, volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento.
Alla fondatezza dei motivi, nei suindicati termini e limiti, assorbita ogni altra questione e diverso profilo nonché il 3° motivo ( con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per non essersi pronunciata su fatto decisivo del giudizio, nonché ex art. 360 n. 3 c.p.c. per errata applicazione del principio di diritto in relazione al merito della controversia ) , consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza