Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17845 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17845 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19949/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in atti, dall’Avvocato NOME COGNOME.
-ricorrente -contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; Unicredit S.p.a.
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 26.6.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/5/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l. fall. da parte di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di Fallimento RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 65/2018, con la quale era stato decretato il fallimento della predetta società.
La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) erano infondate le doglianze articolate dalla reclamante in ordine all’asserita nullità della notificazione del decreto di fissazione dell ‘ udienza prefallimentare, posto che – nonostante la disattivazione da parte della camera di commercio dell’indirizzo Pec della società fallenda e dunque l’impossibilità del perfezionamento della notifica zione degli atti introduttivi per tale mezzo quest’ultima si era invece correttamente perfe zionata, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, l. fall., mediante deposito presso la casa comunale, dopo il tentativo infruttuoso dell’ufficiale giudiziario della notifica ‘a mani proprie’ del legale rappresentante della società debitrice presso la sede di quest’ultima , come emergente dal registro delle imprese, INDIRIZZO indirizzo presso il quale l’ufficiale giudiziario aveva invece rinvenuto la sede di altra impresa; (ii) non era fondato neanche il secondo motivo di ricorso, articolato sulla dedotta inesistenza ovvero mera apparenza della motivazione impugnata, posto che la motivazione invece era esistente ed era esplicativa del percorso logico-argomentativo seguito dai giudici di prime cure per addivenire alla dichiarazione di fallimento della reclamante; (iii) era infondato altresì il terzo motivo di reclamo, con il quale si denunciava la sommarietà di valutazione espressa dal Tribunale in ordine al profilo contestato della legittimazione attiva del creditore istante il fallimento e all ‘ acce rtato presupposto dell’insolvenza, in quanto le doglianze articolate dalla reclamante non erano comunque idonee a far ritenere ragionevole la riforma in appello della sentenza già emessa in primo grado nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in punto di accertamento del credito sulla cui base era stato richiesto il fallimento; (iv) tutti gli elementi sopra evidenziati deponevano invece nel senso di ritenere accertata la situazione di insolvenza della reclamante, essendo ben possibile che anche un solo
inadempimento assurgesse ad indice dimostrativo di tale situazione oggettiva di impotenza finanziaria a far fronte alle obbligazioni contratte.
La sentenza, pubblicata il 26.6.2020, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, intimati, non hanno svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 18 l. fall., sul rilievo che il reclamo ex art. 18 l. fall. era stato iscritto a ruolo in data 12 marzo 2018, la fissazione di udienza era avvenuta in data 3 aprile 2018 e l’udienza di discussione fissata per il 21 marzo 2019 , mentre la decisione era stata comunicata solo in data 26 giugno 2020.
1.1 Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ. Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, cui la ricorrente non ha neanche contrapposto adeguati argomenti in senso contrario, quello secondo cui il ritardo nel deposito, rispetto al termine normativamente previsto, non costituisce motivo di nullità della sentenza (Cass. Sez. 1, sentenza n. 2262 del 10/05/1978), dando luogo ad una mera irregolarità di carattere interno (Cass. Sez. 1, sentenza n. 4053 del 20/06/1981; Cass. Sez. 1, sentenza n. 792 del 28/01/1983).
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione di norma di diritto in relazione agli artt. 15, comma 3, l. fall., 115, comma 3, e 132 cod. proc. civ., nonché vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto il contraddittorio non si sarebbe correttamente instaurato, nel giudizio prefallimentare, per vizi non sanati di notifica. Secondo la ricorrente, infatti, la notifica a mezzo pec non si sarebbe potuta perfezionare in ragione della cancellazione, non comunicata, della pec della società dal registro delle imprese. Inoltre, la notifica a mezzo ufficiale giudiziario era contestata poiché
non erano state indicate le fonti dalle quali il messo notificatore aveva appreso l’informazione che la società era sconosciuta all’indirizzo indicato.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.
2.1.1 In primo luogo, va infatti ricordato che non può essere dedotto nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione in relazione al denunciato error in procedendo (Sez. 3, Sentenza n. 22130 del 24/11/2004; Sez. 2, Ordinanza n. 21944 del 02/09/2019).
2.1.2 In secondo luogo, le doglianze proposte risultano inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ., perché contrarie ai principi affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità. Sul punto, occorre infatti precisare che – in relazione all ‘ obiezione sollevata dalla parte ricorrente in ordine all’asserita cancellazione (non comunicata) della pec nei relativi elenchi ad opera della Camera di commercio – sarebbe stato comunque onere della società debitrice controllare l’operatività della propria casella di posta elettronica, rilevandone eventualmente possibili disfunzioni. In ordine, poi, al rilievo relativo alle contestazioni sollevate sul profilo degli accertamenti effettuati dal pubblico ufficiale notificatore sull ‘ effettività della sede della società, destinataria della notificazione, non può essere dimenticato che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 21199 del 23/07/2021), in tema di notificazione dell’istanza di fallimento, l’individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell’art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione (che non può essere eseguita presso l’indirizzo pec del debitore), costituisce un’attività propria dell’agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto e munita di fede privilegiata. Pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso (v. anche Cass. n. 14454/2020).
2.1.3 Sul punto qui da ultimo in discussione, va ulteriormente precisato che, sempre secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, l’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a), d.l n.
179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo pec non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 7258 del 04/03/2022; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 7920 del 25/03/2025).
Orbene, la motivazione qui impugnata si è attenuta ai principi sopra ricordati (e qui riaffermati), in tema di corretta applicazione del procedimento notificatorio previsto dall’art. 15, terzo comma, l. fall., e dunque non merita emenda.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli ‘ artt. 1, 5, legge fallimentare, (art. 360, n. 3, c.p.c.), 132, comma 1 n. 4 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.) ‘, sul rilievo che ‘ la sentenza dichiarativa di fallimento avesse fatto solo generici riferimenti alla normativa fallimentare, senza individuare in maniera precisa gli elementi di fatto e i conseguenti motivi che avevano indotto il Collegio a ritenere sussistenti i requisiti per la dichiarazione di fallimento ‘ . Osserva ancora la società ricorrente che la mera mancata partecipazione all’udienza pre -fallimentare (peraltro, a causa della nullità del procedimento di notificazione) non avrebbe potuto costituire prova dell’insolvenza. Sempre secondo la ricorrente, il Tribunale si sarebbe limitato a riportare in sentenza gli elementi richiesti dalla legge per la dichiarazione di fallimento, senza tuttavia accertare la sussistenza dei medesimi nel caso concreto.
3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, perché le censure non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata.
In realtà, la società ricorrente – che ripropone, in buona sostanza, le censure sollevate nel secondo motivo di reclamo – rivolge le sue critiche non già alla sentenza qui impugnata, quanto piuttosto alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale, denunciandone la genericità di argomentazione sui presupposti della declaratoria di fallimento, dimenticandosi invece di censurare la risposta argomentativa fornita dalla Corte di appello alle medesime obiezioni qui di nuovo riproposte.
4. Con il quarto mezzo si deduce vizio di ‘v iolazione di norma di diritto in relazione agli artt. 1, 5, legge fallimentare, 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), 132, comma 1 n. 4 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.) ‘ , sul rilievo che il credito azionato in sede concorsuale – e sub iudice al momento dell’istruttoria pre -fallimentare dinanzi l’autorità giurisdizionale civile – sarebbe stato chiaramente infondato per ‘ due motivi oggettivamente percepibili ‘, e ciò perché (i) la Unicredit non aveva prodotto in giudizio l’originale della fideiussione, a fronte del suo disconoscimento; (ii) la fideiussione sarebbe stata nulla perché rilasciata da un amministratore in conflitto di interessi in favore di società in stato di insolvenza.
4.1 Il quarto mezzo è anch’esso inammissibile.
In realtà, la Corte di merito ha dato conto compiutamente, in termini di cognizione incidentale , ai sensi dell’art. 6 l. fall., della sussistenza del credito in capo alla parte istante il fallimento, evidenziando, da un lato, che non emergevano ‘ ictu oculi ‘ profili di riformabilità della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo (con la quale si era contestato il credito poi azionato in sede fallimentare) e, dall’altro, la genericità di contestazioni sollevate dalla società reclamante, in sede di giudizio impugnatorio ex art. 18 l. fall. (cfr. pag. 24 sentenza impugnata) Orbene, la società ricorrente omette di confrontarsi con tali ragioni decisorie, pretendendo in questo giudizio di legittimità un nuovo scrutinio di merito, in ordine alla sussistenza o meno del credito sulla cui base era stata avanzata nei giudizi la domanda di fallimento, scrutinio invece svolto incidenter tantum di merito, con adeguata motivazione.
La ricorrente propone inoltre un quinto mezzo con il quale deduce ‘ Violazione di norma di diritto in relazione agli artt. 1, 5, legge fallimentare, 101, comma 2, 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), 132, comma 1 n. 4 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.) ‘.
5.1 Osserva la ricorrente che la Corte di Appello nel rigettare il reclamo non avrebbe scrutinato né tenuto in considerazione la carenza di legittimazione attiva della Unicredit S.p.A., a presentare istanza di fallimento. Aggiunge che, come già emergeva dagli atti, il procedimento per la dichiarazione di fallimento, recante rgn. 1963/2017, era stato iscritto a ruolo dalla Unicredit S.p.A. in data 19 luglio 2017 e che la Musiza, pertanto, aveva notificato il reclamo alla Unicredit S.p.A., in quanto creditore procedente. In sede di reclamo si era tuttavia costituiva la RAGIONE_SOCIALE, n.q. di mandatario di RAGIONE_SOCIALE, che testualmente aveva affermato in merito alla sua legittimazione «che nell’ambito di una cessione di crediti pro -soluto (ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”), la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede legale in INDIRIZZO, 20122 Milano, Italia, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017 ‘ . Sarebbe emersa dunque per tabulas l ‘originaria carenza di legittimazione attiva della Unicredit S.p.A. ex art. 6 l. fall., che, al momento della presentazione dell’istanza di fallimento , non sarebbe stata titolare del credito azionato.
5.2 Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., posto che la ricorrente avrebbe dovuto non solo illustrare compiutamente il contenuto del sopra descritto atto di cessione, ma anche allegare lo stesso al ricorso introduttivo del presente giudizio di cassazione.
Il sesto mezzo denuncia ‘ Violazione di norma di diritto in relazione agli artt. 1, 5, legge fallimentare, 101, comma 2, 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), 132, comma 1 n. 4 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) e/o omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.) ‘, in quanto la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di nullità della fideiussione che pure avrebbe presentato tutte le clausole (articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI) censurate dalla Banca di Italia con decisione n. 55 del 2 maggio 2005, poiché frutto di una intesa restrittiva della concorrenza.
6.1 L’ultima doglianza rimane assorbita dal rigetto del quarto motivo in punto di corretta valutazione incidenter tantum della sussistenza del credito, ai sensi dell’art. 6 l. fall.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate.
Sussistono i presupposti processuali invece per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2025